Cassation court allows appeal by tax agency, ruling postal receipt date invalidates lower court's inadmissibility decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tax court's decision declaring the appeal inadmissible. The lower court had rejected the appeal because the agency failed to deposit the postal receipt, relying on the date of delivery rather than receipt. The Supreme Court ruled that the agency successfully proved timely filing via the postal tracking list and the receipt notice, thereby overturning the lower court's procedural dismissal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 53, comma 2; Art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992; Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: In tax proceedings, the appeal is admissible if the postal receipt is proven by the transmission list, and the lower court erred in declaring inadmissibility when the appellant has validly demonstrated compliance with the filing deadline.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso(iscritto al n. 2679 /20 16 R.G. ) proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (Codice Fiscale: 06363391001), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata “ope legis” presso gli uffici di quest’ultima, siti in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12 (indirizzo p.e.c.: “ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it”); -ricorrente - contro MOR.A.L. S.r.l.in liquidazione (Codice Fiscale: 01590930788), con sede in Morano Calabro (CS), in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabrian. 1067/4/2015, pubblicata il 25 giugno 20 15 ; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 10 aprile2025, dal Consigliere relatore dott.
Francesco Graziano; FATTI DI CAUSA 1.-In punto di fatto e limitando l’esposizione alle sole circostanze rilevanti in questa sede, si osserva che l ’ Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la sentenzan. 184/02/2012,della CTP di Cosenza, pubblicata il 24 n. 2679/2016R.G. Cron. Rep. A.C.10 aprile 2025 OGGETTO: Inammissibilità dell’appello ex art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992. maggio 2012, con cui era statoaccolto il ricorso della contribuente società MOR.A.L. S.r.l.avverso l’avviso di accertamento n. TD3030401637/2010 , notificato in data 9 ottobre 2010 ed avverso la cartella di pagamenton. 03420110024548646 relativa all’iscrizione provvisoria a ruolo delle maggiori imposte dovute, per l’anno 2005, a titolo di IRES, IVA e IRAP.
La CTR della Calabria (Catanzaro) dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate, affermando che quest’ultima non aveva provveduto aldeposito, unitamente al ricorso , del la ricevuta di spedizione della raccomandata contenente l’atto d’impugnazione, così come previsto dal combinatodisposto degli artt. 22, comma 1 e 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. La CTR escludevala rilevanza dell’avviso di ricevimento che era stato depositato dall’Agenzia, affermando che il termine per la tempestiva costituzione in giudizio dell’appellante decorrevadalla spedizione e non già dal ricevimento. 2.-Avverso la menzionata sente nza d’appello , l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione,affidato a un unico motiv o . 3.- L a contribuente società MOR.A.L.
S.r.l. in liquidazione è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con l’unico motivo, la ricorr ente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., lanullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 53, comma 2 e 22, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992. Si duole, in particolare, del fatto che:
a) la CTR , oltre a ritenere irrilevante la copia dell’avviso di ricevimento della raccomandatache era stata prodotta in giudizio unitamente al ricorso, non avrebbe minimamente considerato nemmeno la distinta delle spedizioni, contenente anche quella indirizzata alla società contribuente e al suo difensore ai fini della proposizione del gravame;
b) contrariamente a quanto affermato dalla CTR, alla stregua del prevalente orientamento giurisprudenziale di legittimità, il termine per la costituzione in giudizio dell’appellante non sarebbe ancorato alla data di spedizione del ricorso, bensì a quella del suo ricevimento da parte del destinatario. 2.- L a censura è palesemente fondata, stante il consolidato orientamento di questa Corte regolatrice, secondo cui «Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell'appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione).» (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez.
T, ordinanza n. 8124 del 21 marzo 2023, Rv.667336-01; Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 13452 del 29 maggio 2017, Rv. 644364-02). Peraltro, è stato chiarito che: - « Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario.
Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza).» (Cass. civ., Sez.
U, sentenza n. 13452 del 29 maggio 2917, Rv. 644364-03); - « Nel giudizio tributario, la prova per il notificante del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto d'appello, nel termine di cui all'art. 327 c.p.c, è validamente fornita dall'elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all'apposizione di quest'ultimo su dettadistinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all'ufficio postale. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha ritenuto la tempestività dell'appello sulla base della soladistinta postale recante la data di consegna del plico all'ufficio postale, coincidente con il termine ultimo per la proposizione dell'impugnazione).» (Cass. civ., Sez.
T, ordinanza n. 18837 del 10 luglio 2024, Rv. 671635-01) Nella specie, a fronte della sentenza di primo grado pubblicata in data 24 maggio 2012, l’amministrazione finanziaria odierna ricorrente aveva proposto appello mediante ricorso spedito in data 14 dicembre 2012 (dunque senz’altro con l’osservanza del termine di cui all’art. 327 c.p.c.) e ricevuto in data 17 dicembre 2012. Aggiungasi che, nell’ambito del giudizio d’appello, l’Agenzia delle Entrate si era costituita in data 10 gennaio 2013e, dunque, con la piena osservanza del termine previsto dal combinato disposto degli artt. 53, comma 2 e 22, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992.
Tali circostanze di fatto risultano , del resto, agevolmente suscettibili di essere desunte dalla distinta delle spedizioni e dalla copia dell’avviso di ricevimento relativo allaraccomandata mediante la quale si era proceduto allanotificazione dell’appello. È appena il caso di ricordare, infatti, che ove con il ricorso sia denunciato un “ error in procedendo ”, come nel caso di specie, la Corte di cassazione deve decidere la questione, mediante accesso diretto agli atti processualie documenti del fascicolo di merito, dichiarando, se del caso, la nullità della sentenza impugnata(cfr., in tal senso, Cass. civ., Sez. 6-5, ordinanza n. 5971 del 12 marzo 2018, Rv. 647366-01).
Pertanto, ha senz’altro errato la CTR nel dichiarare l’ inammissibil ità dell’appello proposto dall’amministrazione finanziaria, anziché procedere alla disamina del meritodi tale impugnazione. 3.- Dalle considerazioni finora sviluppate deriva, pertanto, l’accoglimento del ricorso e, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del la Calabria , in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi aiprincipi di diritto sopra richiamati e provvedendo, altresì, a statuire sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria , in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del prese