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Ordinanza — n. 24900/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, ruling prescription periods for fines and interest differ based on judicial finality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24900/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tribunal decision regarding tax collection prescription periods. The agency argued for a five-year limit, but the court found the lower court correctly applied a ten-year limit to the main tax debt because it was derived from a final judicial judgment, while sanctions and interest remained subject to the five-year rule. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the tax authorities to pay the taxpayer's litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 2948, n. 4 c.c.; Art. 2953 c.c.; Art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973: The ten-year prescription period for the actio iudicati applies to the main tax debt when derived from a final judgment, whereas sanctions and interest remain subject to the five-year general prescription period.

Parole chiave

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tax prescription periods actio iudicati sanctions and interest final judicial judgment tax collection authority lite in materia di contribuzioni pubbliche debito di contributi contributo alle spese d'amministrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 2948, n. 4 c.c.
472, nonché dell’art. 2948, num.
Art. 2953 c.c.
Invero, «il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod.
Art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Con il primo motivo di ricorso gli enti ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art.
art. 2953 cod. civ
Invero, «il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 8 maggio 2024, n. 12528
20 cit.» (Cass. 8 maggio 2024, n. 12528;
Cass. 19 settembre 2024, n. 25222
Cass. 19 settembre 2024, n. 25222).
Cass. 24 gennaio 2023, n. 2095
4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale» (Cass. 24 gennaio 2023, n. 2095;
Cass. 8 marzo 2022, n. 7486
Cass. 8 marzo 2022, n. 7486).
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Testo completo

ANZA sul ricorso iscritto al n. 753/2023R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro - tempore; AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale sono rappresentatee difese ex lege , –ricorrenti – Contro COTTURONE UGO ENRICO, rappresentato e difeso dall’avv. Gianluca Fontanella in virtù di procura speciale allegata al controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 2624/2022, depositatail 7 giugno 2022 ; CARTELLA DI PAGAMENTO –TRIBUTI VARI R.G. N.753/2023 Cons. est. Valentino Lenoci udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 20 maggio 2025 dal consigliere relatore dott. Valentino Lenoci; -Rilevato che:

1. Cotturone Ugo Enrico, in data 7 novembre 2018, a seguito di accesso presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione prendeva conoscenza dell’esistenza nei suoi confronti di ruoli esattoriali e di cartelle di pagamento, per un importo complessivo di € 189.359,89.

2. Il contribuente proponeva quindi ricorso, avverso gli estratti di ruolo e le cartelle di pagamento asseritamente non notificate, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma la quale, con sentenza n. 2838/2020, depositata il 28 febbraio 2020, lo accoglieva, annullando i ruoli in questione e compensando integralmente le spese di lite.

3. Interposto gravame da parte del contribuente, per la parte relativa alla compensazione delle spese, nonché appello incidentale da parte dell’Agenzia delle Entrate -per la parte in cui la sentenza di primo grado aveva ritenuto applicabile ai crediti di natura erariale la prescrizione quinquennale, anziché quella decennale – la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 2624/2022, pronunciata il 5 luglio 2021 e depositata in segreteria il 7 giugno 2022, accoglieva parzialmente l’appello incidentale, in quanto «l’impugnata sentenza ha errato nel ritenere applicabile la prescrizione quinquennale ai crediti erariali», ritenendo invece applicabile a tali crediti la prescrizione decennale per la parte relativa all’imposta, e quella quinquennale per le sanzioni e gli interessi.

R.G. N.753/2023 Cons. est. Valentino Lenoci 4. Avverso tale sentenza ha nno proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione,sulla base di due motivi (ricorso notificato il 31 dicembre 2022). Resiste con controricorso Cotturone Ugo Enrico.

5. Con decreto del 18 febbraio 2025 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 20 maggio2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso gli enti ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c. Rilevano, in particolare, che la C.T.R. aveva erroneamente ritenuto ammissibile il ricorso originario del contribuente, nonostante la sopravvenuta entrata in vigore del citato comma 4-bisdell’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, in forza dell’art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, che aveva sancito la non impugnabilità degli estratti di ruolo, sul presupposto che non trattavasi di atti di riscossione, ovvero di atti contenenti una pretesa impositiva. 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce, invece, violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nonché dell’art. 2948, num. 4), c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c. R.G. N.753/2023 Cons. est. Valentino Lenoci Rilevano, in particolare, gli enti ricorrenti che, nel caso in cui le sanzioni siano irrogate contestualmente alle imposte, il termine di prescrizione è comunque quello decennale; anche per gli interessi, trattandosi di obbligazione accessorie a una obbligazione principale non aventi carattere periodico (e cioè le imposte erariali), il termine prescrizione sarebbe quello decennale.

2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. 2.1. Il primo motivo è inammissibile. Sulla questione dell’ammissibilità del ricorso avverso gli estratti di ruolo si è pronunciata esplicitamente , nella fattispecie in esame, la Corte di primo grado, che ha ritenuto che l’impugnazione di tali estratti di ruolo fosse ammissibile. Tale statuizione non è stata impugnata né dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione né dall’Agenzia delle Entrate; quest’ultima, invero, ha sì proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, ma unicamente con riferimento alla questione del termine di prescrizione, e cioè se, nel caso di specie, fosse applicabile il termine di prescrizione di dieci anni, ovvero il minor termine di cinque anni, e su tale questione il suddetto appello incidentale è stato parzialmente accolto.

Non a caso, nella pronuncia di appello non vi è alcuna statuizione in merito all’ammissibilità o inammissibilità del ricorso originario, proprio perché non vi è stato uno specifico motivo di impugnazione in argomento. Deve ritenersi, quindi, che sulla questione dell’ammissibilità del ricorso originario proposto avverso gli estratti di ruolo si sia formato il c.d. “giudicato interno”, nel senso dell’ammissibilità R.G. N.753/2023 Cons. est. Valentino Lenoci di detto ricorso, ragion per cui il presente motivo di cassazione è da considerare inammissibile. 2.2.

Il secondo motivo è invece infondato. Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, la prescrizione per le sanzioni e gli interessi è comunque quinquennale. Invero, «il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ. che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta actio iudicati; se, invece - come nella fattispecie in esame- la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 cit.» (Cass. 8 maggio 2024, n. 12528;

Cass. 19 settembre 2024, n. 25222). Con riferimento agli interessi, invece, questi si pongono in rapporto di accessorietà rispetto alle obbligazioni principali tributarieunicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale» (Cass. 24 gennaio 2023, n. 2095;

Cass. 8 marzo 2022, n. 7486). 3.Consegue il rigetto complessivo del ricorso. R.G. N.753/2023 Cons. est. Valentino Lenoci Le spese di giudizio seguono la soccombenza degli enti ricorrenti, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, con distrazione in favore dell’avv. Gianluca Fontanella, dichiaratosi anticipatario. Rilevato che risultano soccombenti parti ammesse alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere Amministrazioni pubbliche difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M La Corterigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione alla rifusione, in solido tra loro, in favore di Cotturone Ugo Enrico, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 7.600,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese