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Ordinanza — n. 24768/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling specific motive requirement not met when arguments are merely repeated.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24768/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's dismissal of the agency's appeal. The Regional Commission had rejected the appeal for lacking specific reasons, claiming the agency merely repeated first-instance arguments. The Court ruled that in tax proceedings, repeating valid arguments from the first instance satisfies the requirement of specific motives due to the full devolutive effect of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 53 D.Lgs. n. 546/1992; Art. 342 c.p.c.: In tax proceedings, the full devolutive effect of an appeal means that merely reiterating arguments valid in the first instance satisfies the requirement of specific motives for the appeal.

Parole chiave

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tax appeal specific motives devolutive effect of appeal reiteration of arguments Regional Tax Commission Cassation Court ruling procedura di ricupero d'imposta riesame dell'asilo assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 53 D.Lgs. n. 546/1992
22510 del 2015) che, nel processo tributario, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni già formulate in primo grado, ove ritenute idonee al conseguimento della pretesa, è sufficiente ad assolvere l’onere di specificità dei motivi di impugnazione previsto dall’art. 53 del D.Lgs.
Art. 342 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 14908 del 2014
Questa Corte ha chiarito (Cass. n. 14908 del 2014; Cass.
Cass. n. 22510 del 2015
14908 del 2014; Cass. n. 22510 del 2015) che, nel processo tributario, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni già formulate in primo grado, ove ritenute idonee al conseguimento della pretesa, è sufficiente ad assolvere l’onere di specificità dei motivi di impugnazione previsto dall’art.
Cass. n. 3064 del 2012
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3542/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro CUORVO RAFFAELE, RISTORANTE PIZZERIA FLLI CUORVO DI CUORVO GIOACCHINO, CUORVO DOMENICO, CUORVO GIOACCHINO -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 6107/2016depositata il 24/06/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI.

FATTI DI CAUSA La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli accoglieva i ricorsi riuniti proposti da Cuorvo Domenico avverso gli avvisi di accertamento emessi ai fini del recupero di IRPEF e IRAP relativamente all’anno 2006. Il contribuente deduceva l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, lamentando che l’Ufficio si fosse avvalso di presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, anche in relazione alla contabilità semplificata regolarmente tenuta. La Commissione Tributaria Regionale della Campania dichiarava inammissibile l’appello erariale per difetto di specificità dei motivi.

Il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate è affidato ad un unico motivo. La parte contribuente è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la nullità della sentenza e del procedimento ai sensi degli artt. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e 342 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto la mancanza di specificità dei motivi d’appello, trascurando l’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione. Il motivo è fondato e merita accoglimento. La CTR ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello sul rilievo che l’Agenzia si sarebbe limitata “a ribadire puntualmente e semplicemente le deduzioni esposte davanti ai primi giudici, senza addurre puntuali ragioni censorie avverso il loro decisum”, in violazione degli artt. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e 342 c.p.c.

Tuttavia, tale impostazione si pone in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Questa Corte ha chiarito (Cass. n. 14908 del 2014; Cass. n. 22510 del 2015) che, nel processo tributario, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni già formulate in primo grado, ove ritenute idonee al conseguimento della pretesa, è sufficiente ad assolvere l’onere di specificità dei motivi di impugnazione previsto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992. In aggiunta, è consolidato l’orientamento secondo cui, nel processo tributario, qualora l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le medesime ragioni e argomentazioni già dedotte in primo grado, ritenute idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, deve ritenersi assolto l’onere di impugnazione specifica, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che non si limita al controllo di vizi specifici della sentenza, ma è volto al riesame del merito della causa (Cass. n. 3064 del 2012).

In conclusione, il ricorso va accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio, alla Commissione Tributaria Regionale di Secondo Grado della Campania. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza d’appello; rinvia la causa, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio, alla Commissione Tributaria