Cassation appeal dismissed for lack of interest due to failure to challenge all independent grounds of the lower court decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the tax agency's cassation appeal inadmissible because the applicant failed to challenge all independent grounds upon which the lower court based its decision. Although the agency argued that the taxpayer should have proven the duration of her parents' income to explain the assets, the court noted the lower court also rejected the wealth indicators as insufficient. Consequently, the appeal lacked interest since the unchallenged reasoning alone was sufficient to uphold the original judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 38 d.P.R. n. 600/1973; Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.: When a judgment rests on multiple independent grounds, each sufficient to support it, an appeal must challenge all such grounds; failure to do so renders the appeal inadmissible for lack of interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 15836/2021 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Negro Sonia Elvi, rappresentata e difesa dall’avvocato Paola Valzano, giusta procura speciale in calce al contro ricorso (PEC: valzano.paola@ordavvle.legalmail.it); –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia – sezione staccata di Lecce n. 2823 / 2 2 /20 20 , depositata il 9.12.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del9 luglio 202 5 dal consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE Oggetto: Tributi - La CTP di Lecce accoglieva il ricorso proposto da Negro Sonia Elvi avverso l’avviso di accertamento, per IRPEF e altro, in relazione all’anno 2008, con il quale erastato determinato, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, un maggior reddito rispetto a quello dichiarato; - con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Puglia – sezione staccata di Lecce rigettava l ’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, osservando, per quanto qui rileva,che: - l’Amministrazione finanziaria aveva effettuato l’accertamento sintetico ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base di alcuni indicatoridi ricchezza, quali il possesso di diverse autovetture e di un immobile adibito in parte ad abitazione ed in parte a studio professionale; - trattandosi di accertamento sintetico, dovevano essere considerati solo i beni indicati dall’Ufficio e non ulteriori rilievi, quali la correlazione tra i costi e i compensi; - tali beni, peraltro, esprimevano un modesto valore indiziario, dato che l’autovettura Ford Mondeo, il cui acquisto risaliva a tredici anni prima, non poteva costituire indice di ricchezza, essendone la gestione affidata anche al coniuge della contribuente, le cui dichiarazioni dovevano essere considerate attendibili; l’autovettura Fiat Coupè, anch’essa risalente al 1996, apparteneva al coniuge e, quindi, era plausibile che questi ne avesse sostenuto le spese, mentre per l’autovettura Audi era stato riconosciuto dall’Ufficio l’uso promiscuo, sicchè poteva rappresentare solo in parte un indice di ricchezza; - con riferimento a l sostentamento dei costi di gestione di detti beni, la contribuente aveva dimostrato di avere disponibilità economiche riconducibili a risparmi propri e dei propri genitori, per cui doveva escludersi la sussistenza dell’evasione fiscale; -l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidatoad un unico motivo; -la contribuente resisteva con controricorso .
CONSIDERATO CHE - Con l’unico motivo d i ricorso l’Agenzia ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, commi 4, 5 e 6 del d.P.R. n. 600 del 1973, 2728 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto infondata la pretesa, sebbene la contribuente non avesse fornito alcuna concreta e valida prova contraria; in particolare, lamenta che l’illegittima esclusione dell’evasione non poteva fondarsi sulla sola disponibilità economica di determinate somme da parte della contribuente, ritenute riconducibili alla pregressa attività economica dei genitori, posto che l’accertamento sintetico, che si basa sull’applicazione del cd. redditometro, costituisce una presunzione legale relativa, gravando sull’Amministrazione solo l’onere di individuare elementi certi, indicativi di capacità contributiva, essendo onere del contribuente dimostrare non solo la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico a redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, ma anche la durata del loro possesso, in modo da desumere che tali redditi siano stati utilizzati per finanziare le spese contestate; - il motivo è inammissibile per difetto di interesse, dovendosi accogliere l’eccezione in tal senso proposta dallacontroricorrente con riferimento all’omessa impugnazione di tutte le “rationes decidendi”; - secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, quando la sentenza di merito impugnata si fonda – come nel caso in esame - su più “ rationes decidendi ” autonome, nel senso che ognuna di esse è sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile che il soccombente censuri tutte le “rationes”; l’omessa impugnazione di una di essere rende, dunque, inammissibile, per difetto di interesse, le censure relative alle altre, le quali, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbero produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass. 27.07.2017, n. 18641;
Cass.14.02.2012, n. 2108; Cass. 3.11.2011, n. 22753); -la CTR non si è limitata a rigettare l’appello dell’Agenzia solo perché ha escluso la sussistenza di un maggior reddito non dichiarato in ragione della disponibilità economica della Negro, riconducibile alla pregressa attività economica dei suoi genitori, ma ha anche affermato che gli indici di ricchezza, indicati dall’Amministrazione finanziaria quale prova della maggiore pretesa fiscale, erano insufficienti, ritenendo che i beni attenzionati dall’Ufficio non fossero idonei a provare la maggiore capacità contributiva della Negro; -la ricorrente non ha contestato questa ulteriore ratio decidendi , per cui il motivo proposto è inammissibile; -in conclusione, il ricorso è inammissibile; -le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del difensore di Negro Sonia Elvi, dichiaratosi antistatario nel controricorso.
P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 2.400,00 per compenso, € 200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario di Negro