Italian Court dismisses VAT deduction claim where tax authority proves operations were fictitious via circumstantial evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal by Petrosa Immobiliare s.r.l. against a tax authority decision denying VAT deductions. The tax authority proved the underlying construction operations were fictitious by demonstrating a close connection between the appellant and a shell company, which never paid its subcontractors. The court held that once the existence of an operation is disproven by circumstantial evidence, the burden shifts to the taxpayer to prove its reality, which the appellant failed to do.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 d.lgs. n. 546/1992; 19 d.P.R. n. 633/1972: When the tax authority establishes through circumstantial evidence that operations are objectively non-existent, the burden of proof shifts to the taxpayer to demonstrate their actual existence, as mere formal invoices or accounting entries are insufficient to validate fictitious transactions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 2823/2024R.G. proposto da PETROSA IMMOBILIARE s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Celeste Principato, in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione(PEC: mariaceleste.principato@oav.legalmail.it); –ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate, rappresentat a e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12. –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodel Lazio , n. 4085 / 16/ 202 3 depositata il 04 . 0 7 . 20 2 3 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 giugno 202 5 dal Consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE - La C TP di Roma rigettava i l ricors o propost o da lla società Petrosa Immobiliare s.r.l.avverso un avviso di accertamento , riguardante IVA Oggetto: Tributi ed altroper l’anno di imposta 20 1 5 , con il quale era stata recuperata l’IVA relativa a fatture ritenute oggettivamente inesistenti; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la C GT - 2 del Lazio rigettava l’appello proposto d a lla contribuente confermando la pronuncia di prime curee osservando , per quanto qui rileva, che : - la ripresa dell’IVA riguardava fatture emesse dalla DAM s.r.l. nei confronti della Petrosa per lavori edili; secondo la tesi dell’Amministrazione la DAM subappaltava ad altre imprese tali lavori, che non pagava; l’IVA veniva detratta dalla Petrosa con riferimento a prestazioni mai pagate ai subappaltatori; - l’Amministrazione aveva offerto significativi ed incontestabili elementi a supporto della ripresa, dai quali emergeva una evidente connessione fra le due società, gestite dai medesimi soggetti, con analoghe modalità operative e con lo stesso rappresentante legale; -nei medesimi locali era stata rinvenuta documentazione riferibile ad entrambe le società, le quote sociali della Petrosa erano detenute, rispettivamente, dalla moglie e dalla compagna degli amministratori di fatto; la Petrosa si serviva della DAM s.r.l. (poi fallita), quale soggetto interposto, rispetto alle aziende subappaltatrici dei lavori edili omettendo di pagare i corrispettivi e detraendo l’IVA; per gli anni 2015 e 2016 entrambe le società omettevano di presentare le dichiarazioni fiscali, la DAM non versava le imposte, ma la Petrosa registrava le fatture passive, ne deduceva i costi e detraeva l’IVA; - avendo la Petrosa utilizzato la DAM come società schermo per conseguire indebiti vantaggi fiscali, le operazioni fatturate dovevano ritenersi mai realmente avvenute nei termini e con le modalità indicate documentalmente; -la Petrosa Immobiliare s.r.l. impugnava la sentenza della C GT - 2 con ricorso per cassazione, affidato a duemotivi; -l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso .
CONSIDERATO CHE - C on il primo motivo la contribuente de nuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.36 d.lgs. n. 546/1992, 19 d.P.R. n. 633/1972, 2697 cod. civ. e 24 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per aver la C GT - 2 applicato erroneamente la normativa sulla detraibilità dell’IVA in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, confondendo la fattispecie di inesistenza oggettiva con quella di inesistenza soggettiva e non effettuando una corretta valutazione circa la ripartizione dell’onere della prova fra le parti; precisa che la contribuente aveva dimostrato l’effettiva realizzazione degli immobili oggetto delle fatture contestate, i cui lavori erano stati appaltati dalla Petrosa alla DAM; - il motivo è inammissibile, perché denuncia solo apparentemente una violazione di norme di legge, ma in realtà mira alla rivalutazione dei fatti, operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 8758 del 4/07/2017), prospettando nel ricorso non l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla esclusiva valutazione del giudice di merito (ex multis, Cass. n. 3340 del 5/02/2019;
Cass.n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017); - occorre rilevare che questa Corte ha più volte affermato che, con riferimento alla questione della deducibilità dei costi e della detraibilità dell’IVA nel caso di fatture per operazioni inesistenti, una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova, anche mediante elementi indiziari, dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrarne l'effettiva esistenza, senza che, tuttavia, sia sufficiente a tal fine l'esibizione della fattura, né la dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (ex plurimis, Cass. 19.10.2018, 26453); - il giudice di appello si è attenuto ai suindicati principi dando rilievo agli elementi indiziari indicati dall’Ufficio nell’atto impositivo, quali la commistione tra la Petrosa e la DAM, nonché i l ruolo di società schermo d ella DAM , non avendo quest’ultima mai eseguito le prestazioni indicate in dette fatture e non avendo la Petrosa mai avuto alcun rapporto con i terzi subappaltatori a cui la DAM, peraltro, non aveva pagato alcuna prestazione.
Poiché le somme versate dalla Petrosa alla DAM non erano costi effettivamente sostenuti, stante anche il ruolo di società schermo di quest’ultima, si trattava di costi fittizi che non potevano essere dedotti dalla contribuentee la relativa IVA non poteva essere dalla stessa detratta; -con il secondo motivo deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex artt. 112 c.p. e 19 d.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per avere la CGT - 2 omesso di esaminare gli errori di calcolo commessi dal giudice di prime cure circa l’ammontare della “presunta” IVAdetraibile. -il motivo è inammissibile; -a prescindere dall’erroneo riferimento all’art. 112 del codice penale, nella specie opera il limite della c.d. "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., introdotto dall'articolo 54, comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nel presente giudizio, atteso che l’appello avverso la sentenza di primo grado risulta depositato in data 14.03.2022, non avendo il ricorrente dimostrato che le ragioni di fatto, poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di appello, erano fra loro diverse (ex multis, Cass. n. 266860 del 18/12/2014;
Cass. n. 11439 dell’11/05/2018); - in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la Petrosa Immobiliare s.r.l. al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 2.400,00, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del c