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Decreto — n. 25029/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as tax proceeding extinguished due to lack of formal objection to simplified payment plan.

Numero d'incarto Decreto — n. 25029/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the underlying tax proceeding had already been extinguished. The lower court found that the appellant failed to deposit the formal objection required to terminate the simplified payment plan under the 2022 tax law. Consequently, the process ended automatically, leaving the appellant responsible for any advanced costs.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 198 of Law n. 197/2022; Art. 391, third paragraph of the Civil Procedure Code: When a simplified payment plan is not formally denied by the deadline, the proceeding extinguishes by operation of law, barring further appeals unless the parties request a hearing to fix the date.

Parole chiave

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tax proceeding extinction simplified payment plan formal objection deadline Cassation inadmissibility procedural default ripresa dell'imposta sul valore aggiunto assistenza amministrativa fiscale internazionale contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 186 of Law n. 197/2022
1700/ 02/ 2022 depositata il 12/04/2022, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L.
Art. 1, comma 197 of Law n. 197/2022
1700/ 02/ 2022 depositata il 12/04/2022, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L.
Art. 1, comma 200 of Law n. 197/2022
1700/ 02/ 2022 depositata il 12/04/2022, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L.
Art. 1, comma 198 of Law n. 197/2022
1700/ 02/ 2022 depositata il 12/04/2022, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L.
Art. 391, third paragraph of the Civil Procedure Code
197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27551/2022 R.G. proposto da : SOCIETA' VALLE PILELLA SRL, rappresentata e difesa d a ll’avvocato GUARINO ANDREA unitamente all'avvocato MARTELLI CECILIA contro TRE ESSE ITALIA SRL, rappresentata e difesa dell’avvocato CICERCHIA RENATO nonchécontro COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 1700/ 02/ 2022 depositata il 12/04/2022, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 10/09/2025 La Pres