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Decreto — n. 25070/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: process extinguished by law due to lack of party request for hearing.

Numero d'incarto Decreto — n. 25070/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil procedure extinguished because neither party requested a hearing under Article 391 of the Code of Civil Procedure. The lower court had already determined the case ended by default due to the absence of a formal objection to the tax authority's list of extinguished proceedings. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically without a substantive trial on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12, l. 130/2022; Art. 391, c. 3, c.p.c.: The process is extinguished by operation of law if neither party requests a hearing within the statutory term, terminating the litigation without a judgment on the merits.

Parole chiave

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process extinguishment default judgment civil procedure tax litigation statutory termination procedura giudiziaria tributaria sospensione della riscossione fiscale accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12, l. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, c. 3, c.p.c.
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18350/2021 R.G. proposto da : THEMA COSTRUZIONI SRL, rappresentata e difesa dall’ avvocato FERRI GIANLUCA ANTONIO FRANCESCO unitamente all'avvocato IACOBONE GIORGIO MARCO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.3099/ 13/ 2020 depositata il 22/12/2020, pronunciata con riferimento all’atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 09/09/2025 La Presidente Titolare PE