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Ordinanza — n. 24781/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax notice validity when absolute unreachability is proven by on-site official findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24781/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the appellant's claim that tax payment notices were invalid due to improper notification procedures. Although the appellant argued she had moved residences, the court found the tax authority's on-site verification by a judicial officer proved absolute unreachability at the old address. Consequently, the lower court's confirmation of the notices' validity was upheld, and the appeal was dismissed with costs awarded to the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 60, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 600/73; The judicial officer's on-site verification of absolute unreachability constitutes full public proof that cannot be contradicted by mere civil registry certificates.

Parole chiave

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absolute unreachability tax notice validity judicial officer verification public proof civil registry certificates notification procedure irreperibilità assoluta procedura fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo di ricorso – rubricato «nullità della sentenza per violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art.
Art. 3, commi 1 e 3, L. n. 241/90
in relazione all’art. 3, commi 1 e 3, L. n. 241/90 (richiamata dall’art.
Art. 7 della L. n. 212/2000
241/90 (richiamata dall’art. 7 della L. n. 212/2000) nonché all’art.
Art. 60, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 600/73
3719/2023 della Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia, depositata in data 18.12.2023; CARTELLA DI PAGAMENTO –NOTIFICA EX ART. 60, COMMA 1, LETT.
Art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002
Sulla base di tali inoppugnabili elementi, quindi, la procedura corretta e dovuta secondo legge nella circostanza sarebbe stata quella dettata dall’art. 139 c.p.c.
art. 139 c.p
Sulla base di tali inoppugnabili elementi, quindi, la procedura corretta e dovuta secondo legge nella circostanza sarebbe stata quella dettata dall’art. 139 c.p.c.
art. 140 c.p
e poi dall’art. 140 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16696/2013
Cass. n. 27729/2024
16696/2013 e Cass. n. 27729/2024).
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Testo completo

ata e difesa dall’avv. Vincenzo Conforti del foro di Milano giusta procura speciale in atti; –ricorrente – CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata; -controricorrente– REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore; -intimata- avverso la sentenza n. 3719/2023 della Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia, depositata in data 18.12.2023; CARTELLA DI PAGAMENTO –NOTIFICA EX ART. 60, COMMA 1, LETT. E) d.p.r. 600/73 – CERTIFICATO RESIDENZA udita la relazione svolta all’udienza camerale del 2.7.2025 dal consigliere Maria Clara SALI; FATTI DI CAUSA 1. De CrescenzioMaddalena impugnava l’intimazione di pagamento n. 068 2021 90096930 64 per asserita omessa notifica degli atti presupposti e segnatamente delle sei cartelle di pagamento relative a crediti tributari specificatenell’odierno ricorso.

2. La C.T.P. di Milano, nella resistenza dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, rigettava il ricorso, ritenendo regolari le notifiche delle cartelle di pagamento sottese all’atto impugnato.

3. La decisione veniva confermata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza richiamata in epigrafe.

4. Avverso quest’ultima decisione ha proposto ricorso per cassazione la soccombenteappellante, affidato ad un unico motivo.

6. L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha resistitocon controricorso.

7. E’ stata fissata l’udienza camerale del 2.7.2025. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo di ricorso – rubricato «nullità della sentenza per violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 3, commi 1 e 3, L. n. 241/90 (richiamata dall’art. 7 della L. n. 212/2000) nonché all’art. 60, comma 1, lett.

e) del Dpr n. 600/73 sull’eccezione di nullità della intimazione di pagamento (in relazione a tutte le cartelle di rilevanza tributaria) per mancata conoscenza degli atti presupposti» - la ricorrente assume che il giudice del gravame avrebbe errato a ritenere validamente notificate le cartelle di pagamento, posto che per tutte le notifiche l’ufficiale addetto alla notifica aveva erroneamente seguito la procedura prevista per l’ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario, contemplata dall’art. 60, comma 1, lett.

e) del Dpr n. 600/73. Nelle memorie illustrative la ricorrente aveva infatti affermato e documentato che dal 23 giugno 2010 al 7 novembre 2019 risultava residente in Via Alberto da Giussano n. 23 a Milano con l'intera famiglia composta da 3 figli. A partire dal 7 novembre 2019 si era trasferita in Via Senofonte n. 2/A sempre a Milano, ciò risultando inoppugnabilmente dal certificato di residenza storico allegato come doc. 1 alle memorie illustrative di primo grado. La composizione del suo nucleo familiare risultava dallo ‘stato di famiglia’, da cui si evinceva che la famiglia risultava composta dai 3 figli Ceci Elisabetta, Ceci Beatrice e Ceci Filiberto (doc. 3, già allegato come doc. 2 alle memorie illustrative di primo grado).

Pertanto, dai certificati storici di residenza di Ceci Elisabetta, Ceci Beatrice e Ceci Filiberto risultava che essi - insieme alla madre - erano stati residenti in Via Alberto Da Giussano n. 23 dal 23/06/2010 al 7/11/2019. Dunque, aveva provato che fino al 7/11/2019 ella aveva vissuto effettivamente in Via Alberto Da Giussano n. 23 a Milano. In merito alla rilevanza della certificazione anagrafica sottolineava che la Corte di c assazione a veva stabilito che il certificato anagrafico costituiva idonea prova della residenza effettiva del destinatario di un atto, chiarendo che “la dichiarazione dell'ufficiale giudiziario (o l'ufficiale postale, nel caso di notifica per mezzo del servizio postale) non postula alcun accertamento sull'effettiva residenza del destinatario, né costituisce un'attestazione dotata di pubblica fede. (...) La circostanza che la notifica risulti effettuata nel luogo indicato dal mittente costituisce una mera presunzione (...).

Tra i mezzi di prova idonei a vincere la suddetta presunzione ovviamente rientrano le certificazioni anagrafiche" (si richiamano Cass. civ., Sez. III, 2 Settembre 2022 n. 25885 e Cass. civ., Sez. III, 16 gennaio 2024, n. 1744 ). Sulla base di tali inoppugnabili elementi, quindi, la procedura corretta e dovuta secondo legge nella circostanza sarebbe stata quella dettata dall’art. 139 c.p.c. e poi dall’art. 140 c.p.c. per il caso dell’irreperibilità relativa.

2. Il motivo non risulta sufficientemente specifico, non essendo state trascritte nel ricorso le relate di notifica contestate (cfr., ex multis, Cass. n. 21112/2022, Cass. n. 34946/2024, Cass. n. 5185 del 28/02/2017; Cass. n. 31038 del 30/11/2018, Cass. n. 1150 del 17/01/2019), secondo cui, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest'ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo, perché la trascrizione integrale della medesima – come evidente nel caso di specie – si rende necessaria, in quanto strettamente funzionale alla comprensione del motivo.

In ogni caso, esso è da ritenersi infondato, dal momento che, per come risulta dalle relate di notifica riprodotte nel controricorso dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, l’organo notificatore si era recato all’indirizzo in cui la ricorrente risultava formalmente residente constatando che nessun citofono o cassetta postale riportava il nominativo della ricorrente e che il custode aveva dichiarato che il destinatario si era trasferito. Conseguentemente, la notifica ex art. 60, comma 1, lett.

e) del d.P.R. n. 600/73 è stata correttamente ritenuta valida con la sentenza impugnata , vertendosi in ipotesi di irreperibilità assoluta. Infatti, il criterio distintivo tra le due ipotesi di irreperibilità sta nel fatto che, nel caso dell'irreperibilità relativa, si ha riguardo a circostanze che concernono il destinatario o i soggetti abilitati a ricevere la notifica, mentre, nell'ipotesi dell'irreperibilità assoluta, assumono rilevanza circostanze che si riferiscono al luogo dove la notificazione deve essere eseguita(Cass. n. 16696/2013 e Cass. n. 27729/2024).

Poi, diversamente da quanto asserito dalla parte ricorrente, il certificato di residenza non ha efficacia fidefaciente tale da contrastare gli accertamenti compiuti dall’ufficiale giudiziario. Questa Corte ha, in vero , chiarito che , in materia di notificazione dell’avviso di accertamento, l’attestazione del pubblico ufficiale sulla relata di notifica di avere acquisito, da accertamenti eseguiti in loco, la conoscenza che il contribuente non è risultato reperibile presso l’indirizzo indicato costituisce atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso.

Tale prova non può essere inficiata da certificati anagrafici o elettorali che attestino solo formalmente la persistente residenza in loco del destinatario della notifica , poiché risultanze anagrafiche rivestono valore meramente presuntivo circa il luogo diresidenza e, nel caso di specie , sono risulta te di fatto smentitedagli accertamenti compiuti dal pubblico ufficiale.

3. Il ricorso deve, in conclusione, essere respinto.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte de lla ricorrent e, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte de lla ricorrent e, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camer