Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to lack of opposition to tax debt listing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinguished after the tax authority listed the debt in the official register without opposition. The lower court ruled that the absence of a formal objection to the listing, as required by the new tax law, automatically terminated the litigation. Consequently, the court dismissed the appeal and assigned the procedural costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The process is extinguished if the tax authority lists the debt in the official register and no party files a timely objection to the listing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16925/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro SECONDI PATRIZIA, rappresentata e difesa dall’avvocato MARINI GIUSEPPE e dagli avvocati POLLAROLO ERNESTINA, SACCHETTO CAMILLOe BRUNI BRUNA avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. PIEMONTE n. 780/ 03/ 2020 depositata il 21/12/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 01/09/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 05/09/2025 La Preside