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Ordinanza — n. 24819/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal judgment for apparent lack of reasoning regarding tax cost deduction documentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24819/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Lombardy Regional Tax Court's decision due to a fatal lack of reasoning regarding the deductibility of construction costs. The taxpayer argued that the lower court failed to explain why certain documented costs were deemed inadmissible while others were accepted. The Court ruled that generic statements without logical justification constitute 'apparent motivation' and violate constitutional requirements, mandating a remand for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 364, n. 4 c.p.c.; Art. 111, comma 6 Cost.: A judgment is void if it contains only tautological or generic statements that fail to explain the logical path taken by the judge to reach the decision on the admissibility of tax deductions.

Parole chiave

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apparent motivation tax cost deduction lack of reasoning tax appeal procedure constitutional requirement remand for retrial tax documentation pagamento del subappaltatore

Disposizioni normative citate

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Art. 364, n. 4 c.p.c.
546 del 1992 e il vizio di motivazione apparente, in relazione all’art. 364, n.
Art. 109 TUIR
Art. 19 d.P.R. n. 633
Art. 2697 c.c.
Art. 1665 c.c.
e dell’art. 1665 c.c., in relazione all’art.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
1665 c.c., in relazione all’art. 360, n.
Art. 15 D.Lgs. n. 546 del 1992
Con il terzo motivo si censura La violazione e falsa applicazione dell'art. 15 D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art.
Art. 111, comma 6 Cost.
art. 1665 c.c
e dell’art. 1665 c.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232
Cass., 15 giugno 2017, n. 14927
22232; Cass., 15 giugno 2017, n. 14927; Cass., 5 luglio 2022, n.
Cass., 5 luglio 2022, n. 21302
14927; Cass., 5 luglio 2022, n. 21302; Cass., 1 marzo 2022, n.
Cass., 1 marzo 2022, n. 6758
21302; Cass., 1 marzo 2022, n. 6758).
Cass., 30 giugno 2020, n. 13248
(Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., 25 marzo 2021, n.
Cass., 25 marzo 2021, n. 8400
13248; Cass., 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., 13 aprile 2021, n.
Cass., 13 aprile 2021, n. 9627
8400; Cass., 13 aprile 2021, n. 9627).
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26866/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro COSTRUZIONI EDILI SRL IN LIQUIDAZIONE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA n. 1506/2017depositata il 05/04/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2025 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. FATTI DI CAUSA La contribuente veniva resa destinataria, per l'anno d'imposta 2006, di un avviso di accertamento finalizzato al recupero di costi indeducibili collegati a fatture per operazioni inesistenti.

Il reddito d'impresa veniva rettificato rispetto a quello dichiarato; analogamente, veniva ricalcolato il valore della produzione ai fini Irap e, infine, veniva ripresa l'Iva indebitamente detratta. L'accertamento conseguiva ad un'attività di verifica svolta nei confronti della società e di Edilopera s.r.l., che la Costruzioni Edili aveva annoverato fra i propri fornitori per l’anno d'imposta 2006. La Costruzioni Edili s.r.l. riceveva un questionario, col quale le veniva richiesta la documentazione giustificativa ai fini della corretta deduzione dei costi relativi ai fornitori che non avevano incluso detta società nei propri “elenchi clienti”.

I costi dedotti dalla Costruzioni Edili s.r.l. si riferivano a contratti di subappalto, nel cui contesto non veniva indicato il committente principale; non veniva allegato il consenso del committente ai fini dell'affidamento in subappalto; era assente l'indicazione dell'importo presumibile dei lavori; le prestazioni erano genericamente indicate come carpenteria e muratura; infine, i pagamenti sarebbero dovuti essere effettuati in base a s.a.l. mensili, anch'essi mancanti. Tenuto conto della genericità e dell'insufficienza della documentazione acquisita tramite il questionario, veniva notificato alla Costruzioni Edili l’avviso di accertamento finalizzato al recupero degli importi fiscali Ires, Irap e Iva correlati ai costi non adeguatamente documentati e, come tali, indeducibili e indetraibili.

Il ricorso della contribuente alla CTP di Brescia veniva parzialmente accolto, con la riduzione dell'ammontare della pretesa fiscale riconosciuta all'erario. La CTR della Lombardia rigettava il successivo appello dell’Agenzia. Il ricorso per cassazione di quest'ultima è affidato a tre motivi, mentre la contribuente è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992 e il vizio di motivazione apparente, in relazione all’art. 364, n. 4, c.p.c., laddove la CTR ha reso una motivazione apodittica e inidonea a far comprendere l’iter logico-giuridico seguito in punto di sufficiente e/o insufficiente documentazione dei costi e di deducibilità e/o indeducibilità dei medesimi.

Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 109 TUIR e 19 d.P.R: n. 633 del 1972 nonché dell'art.2697 c.c. e dell’art. 1665 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la CTR considerato deducibili costi non documentati, reputandoli certi pure in assenza di un titolo giuridico, determinabili e inerenti. Con il terzo motivo si censura La violazione e falsa applicazione dell'art. 15 D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la CTR condannato l'ufficio al pagamento delle spese del giudizio, ancorché constasse una chiara ipotesi di soccombenza reciproca.

Il primo motivoè fondato. La sentenza d'appello difetta di una motivazione idonea ad illustrarne, sia pure in modo minimale, la ratio decidendi. A fronte della contestazione erariale relativa alla genericità e alla mancata documentazione dei costi asseritamente deducibili e detraibili dalla contribuente, la CTR si è limitata acriticamente ad osservare che: “circa il primo motivo di appello riguardante i principi della certezza e dell'inerenza i giudici di prima cura hanno distinto tra costi non sufficientemente documentati e costi documentati: i primi indeducibili e i secondi deducibili”.

Tale argomentazione non spiega in alcun modo perché taluni costi siano considerati adeguatamente corroborati dalla documentazione versata a riscontro e altri non lo siano, né illustra gli elementi istruttori attraverso i quali il giudice d'appello giunge alla statuizione riportata. Essa si risolve, di fatto, in un mero assioma, privo di qualsivoglia percorso logico-giuridico. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la motivazione è nulla quando, pur graficamente esistente, non consente di comprendere le ragioni e le basi logiche della decisione, non essendo sufficienti argomentazioni generiche o tautologiche a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con congetture ipotetiche (Cass.

Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., 15 giugno 2017, n. 14927; Cass., 5 luglio 2022, n. 21302; Cass., 1 marzo 2022, n. 6758). Si è in presenza di una tipica fattispecie di «motivazione apparente», laddove – come nella specie – la sentenza, pur materialmente esistente non consente alcun controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice e non soddisfa la soglia minima di motivazione richiesta dall’art. 111, comma 6, Cost. (Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., 13 aprile 2021, n. 9627).

Ne consegue che la decisione impugnata è affetta da errore di procedura (error in procedendo) per carenza assoluta di motivazione, non avendo fornito alcuna spiegazione del percorso argomentativo attraverso cui la CTR ha valutato i costi contestati. Il secondo motivoe il terzo motivo rimangono assorbiti. In definitiva, va accolto il primo motivo, con assorbimento delle restanti censure. La sentenza d’appello va cassata e la causa rinviata per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Lombardia.

P.Q.M Accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso; dichiara assorbito il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa, per un nuovo esame e per la regolazione