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Ordinanza — n. 24739/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses tax agency appeal, upholding Regional Commission ruling on invalid tax assessment due to lack of valid delegation proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24739/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the tax agency's appeal against a Regional Tax Commission decision that annulled a tax assessment. The agency argued the lower court's reasoning was merely apparent, but the court found the decision sufficiently explained the lack of valid delegation. Consequently, the appeal was dismissed, and the agency was ordered to pay the taxpayer's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 36 d.lgs. 546/1992; Art. 42 d.P.R. 600/1973: A tax authority must prove the validity of a delegation for a non-director to sign an assessment notice; a mere apparent motivation does not invalidate a judgment if the reasoning is objectively perceivable.

Parole chiave

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tax assessment validity delegation of authority apparent motivation tax authority burden Cassation dismissal delega di potere difetto di sottoscrizione attestazione e certificazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
e 111 Cost.,in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 36 d.lgs. 546/1992
e 111 Cost.,in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 42 d.P.R. 600/1973
-con il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Art. 132 c.p.c.
Art. 111 Cost.
art. 112 cod. proc. civ
8053); - con il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U. 3.11.2016, n. 22232
Cass. n. 19190 del 2019
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Testo completo

seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 22358/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Negro Sonia Elvi, rappresentata e difesa dall’avvocato Paola Valzano, giusta procura speciale a margine del controricorso (PEC: valzano.paola@ordavvle.legalmail.it); –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglian. 508/24/2016, depositata l’1.03.2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del9 luglio 202 5 dal consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE -La CTP di Lecce accoglieva parzialmente il ricorso proposto da Negro Sonia Elvi avverso l’avviso di accertamento, per imposte dirette e IVA, in relazione all’anno 2005, con il quale era stato determinato un maggiorreddito di lavoro autonomo rispetto a quello dichiarato; Oggetto: Tributi - con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Puglia accoglieval’appello proposto da lla contribuente e rigettava l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate, annullando l’atto impositivo, in quanto l’Ufficio non aveva dimostrato la validità della delega del funzionario che aveva sottoscritto l’avviso di accertamento; -l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato atre motiv i ; -la contribuente resisteva con controricorso .

CONSIDERATO CHE - Con il primo motivo d i ricorso l’Agenzia ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR motivato in modo apparente in ordine alla asserita mancata produzione in giudizio di una valida delega al funzionario sottoscrittore dell’atto impositivo impugnato, senza spiegare le ragioni per le quali non poteva essere ritenuto regolare il provvedimento di delega prodotto dall’Ufficio nel giudizio di primo grado ed esibito nel giudizio di appello, visto che la contribuente aveva solo eccepito la mancata indicazione, in calce alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento, degli estremi dell’atto di delega; -il motivo è infondato; - è stato più volte affermato che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., Sez.

U. 3.11.2016, n. 22232); - la motivazione della sentenza impugnata non rientra affatto nei paradigmi invalidanti indicati nel citato, consolidato e condivisibile, arresto giurisprudenziale, in quanto afferma , seppure in modo conciso, che l’Ufficio non ha dimostrato la validità della sottoscrizione dell’avviso di accertamento “per vizio di delega”; tale affermazione va collegata con la parte relativa allo svolgimento del processo, in cui viene spiegato che la contribuente aveva contestato “la inesistenza dell’accertamento per difetto di sottoscrizione; sull’atto infatti è opposto semplicemente un timbro “Il capo team area accertamento Dott.ssa Maria G Miccoli, firma su delega”, dovendosi ritenere, pertanto, che il giudice tributario di appello abbia assolto il proprio obbligo motivazionale al di sopra del "minimo costituzionale" (cfr.

Sez. U. 7.04.2014, n. 8053); - con il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in relazione al vizio di ultrapetizione, avendo la CTR ritenuto invalida la delega prodotto in giudizio, benchè la contribuente non avesse formulato specifiche censure in ordine alla capacità di firma del funzionario sottoscrittore, limitandosi ad eccepire la mancata indicazione, in calce alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento, degli estremi dell’atto di delega; -il motivo è infondato; - come si evince dalla sentenza impugn a ta , la contribuente ha contestato “la inesistenza dell’accertamento per difetto di sottoscrizione; sull’atto infatti è opposto semplicemente un timbro “Il capo team area accertamento Dott.ssa Maria G Miccoli, firma su delega”, dovendosi ritenere che tale censura presuppone la più generale contestazione sulla mancanza o comunque invalidità d ella delega; la stessa ricorrente trascrive l’appello della contribuente laddove si ribadiva la necessità che l’Amministrazione dimostrasse l’«esercizio del potere sostitutivo o l’esistenza della delega» (pag. 6 del ricorso). -con il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, riproponendo sotto altro profilo la medesima censura mossa con i primi due motivi e sostenendo che l’avviso di accertamento impugnato era stato regolarmente firmato dal capo team Area Accertamento delegato dal direttore dell’Ufficio; -il motivo è inammissibile e comunque infondato; - al riguardo occorre premettere che, in tema di avviso di accertamento, se il contribuente contesta la legittimazione del soggetto, diverso dal dirigente, alla sottoscrizione dell'atto, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare, in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, il corretto esercizio del potere producendo, anche nel corso del secondo grado di giudizio, la relativa delega, che pure è solo di firma e non di funzioni (ex multis, Cass. n. 19190 del 2019); -sebbene dal testo del ricorso per cassazione non si evinca l’integrale contenuto della delega prodotta nel giudizio di merito - e ciò sarebbe già sufficiente per considerare il motivo inammissibile per difetto di specificità - come afferma la stessa Agenzia ricorrente a p. 4 del ricorso, «Nel provvedimento di delega, prodotto in giudizio dall'Ufficio in allegato alle controdeduzioni, (e riprodotto col presente ricorso) provvedimento del 21 luglio 2009 n. 6/2009, recante "disposizioni in materia di assegnazione di attribuzione di delega di firma", è indicato che l'atto "… annulla e sostituisce il provvedimento n. 212009 del 6 luglio 2009, avente il medesimo oggetto, disciplina in materia sistematica l'insieme delle deleghe in atto, fino al 31 dicembre del corrente anno".

L'operatività della precitata delega n. 6/2009 veniva confermata con il provvedimento del 7 gennaio 2010 n. 01/2010, provvedimento, non prodotto dall'Ufficio in giudizio, che "...ha decorrenza immediata ed esplica efficacia fino al 31 dicembre 2010..."»; - orbene, è la stessa ricorrente ad ammettere di non avere prodott o l’ultimo provvedimento che prorogava, a tutto l’anno 2010,la validità delle delega al funzionario che aveva sottoscritto l’avviso di accertamento impugnato, emesso, appunto, nell’anno 2010, dato che la precedente delega (questa sì prodotta in giudizio) scadeva il 31.12.2009; - il ricorso va pertanto rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi € 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,