Decreto — n. 24872/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14185/2017 R.G. proposto da : CAMPEGIANI ALBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato CAMPEGIANI ALBERTO, unitamente all'avvocato MERETA DAMIANO contro CONSORZIO DI BONIFICA PRATICA DI MARE, rappresentatae difesa dall'avvocato ARMATI STEFANO nonchécontro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA - intimat a - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.LAZIO n.7493/ 12/ 2016 depositata il 28/11/2016, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater); rilevato l’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 12-bis, comma 1, del D.L. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2025; che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato; che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art.391 cod. proc. civ.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 24872/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CAMPEGIANI ALBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato CAMPEGIANI ALBERTO, unitamente all'avvocato MERETA DAMIANO contro CONSORZIO DI BONIFICA PRATICA DI MARE, rappresentatae difesa dall'avvocato ARMATI STEFANO nonchécontro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA - intimat a - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.LAZIO n.7493/ 12/ 2016 depositata il 28/11/2016, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater); rilevato l’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 12-bis, comma 1, del D.L. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2025; che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato; che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art.391 cod. proc. civ.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14185/2017 R.G. proposto da : CAMPEGIANI ALBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato CAMPEGIANI ALBERTO, unitamente all'avvocato MERETA DAMIANO contro CONSORZIO DI BONIFICA PRATICA DI MARE, rappresentatae difesa dall'avvocato ARMATI STEFANO nonchécontro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA - intimat a - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.LAZIO n.7493/ 12/ 2016 depositata il 28/11/2016, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater); rilevato l’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 12-bis, comma 1, del D.L. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2025; che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato; che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art.391 cod. proc. civ.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 04/09/202