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Ordinanza — n. 24760/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax roll extract due to legislative restrictions on appealability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24760/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax authority's appeal against a lower court ruling that had overturned a decision regarding a tax roll extract. The appellant argued for the right to challenge the extract, but the court held that specific legislative provisions strictly limit such appeals to cases where a direct prejudice to a tendering procedure is proven. Consequently, the lower court's judgment was quashed without remittal, and the original administrative decision stood.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 12 DPR 602/1973, as amended: The extract of the tax roll is not appealable unless the debtor proves direct prejudice to a tendering procedure.

Parole chiave

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tax roll extract appealability administrative litigation restrictions tendering procedure prejudice Cassation quashing order fiscal enforcement procedure assoggettamento all'IVA ripresa dell'imposta sul valore aggiunto crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 3, of the Code of Civil Procedure
Art. 3-bis of D.L. 21 October 2001, no. 146
602 del 1973, inserito dall'art. 3-bis del d.l.
Art. 12 of D.P.R. 29 September 1973, no. 602
81/2024) su questioni di costituzionalità involgenti l'art. 12 comma 4-bis cit., non ha smentito l’operato delle Sezioni Unite stabilendo: «Le questioni sollevate (…) sono quindi inammissibili: il rimettente del resto, da un lato, non misconosce le «ragioni sottese alla norma sotto esame: a seguito delle SS.UU.
Art. 12 of D.Lgs. 110/2024
81/2024) su questioni di costituzionalità involgenti l'art. 12 comma 4-bis cit., non ha smentito l’operato delle Sezioni Unite stabilendo: «Le questioni sollevate (…) sono quindi inammissibili: il rimettente del resto, da un lato, non misconosce le «ragioni sottese alla norma sotto esame: a seguito delle SS.UU.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 71 del 2023
Sentenza n. 96 del 2022
Sentenza n. 22 del 2022
Sentenza n. 259 del 2021
Sentenza n. 240 del 2021
Sentenza n. 146 del 2021
Sentenza n. 103 del 2021
Sentenza n. 33 del 2021
Sentenza n. 32 del 2021
Sentenza n. 12459 del 2024
Sentenza n. 190 del 2023
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 12763/2020 R.G. propost o da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del direttorepro tempore, rappresentat e e difes e dall’Avvocatura Generale delloStato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; Oggetto: estratto di ruolo –ricorrenti – contro SOCIETA’ SAETTA DI SAETTA GIUSEPPE C. S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall'avv. GennaroCiociano (pec: avvocatociociano@pec.it ) ; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del la Campania, sez. staccata di Salerno, n. 8156 / 2 /20 1 9 depositata il 4/11/2019e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 luglio 2025 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 8156/2 /20 19 veniva accolto l’appelloproposto da lla società Saetta di Saetta Giuseppe C. S.a.s. avversola sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Salerno n.2651/8/2018 con la quale era stat o rigettato i l ricors o propost o dalla contribuente avverso l’estratto di ruolo relativo ad II.DD. e IVA per l’annodi imposta 2012 . 2.Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle entrate e l’agente della riscossionehanno proposto ricorso per Cassazione , affidat o a quattro motivi,cui replica la contribuente con controricorso . Considerato che:

1. In via prioritaria va esaminato il secondo motivo di ricorso, più liquido, dedotto in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., con cui viene dedotta la violazione dell’art.21 d.lgs. n.546/1992, e l’inammissibilità del ricorso proposto avverso l’estratto di ruolo.

2. La censura pone – sia pure in relazione alla prospettata inoppugnabilità della cartella di pagamento perché regolarmente notificata - il tema dell’ inammissibilità del ricorso proposto avverso l’estrattodi ruolo e, del resto, l a sentenza impugnata stessa accerta checon il ricorso introduttivo è stat o impugnat o un estratt o di ruolo . L’art.3 bis d.l. 21 ottobre 2001 n.146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili) , precisato in sede di conversione della l. 17 dicembre 2021 n.215, novellando l’art.12 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), ha previsto che dopo il comma4 è inserito il comma 4 bis il quale ha stabilito che l’estratto di ruolonon è impugnabile - anche unitamente alle cartelle sottostanti chesi assumono non legittimamente notificate - se non a determinate, specifiche,condizioni.

3. La menzionata previsione di legge recita: «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’at.80 comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs 18 aprile 2016 n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblicidi cui all’art.1 comma 1 lett.

a) del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n.40, per effetto delle verifiche di cui all’art.48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.».

4. Orbene, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.26283/2022, ha fortemente circoscritto le impugnazioni attraverso l’estratto di ruolo dirette ad ottenere l’annullamento della sottesa cartella di pagamento, trattandosi di azione di accertamento negativo circa la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il processo tributario ha natura di impugnazione-merito e il ruolo non ha una sua autonoma materialità. È conseguentemente presente l’interesse ad agire contro il ruolo solo se vi sia unpregiudizio da esso derivante come ad es. un pignoramento in corso o un’intimazione al pagamento, di cui non vi è evidenza in atti, da cui l’inammissibilità del ricorso.

5. La Corte costituzionale, a sua volta intervenuta con la sentenza 17 ottobre 2023, n. 190 (conf. Corte cost. n. 81/2024) su questioni di costituzionalità involgenti l'art. 12 comma 4-bis cit., non ha smentito l’operato delle Sezioni Unite stabilendo: «Le questioni sollevate (…) sono quindi inammissibili: il rimettente del resto, da un lato, non misconosce le «ragioni sottese alla norma sotto esame: a seguito delle SS.UU. del 2015 [il riferimento è alla sentenza n. 19704/2015] è evidente che il Legislatoresi è preoccupato di evitare un proliferare di ricorsi per carichi anche molto risalenti e che a fronte di esazione piuttosto improbabile avrebbero gravato in maniera eccessiva sugli uffici sottraendo risorse preziose e causando il danno economico della possibile condanna al pagamento delle spese di giudizio.

Dall'altro, manifesta «perplessità» per «il fatto che per risolvere tale problema il Legislatore sia intervenuto condizionando pesantemente la possibilità di difendersi in giudizio», censurando quindi la norma in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. «nei termini di cui in motivazione», nella quale, dopo avere esposto una casistica delle fattispecie ritenute indebitamente pretermesse, conclude che «il Legislatore avrebbe potuto adottare soluzioni più snelle e con costi irrisori, che comunque sarebbero state rispettose del diritto di difesa.

Di qui l'inammissibilità delle questioni sollevate, dal momento che, come emerge dalla stessa prospettazione del rimettente, il rimedio al vulnus riscontrato richiede, in realtà, un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore (sentenze n. 71 del 2023, n. 96 e n. 22 del 2022, n. 259, n. 240, n. 146, n. 103, n. 33 e n. 32 del 2021).».

6. Da ultimo, a conferma di quanto precede circa il ridotto perimetro di impugnabilità dell’estratto di ruolo, sono intervenute anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 7 maggio 2024 n.12459, chiarendo che in tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta attraverso l'estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore.

L’interpretazione restrittiva è stata da ultimo confermata anche dall’art. 12 “Disposizioni in materia di impugnazione” d.lgs. n.110/2024, in vigore dall’8/8/2024, secondo il quale all’art.12 del d.P.R. n.602/73 il comma 4-bis, primo comma è sostituito dal seguente: «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio».

7. L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento delle restanti censure, ossia il primo motivo di violazione e falsa applicazione degli artt.26 d.P.R. n.602/73, 6, commi 1 e 2, d.P.R. n.68/05, 1335 e 2697 cod. civ.; il terzo motivo di violazione dell’art.21 d.lgs. n.546/92 e inammissibilità del ricorso avverso l’estratto di ruolo essendo divenuta inoppugnabile la cartella di pagamento notificata; il quarto motivo di violazione e falsa applicazione degli artt.2948 cod. civ., 20, sesto comma, d.lgs. n.112/1999. 8.La sentenza impugnata va perciò cassata senza rinvio, e dichiarato inammissibileex art.100 cod. proc. civ. il ricorso introduttivo, perché aborigine, la causa non poteva essere proposta ex art.382 u.c. cod. proc.civ..

9. Le spese di lite sono compensate tra le parti per tutti i gradi di giudizioalla luce dell’intervento del legislatore, della giurisprudenza di legittimitàe della Consulta sopravvenuti all’incardinamento del ricorso perCassazione. P.Q.M LaCorte: inaccoglimento del secondo motivo ricorso, assorbiti i restanti , cassa lasentenza impugnata