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Ordinanza — n. 24770/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal for lack of contradictory procedure violation and double preclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24770/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision that reduced assessed income. The taxpayer argued the tax authority failed to participate in the contradictory endo-procedimental phase, while the opposing party contended the authority had properly submitted defenses and the lower court correctly addressed the issue. The court dismissed the claims because the alleged procedural errors were either factually incorrect regarding the authority's participation or legally inadmissible due to double preclusion and lack of specificity.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5, c.p.c.; Art. 395, n. 4, c.p.c.: The Court of Cassation cannot review factual errors regarding the existence of contradictory procedure violations if the administrative body properly submitted defenses, and appeals based on double preclusion or non-specific merit arguments are inadmissible.

Parole chiave

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contraddittorio endoprocedimentale omessa costituzione parte doppia conforme inammissibilità ricorso controllo di legittimità calcolo del reddito da valido accertamento medico complementare reddito non dichiarato

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Considerato che: 1.Preliminarmente, secondo un ordine logico, va scrutinato il ricorso incidentale,con cui l’Agenzia prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Considerato che: 1.Preliminarmente, secondo un ordine logico, va scrutinato il ricorso incidentale,con cui l’Agenzia prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 395, n. 4, c.p.c.
2.Il motivo è inammissibile, dal momento che la doglianza prospetta l’esistenzadi un errore di fatto di cui all'art. 395, n.
d.lgs. n. 149/2022
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, com
art. 348 - ter cod. proc. civ
Infatti,l’abrogazione dell’art. 348 - ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021 attuata per quanto qui interessa dal d.lgs.
art. 360 cod. proc. civ
n.149/2022,ha comportato il collocamento all’interno dell’art. 360 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, sentenza n. 29634 del 14/11/2019
Cass. Sez. 5, sentenza n. 29634 del 14/11/2019e giurisprudenza ivi citata).
Cass. Sentenza del 28/11/2014 n. 25332
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Testo completo

seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 3552/2017 R.G. propost o da THOMASRENATO , rappresentat o e difes o dall'avv. Fernando Taccone elettivamente domiciliat o presso l’indirizzo pec: avv.fer- nando@pec.studiolegaletaccone.it, giusta nota di deposito del 4.7.2024; –ricorrente – Oggetto:contraddittorio en- doprocedimentale -revoca- zione contro AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; –controricorrente e ricorrente incidentale – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Cam- panian. 6908 / 47 /20 1 6 depositata il 15 / 7 /20 1 6 e non notificata .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 luglio 2025 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Regio- naledella Campania n . 6908/47/201 6 veniva rigettato l’appello propo- sto da Renato Thomas , medico chirurgo, avverso la sentenza della Commissionetributaria provinciale di Napoli n. 14760 / 23 /201 5 con la quale era stat o parzialmente accolto i l ricors o propost o da l contri- buentecontro l’avviso di accertamento per II.DD. e IVA 200 8 , basato sup.v.c. e un’agenda rinvenuta nella disponibilità del contribuente . 2.Si legge nella sentenza impugnata che il giudice di prime cure rite- nevalegittimo l’accertamento, anche in punto di contraddittorio endo- procedimentale, ma riduceva l’entità dei ricavi accertati da euro 338.540ad euro 174.334, importo proposto dallo stesso contribuente insede di accertame nto con adesione, conclusosi con esito negativo.

Ladecisione d’appello confermava gli esiti di primo grado e compen- savale spese di lite. 3.Avverso la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione,affidato a quattro motiv i , cui replica l’Agenzia delle entrate concontroricorso e ricorso incidentale per un motivo . Considerato che: 1.Preliminarmente, secondo un ordine logico, va scrutinato il ricorso incidentale,con cui l’Agenzia prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., la violazione de gli art t . 1 , d.lgs. n.546/1992,112, 113, 114, 115 e 290 cod. proc. civ. , per aver il giu- dice erroneamente ritenuto che l’Amministrazione non si fosse costi- tuita, mentre in data 19.2.2016 non solo aveva depositato l’atto di controdeduzioniin appello, ma aveva anche spiegato appello inciden- tale,su cui la CTR non si sarebbe pronunciat a . 2.Il motivo è inammissibile, dal momento che la doglianza prospetta l’esistenzadi un errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. tra gli atti e documenti della causa, commesso dal giudice, dai quali l'errorestesso risulterebbe, attinenti alla causa e ritualmente depositati dalla parte interessata (cfr.

Cass. Sez. 5, sentenza n. 29634 del 14/11/2019e giurisprudenza ivi citata). Viene così dedotto un errore dipercezione del giudice risultante dagli atti o documenti della causa, ossiaun errore di fatto revocatorio, configurabile nel caso in cui il giu- dice supponga inesistente un documento ritualmente prodotto ed ef- fettivamente (tra le tante, v. Ca ss. Sez. 5, sentenza n. 11453 del 25/05/2011).Pertanto, a fronte della statuizione del giudice a pag.3 dellasentenza secondo cui « L’appellata Agenzia delle entrate, radica- tasila lite, non si costituiva » , avrebbe dovuto essere proposta istanza direvocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. contro la sentenza e nonricorso per Cassazione, nella specie incidentale. 3.Con il primo motivo del ricorso principale il contribuente prospetta, inrapporto all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la « viola- zioneo falsa applicazione di norme di diritto » .

Nel corpo del motivo, le disposizionidi legge individuate sono gli artt.2697 cod. civ., 54 d.P.R. n.633/1972,39 d.P.R. n.600/1973. 4.La censura non può trovare ingresso . Il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da partedel provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da unanorma di legge implicando necessariamente un problema interpre- tativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione dellafattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sededi legittimità, attraverso il vizio di motivazione ( ex multis , Cass.n.26110 del 2015).

Orbene,il mezzo di impugn a zione non si confronta interamente con la ratiodecidendi espressa dalla sentenza, che non si è limitata affatto a condividere la tesi secondo cui incombe sul contribuente dimostrare l’errorenità dell’accertamento induttivo, ma ha specificamente accer- tatoche nel caso di specie « l’Agenzia delle entrate (…) ha palesato al Thomastutte le ragioni fattuali e giuridiche fondanti l’atto impositivo, percome segnatamente mutuato dalle emergenze del processo verbale dellaguardia di Finanza, che sono rimaste non inficiate né contraddette dalcontribuente, né in sede extraprocessuale né nel presente giudizio » (p.4sentenza).

Inoltre, ibidem , p.2, il giudice precisa anche quale sia ilcontenuto essenziale del compendio istruttorio, « frutto di incrocio di datifra quelli forniti dalla Fondazione Pascale quale sostituto d’imposta, itabulati relativi ai vari interventi chirurgici effettuati presso la Ruesh ela Casa del Sole, i questionari inviati a campione a 29 pazienti operati nel2007 e le pedisseque annotazioni in agenda » , da cui l’inammissibi- litàdella censura in disamina . 5.Con il secondo motivo il ricorrente principale prospetta, in rapporto all’art.360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., la « nullità della sen- tenza o del procedimento » per violazione dell’art.112 cod. proc. civ. perchéil giudice non si sarebbe pronunciato sul dedotto omesso con- traddittorioendoprocedimentale, limitandosi a rigettare il ricorso. 6.Il terzo motivo de l ricorrente principale prospetta, in rapporto all’art. 360,primo comma, n. 5 , cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio oggetto di discussione tra le parti con riferimento alla questione dell’omesso rispetto del contraddittorio nel procedi- mentoamministrativo. 7.I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e vanno di- sattesi. 7.1.

Innanzitutto, con riferimento alla seconda censura, non sussiste laprospettata omessa pronuncia , dal momento che a pag.3 della sen- tenza il giudice ha stabilito: « in ogni caso è innegabile che il contri- buentenon abbia di fatto fornito alcuna documentazione probante in sensocontrario ai rilievi della Guardia di Finanza, la quale peraltro non eratenuta al rispetto di alcun contraddittorio nell’ambito delle indagini acquisitive esperite, contraddittorio invece puntualmente rispettato dall’Agenziadelle entrate (…), per com’è pacifico in processo » . 7.2.Quanto al terzo motivo, dal momento che la sentenza a pag.2 dà contodel fatto che anche in primo grado era stato sollevato il profilo delcontraddittorio endoprocedimentale ed era stato disatteso, la cen- suramotivazionale incappa nella preclusione della d oppia conforme.

Infatti,l’abrogazione dell’art. 348 - ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021 attuata per quanto qui interessa dal d.lgs. n.149/2022,ha comportato il collocamento all’interno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con il connesso adeguamento dei ri- chiami, il quale ripropone la disposizione dei commi quarto e quinto dell’articoloabrogato e prevede l’inammissibilità del ricorso per cassa- zione per il motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360 citato, ossia per omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti.

Il ricorrente non ha dimostrato che le ragioni difatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a basedella sentenza di rigetto dell’appello sono state tra loro diverse . 8.A eguali conclusioni deve pervenirsi con riferimento al quarto mo- tivo,dedotto in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,e circa l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio og- getto di discussione, per aver il giudice « trascurato le puntuali ecce- zionidel ricorrente in ordine alla assenza di questionari relativi all’anno 2008oggetto dell’accertamento » .

Ilmotivo è innanzitutto inammissibile per doppia conforme con riferi- mento al paradigma del prospettato vizio motivazionale alla luce del doppiorigetto della prospettazione di parte contribuente sia in primo siasecondo grado. Inoltre, il mezzo è inammissibile anche perché sco- pertamenteaspecifico e meritale. Siribadisce al proposito che la Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sentenza del28/11/2014 n. 25332) non è mai giudice del fatto in senso sostan- zialeed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito dellacausa.

Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpreta- zione,al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto com- piuti.

9. Entrambi i ricors i sono in ultima analisi rig ettat i e le spese di lite sonocompensate in ragione della soccombenza reciproca . P.Q.M LaCorte: rigettai ricorsi e compensa le spese di lite . Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, com