Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24879/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24879/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24879/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Preliminarmente, va dato atto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla controricorrente, in quanto riproporrebbe le identichedoglianze avanzate nei precedenti gradi di giudizio, questioni difatto, e sarebbe finalizzato ad un riesame del merito della contro- versia,precluso in sede di giudizio di legittimità . L’eccezione è scruti- nabileunitamente all a disamina delle singole censure. 2.Con il primo motivo del ricorso il contribuente prospetta, in rapporto all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la « violazione o falsa applicazionedi norme di diritto » .

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 348 - ter cod. proc. civ, art. 360 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 24879/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Nel corpo del motivo l a di sposizion e dilegge individuat a è l’ art.2697 cod. civ.. 3.La censura non può trovare ingresso . Il vizio di violazione di legge consistein un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impu- gnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge impli- candonecessariamente un problema interpretativo della stessa . V ice- versa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie con- creta,mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione delgiudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraversoil vizio di motivazione ( ex multis , Cass. n. 26110 del 2015).

Parole chiave

Generato dall'IA
spese mediche reddito di un'attività lucrativa indipendente spese professionali deducibili reddito professionale effettivo conseguito reddito ipotetico da invalido contribuzione alle spese di cura

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 348 - ter cod. proc. civ
Infatti, l’abrogazione dell’art. 348 - ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021attuata per quanto qui interessa dal d.lgs.
art. 360 cod. proc. civ
n.149/2022, ha comportatoil collocamento all’interno dell’art. 360 cod. proc. civ.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 2 7834 /2017 R.G. propost o da THOMASRENATO , rappresentat o e difes o dall'avv. Fernando Taccone elettivamente domiciliat o presso l’indirizzo pec: avv.fer- nando@pec.studiolegaletaccone.it, giusta nota di deposito del 4.7.2024; –ricorrente – Oggetto:contraddittorio en- doprocedimentale contro AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Cam- panian. 4219 / 8 /20 1 7 depositata il 1 0 / 5 /20 1 7 e non notificata .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 luglio 2025 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Regio- naledella Campania n. 4219/8/2017 veniva rigettato l’appello proposto daRenato Thomas , medico chirurgo, avverso la sentenza della Com- missionetributaria provinciale di Napoli n. 826 / 19 /201 6 con la quale erastato rigettato i l ricors o propost o da l contribuente contro l’avviso di accertamento per IRPEF , addizionali e sanzioni 200 9 , basato su p.v.c.e un’agenda rinvenuta nella disponibilità del contribuente . 2.Si legge nella sentenza impugnata che il giudice di prime cure , rite- nevarispettato il contraddittorio endoprocedimentale e legittimo l’ac- certamento,con il quale veniva rideterminato il reddito dichiarato dal contribuentein euro 324.500 per il periodo di imposta , poi ridotto ad euro298.283 in autotutela.

Ladecisione d’appello confermava gli esiti di primo grado. 3.Avverso la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione,affidato a quattro motiv i , cui replica l’Agenzia delle entrate concontroricorso. Considerato che:

1. Preliminarmente, va dato atto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla controricorrente, in quanto riproporrebbe le identichedoglianze avanzate nei precedenti gradi di giudizio, questioni difatto, e sarebbe finalizzato ad un riesame del merito della contro- versia,precluso in sede di giudizio di legittimità . L’eccezione è scruti- nabileunitamente all a disamina delle singole censure. 2.Con il primo motivo del ricorso il contribuente prospetta, in rapporto all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la « violazione o falsa applicazionedi norme di diritto » .

Nel corpo del motivo l a di sposizion e dilegge individuat a è l’ art.2697 cod. civ.. 3.La censura non può trovare ingresso . Il vizio di violazione di legge consistein un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impu- gnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge impli- candonecessariamente un problema interpretativo della stessa . V ice- versa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie con- creta,mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione delgiudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraversoil vizio di motivazione ( ex multis , Cass. n. 26110 del 2015).

Orbene,il mezzo di impugn a zione non si confronta interamente con la ratiodecidendi espressa dalla sentenza, lamentando il fatto che il giu- diceavrebbe espresso interpretazioni elusive inesatte ed equivoche dei fattidecisivi per il giudizio , in particolare con riferimento all’assenza di questionari(cfr. p.4 ricorso). Vainnanzitutto rammentato il corretto procedimento logico che il giu- dice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi ai fini della disamina della fondatezza delle riprese: la gravità, precisione e con- cordanza richiesti dalla legge vanno desunti dal loro esame comples- sivo,in un giudizio non atomistico di essi (ben potendo ciascuno di essi essere insufficiente da solo), sebbene preceduto dalla considerazione diognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazionei n un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza ed adun tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completamento (Cass.n.12002 del 2017;

Cass. n. 5374 del 2017). Ciò che rileva è che dalla valutazionecomplessiva emerga la sufficienza degli ind izi a supportare lapresunzione semplice di fondatezza della pretesa, fermo restando il dirittodel contribuente a fornire la prova contraria. Infine,quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegio osserva come,per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. U, Sentenzan. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame di elementi istrut- torinon integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, seil fatto s torico rilevante in causa sia stato comunque preso in consi- derazione,benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risul- tanzeprobatorie offerte dalle parti e, come ammette lo sesso contri- buente,nella fattispecie il fatto storico è indubbiamente st ato conside- rato ed è stato anche richiama to dettagliatamente il contenuto del p.v.c..e il compendio probatorio ivi contenuto a cominciare dalla do- cumentazioneextracontabile reperita (cfr. pp.2 - 3 sentenza) 4.Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., la « nullità della sentenza o del procedimento»per violazione dell’art.112 cod. proc. civ. perché il giu- dicenon si sarebbe pronunciato sul dedotto omesso contraddittorio en- doprocedimentale,limitandosi a rigettare il ricorso.

5. Il terzo motivo de l ricorrente prospetta, in rapporto all’art. 360, primocomma, n. 5 , cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto de- cisivoper il giudizio oggetto di discussione tra le parti con riferimento alla questione dell’omesso rispetto del contraddittorio nel procedi- mentoamministrativo. 6.I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e vanno di- sattesi. 6.1. Innanzitutto, con riferimento alla seconda censura, non sussiste laprospettata omessa pronuncia , dal momento che il giudice ha accer- tato,a pag. 2 della sentenza « che il contribuente si è di fatto sottratto alpreventivo contraddittorio » . 6.2.Quanto al terzo motivo, va osservato che la sentenza , sempre a pag.2,dà conto del fatto che anche in primo grado era stato sollevato ilprofilo del contraddittorio endoprocedimentale ed era stato disatteso e, pertanto, la censura dedotta sotto il paradigma motivazionale , in- cappa nella preclusione della doppia conforme.

Infatti, l’abrogazione dell’art. 348 - ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021attuata per quanto qui interessa dal d.lgs. n.149/2022, ha comportatoil collocamento all’interno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzocomma, con il c onnesso adeguamento dei richiami, il quale ripro- ponela disposizione dei commi quarto e quinto dell’articolo abrogato e prevedel’inammissibilità del ricorso per cassazione per il motivo pre- vistodal n. 5 dell’art. 360 citato, ossia per omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Il ricorrentenon ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base della decisionedi primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appellosono state t ra loro diverse . 7.A eguali conclusioni deve pervenirsi con riferimento al quarto mo- tivo, dedotto sempre in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc. civ., e sempre circa l’omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio oggetto di discussione, per aver il giudice « trascurato le puntualieccezioni del ricorrente in ordine alla assenza di questionari relativiall’anno 200 9 oggetto dell’accertamento » (cfr. p.12 ricorso) .

Ilmotivo è innanzitutto inammissibile per doppia conforme con riferi- mento al paradigma del prospettato vizio motivazionale alla luce del doppiorigetto della prospettazione di parte contribuente sia in primo siasecondo grado. Inoltre, il mezzo è inammissibile anche perché sco- pertamenteaspecifico e meritale. Si ribadisce al proposito che la Corte dicassazione (cfr. Cass. s entenza del 28/11/2014 n. 25332) non è mai giudicedel fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla le- galità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa.

Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanzeprocessuali contenuta nella sentenza impugnata, contrappo- nendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revi- sionedegli accertamenti di fatto compiuti. Si è già dato sopra conto del fattoche il giudice ha ampiamente richiamato i contenuti del p.v.c., in particolarevalutando un compendio di elementi istruttori e incrociando la documentazione extracontabile reperita (agenda) con gli interventi chirurgicieseguiti presso la casa di cura Ruesh e la Casa del Sole (cfr. p.2 sentenza), ed ha svolto una motivazione logica e conforme alla decisionenel precedente grad o di giudizio.

8. Il ricorso è conclusivamente rigettato e le spese di lite, liquidate comeda dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in euro 5.900 per compensi,oltre spese prenotate a debito. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,