Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to lack of request for hearing under Art. 5 L. 130/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil proceedings extinct because neither party requested a hearing within the statutory timeframe. The lower court had already noted that the absence of such a request meant the process terminated automatically under Article 5 of Law No. 130 of 2022. Consequently, the appeal was rejected as the procedural basis for continuing the litigation no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12, Law No. 130 of 2022; Art. 391, third paragraph, Code of Civil Procedure: The court must declare proceedings extinct if neither party requests a hearing within the legal term, thereby terminating the process and assigning costs to the party who advanced them.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12080/2021 R.G. proposto da : TORTORICI CRISTINA, rappresentata e difesa dagli avvocati PANARITI PAOLO e BETTI STEFANO; contro AGENZIA DELLE ENTRATE E AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI GENOVA, rappresentate e difese DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; avverso la SENTENZA d ella COMM. TRIB. REG. LIGURIA n.675/ 03/ 2020 depositata il 30/10/2020, pronunciata con riferimento all’atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 08/09/2025 La Pres