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Ordinanza — n. 24817/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to perfected settlement agreement with tax authority under simplified procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24817/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal dismissed because the appellant companies had perfected a simplified settlement agreement with the tax authority. Although the companies initially renounced claims regarding the tax debt, they retained the right to pursue penalties, and the tax administration did not object to the settlement. Consequently, the judgment was extinguished as the underlying dispute was resolved through the agreed settlement.

Regesto Legislator

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Art. 11, comma 11 del d.l. n. 50/2017; When a co-obligator perfects a simplified settlement agreement with the tax authority, the benefit extends to other co-obligators, leading to the extinction of the judicial proceedings if no objection is raised.

Parole chiave

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simplified settlement agreement co-obligator benefit tax debt extinction cassation appeal dismissal simplified procedure tax law contenzioso tributario impugnazione di decisioni amministrative arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 11 del d.l. n. 50/2017
memoria depositata il 4.6.2025 ed allegati) definizione agevolata ex art. 11 del d.l. n. 50/2017 perfezionata sia nei confronti della Sigma Sud s.r.l.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1955/2017 proposto da SIGMA SUD S.R.L.in persona del legale rappresentante pro tempore e IMMOBILIARE EDRINVEST S.R.L. , in persona del legale rappresentante pro temporerappresentate e difese entrambe in forza di procura speciale dall’avv. Luigi Quercia (con indirizzo PEC: quercia.luigi@avvocatibari.legalmail.it) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato(con indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) - controricorrente - Oggetto: estinzione del giudizio per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1610/01/16 depositata in data 21/06/2016;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 10/07/2025 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato e considerato che: - risulta prodotto in data 16 giugno 2017 atto con il quale le società ricorrenti, nel richiamare “le note dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Prov.le di Bari n. 30695 del 18/03/15 e del 20/04/17, mercè le quale l'Ufficio impositore significava che in ragione della riconosciuta non contestabilità dell'esistenza del credito de quo relativo all'anno 2008, si procederà a riconoscere il credito Iva vantato, in riduzione del carico erariale derivante all'atto di recupero TVFCR0200096/12, a condizione, però che entrambe le società provvedano alla rinuncia della pretesa fatta valere nel giudizio d'impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione sia pure limitatamente all'ammontare della sola imposta accertata nell'atto di contestazione”, hanno rinunciato ai motivi di ricorso “limitatamente alla pretesa erariale riconducibile alle sole imposte, fermo restando il prosieguo del giudizio per la parte afferente le sanzioni irrogate dall'Agenzia delle Entrate-Bari”; - è poi in atti (v. memoria depositata il 4.6.2025 ed allegati) definizione agevolata ex art. 11 del d.l. n. 50/2017 perfezionata sia nei confronti della Sigma Sud s.r.l. che ha presentato l'istanza di definizione, sia nei confronti della Immobiliare Edrinvest s.r.l. quale coobbligato, atteso che, come previsto dal comma 11 del citato art. 11 del ridetto d.L.

“La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri”, munita di quietanze di pagamento; - non risulta esser stato opposto diniego da parte dell’Amministrazione finanziaria a tale definizione; - pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio; - le spese processuali restano a carico degli anticipatari; P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio. Spese a carico di chi le ha anticipate