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Ordinanza — n. 24891/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to timely withdrawal by appellant with debt payment proven.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24891/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's timely withdrawal of the lawsuit. The appellant, Project Italia s.r.l., had previously challenged VAT assessment notices and payment orders before the Regional Tax Court, which rejected the claims. The court accepted the withdrawal as valid and timely, noting it was made in compliance with a commitment to settle tax debts, and ordered the compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; The withdrawal of a cassation appeal made before the chamber session extinguishes the proceedings, regardless of the substantive merits or reasons cited by the appellant.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal tax debt payment VAT assessment notices litigation cost compensation procedural extinction timely withdrawal Regional Tax Court sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

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Art. 390, third paragraph, Code of Civil Procedure
In data 22/05/2025 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal legale rappresentante della società ricorrente e dal suo difensore, comunicataalla controricorrente ai sensi dell’art. 390, terzo comma, cod.
Art. 6 of D.L. n. 193 of 2016
Va preliminarmente preso atto della rinuncia al ricorso avanzata dalla ricorrente che la stessa ha dichiarato di aver depositato in ossequio all’impegno assunto con l’istanza di definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione,di cui all’art. 6 del d.l.
art. 390 cod. proc. civ
Premesso che la rinuncia è tempestiva, in quanto nel giudizio di cassazione il ricorrente può rinunciare al ricorso, ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ., sino alla data dell'adunanza camerale (Cass., Sez.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 10/12/2020, n. 28182
civ., sino alla data dell'adunanza camerale (Cass., Sez. U., 10/12/2020, n. 28182) e che , comunque, sono del tutto irrilevanti le ragioni in essa addotte, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese processuali in considerazione dell’esito dello stesso.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18339/2016 R.G. proposto da: PROJECT ITALIA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa , per procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti Paolo BRUNALDI (pec: paolo.brunaldi@ordineavvocativicenza.it), Luca BASSO (pec: luca.basso@ordineavvocativicenza.it) e Piero FRATTARELLI (pec: pierofrattarelli@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata in Roma alla via degli Scipioni, n.268/A, presso lo studio del predetto ultimo difensore; -ricorrente – contro Oggetto: estinzione AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza n. 99 / 31 / 20 1 6 della Commissione tributaria regionale del VENETO, depositata in data19/01/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 11 luglio 2025 dal Consigliere relatore dott.

Lucio Luciotti; Rilevato che:

1. La controversia ha ad oggetto le impugnazioni proposte dalla Project Italia s.r.l. di due avvisi di accertamento ai fini IVA relativi agli anni d’imposta 2006 e 2008 e della successiva cartella di pagamento, emessi dall’Agenzia delle entrate nei confronti della predetta società contribuente. La CTP di Vicenza, riuniti i ricorsi, li rigettava. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) del Veneto respingeva l’appello proposto dalla società contribuenteconfermando la decisione di primo grado.

2. Avverso tale statuizione la Project Italia s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui replica l’Agenzia delle entrate con controricorso.

3. In data 22/05/2025 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal legale rappresentante della società ricorrente e dal suo difensore, comunicataalla controricorrente ai sensi dell’art. 390, terzo comma, cod. proc. civ.. Considerato che:

1. Va preliminarmente preso atto della rinuncia al ricorso avanzata dalla ricorrente che la stessa ha dichiarato di aver depositato in ossequio all’impegno assunto con l’istanza di definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione,di cui all’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., dalla legge n. 225 del 2016, che la ricorrente ha depositato a corredo dell’atto di rinuncia a prova della riferibilità della stessa alla cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, unitamente alla documentazione attestante il pagamento di quanto dovuto.

2. Premesso che la rinuncia è tempestiva, in quanto nel giudizio di cassazione il ricorrente può rinunciare al ricorso, ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ., sino alla data dell'adunanza camerale (Cass., Sez. U., 10/12/2020, n. 28182) e che , comunque, sono del tutto irrilevanti le ragioni in essa addotte, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese processuali in considerazione dell’esito dello stesso.

3. La dichiarazione di estinzione del giudizio esime questa Corte anche solo dal riferire dei motivi di ricorso proposti dalla società ricorrente. P.Q.M dichiara estinto il giudizio e compensa le spese processuali. Cosìde