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Decreto — n. 24838/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 24838/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 24838/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27645/2022 R.G. proposto da: ASD CUPELLO CALCIO, DI FRANCESCO ORESTE -ricorrente non costituito- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CHIETI -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. dell’Abruzzo n.201/2022 depositata il Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 24838/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 27645/2022 R.G. proposto da: ASD CUPELLO CALCIO, DI FRANCESCO ORESTE -ricorrente non costituito- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CHIETI -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. dell’Abruzzo n.201/2022 depositata il Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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anticipo spese tardivo notifica tardiva dei difetti intimazione di pagamento rispetto del termine opposizione tardiva corretta notificazione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
dell’Abruzzo n.201/2022 depositata il Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27645/2022 R.G. proposto da: ASD CUPELLO CALCIO, DI FRANCESCO ORESTE -ricorrente non costituito- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CHIETI -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. dell’Abruzzo n.201/2022 depositata il Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 27645/2022 Numero sezionale 2676/2025 Numero di raccolta generale 24838/2025 Data pubblicazione 09/09/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.210,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 02/09/2025 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 27645/2022 Numero sezionale 2676/2025 Numero di raccolta generale 24838/2025 Data pubblicazione 09/09/2025