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Ordinanza — n. 24708/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, ruling notification to transferred taxpayer was invalid due to lack of diligence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24708/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding a tax assessment notice. The lower court found the notification irregular because the tax agent failed to conduct necessary searches in the new municipality after the taxpayer's transfer. The court agreed, stating that a generic 'transferred' annotation on the postal receipt was insufficient to justify absolute irretrievability without further diligence.

Regesto Legislator

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Art. 60 lett. e) d.P.R. 600/1973; Art. 143 c.p.c.: Notification to a transferred taxpayer requires specific diligence and searches in the new municipality; a generic annotation of transfer on the postal receipt is insufficient to justify the absolute irretrievability procedure.

Parole chiave

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tax notification procedure transferred taxpayer absolute irretrievability notary diligence postal receipt annotation tax assessment validity municipal registry search dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 60 lett. e) d.P.R. 600 del 1973
I giudici di appello hanno affermato che l’avviso di accertamento era stato spedito per la notificazione in data 23/06/2011; che la notifica era stata effettuata dal messo del Comune di Montoro Superiore ai sensi dell’art. 60, lett.
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt.
Art. 112 cod. proc. civ.
Art. 18 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992
Art. 143 c.p.c.
Art. 1147 c.c.
art. 140 cod. proc. civ
Quanto alle modalità di notificazione, deve ricordarsi che la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ.
art 143 c.p
art 1147 c.c
art. 139 c.p
e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata».

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 14030/2011
Cass. n. 16696/2013
Cass. n. 12546/2014
Quanto al profilo della diligenza richiesta al messo notificatore, il Collegio è ben consapevole dell’orientamento giurisprudenziale in materia (Cass. n. 12546/2014, n.
Cass. n. 24958/2014
Cass. n. 10983/2021
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8990-2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente – contro DE VITA Michelino; -intimato - Oggetto: cartella di pagamento –domicilio fiscale -notifica a soggetto trasferito - irreperibilità avverso la sentenza n. 8886/15/2015 della Co mmissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata in data13 ottobre 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del10 luglio 2025 dal Consigliere relatore dott.

Lucio Luciotti. FATTI DI CAUSA 1. In controversia avente ad oggetto una cartella di pagamento emessa ai fini IVA, IRPEF ed IRAP per l’anno d’imposta 2007nei confronti di Michelino De Vita, sulla scorta di un avviso di accertamento che l’amministrazione finanziaria sosteneva di aver regolarmente notificato al contribuente e da questo non opposta, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Campania rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, condividendo la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l’irregolare notificazione del prodromico avviso di accertamento, effettuato con il rito dell’irreperibilità assoluta nei confronti del contribuente trasferito dal comune di Montoro Superiore a quello di Prata di Principato Ultra, non risultando dagli atti «quali ricerche siano state effettuate per il rintraccio del contribuente», né l’effettuazione di ricerche anagrafiche.

2. I giudici di appello hanno affermato che l’avviso di accertamento era stato spedito per la notificazione in data 23/06/2011; che la notifica era stata effettuata dal messo del Comune di Montoro Superiore ai sensi dell’art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 in data 01/08/2011; che l’avviso di deposito nella casa comunale mediante affissione nell’albo pretorio risultava avvenuta in data 21/07/2011; che tale notifica era irregolare «in quanto non risulta da alcuno degli atti depositati il mancato recapito e\o l’accertata irreperibilità del destinatario, ma, soprattutto non risulta effettuata alcuna ricerca presso l’anagrafe comunale, che avrebbe consentito l’accertamento della nuova residenza del De Vita emigrato nell’aprile 2011 nel comune di Prata»; che la mancata notifica dell’avviso di accertamento rende nulla la successiva conseguente emissione della cartella di pagamento.

3. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tremotivi cui non replica l’intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112cod. proc. civ., 18 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, per non essersi i giudici di appello pronunciati sulla questione relativa alla regolarità della notifica dell’avviso di accertamento presso l’ultimo domicilio fiscale del contribuente, in mancanza della comunicazione dell’intervenuta variazione del proprio indirizzo.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 per avere la CTR erroneamente ritenuto che nel caso di specie non fossero state effettuate le ricerche che avrebbero consentito l’accertamento della nuova residenza del contribuente, in quanto non era onere dell’Ufficio procedere ad una verifica del domicilio fiscale del contribuente ma, al contrario, era onere di quest’ultimo notiziare l’Ufficio di eventuali variazioni in proposito, con la conseguenza che, in difetto di tale comunicazione, la notificazione effettuata presso l’ultimo domicilio fiscale noto all’Agenzia doveva considerarsi regolarmente perfezionata. All’uopo la ricorrente cita Cass. n. 1440/2013 e n. 1206/2011.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973. 3.1. Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata andava cassata in quanto i giudici di appello non avevano considerato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’attività di ricerca richiesta al messo notificatore è quella suggerita, in relazione al caso concreto, dall’ordinaria diligenza da valutarsi secondo parametri di normalità e buona fede e non comporta il dovere di compiere ogni indagine idonea in astratto all’acquisizione delle notizie necessarie per eseguire materialmente la notifica. 3.2.

Deduce, altresì, che dal certificato rilasciato dal Comune di Prata di Principato Ultra soltanto in data 15/12/2015, e quindi successivamente alla conclusione del giudizio di appello, risultava che il contribuente aveva richiesto la cancellazione dall’anagrafe del comune di Montoro Superiore soltanto il 20/07/2011, ovvero il giorno immediatamente precedente a quello del 21/07/2011, di deposito dell’atto presso il Comune di Montoro Superiore, sicché, non sarebbe stato possibile per il messo comunale accertare il nuovo indirizzo di residenza del contribuente anche ove avesse effettuato accertamenti presso l’anagrafe del Comune di origine.

4. Il primo motivo, incentrato sull’omessa pronuncia dei giudici di appello sulla questione relativa alla regolarità della notifica dell’avviso di accertamento presso l’ultimo domicilio fiscale del contribuente, in mancanza della comunicazione da parte di quest’ultimo, dell’intervenuta variazione del proprio indirizzo, è infondato e va rigettato avendo la CTR espressamente pronunciato sulla questione dedotta dalla ricorrente. Invero, dal complesso delle argomentazioni svolte nella motivazione della sentenzaimpugnata emerge che la CTR ha ritenuto corretta(a torto o a ragione, si vedrà esaminando i restanti motivi) l’effettuazione della notifica della cartella di pagamento presso il domicilio fiscale del contribuente conosciuto dall’Agenzia delle entrate ma che la stessa non si era regolarmente completata per non avere l’agente notificatore effettuato, una volta accertata l’assenza del destinatario all’indirizzo indicato sull’atto, le necessarie ricerche.

5. Il secondo e terzo motivo, incentrati sulla regolarità della notifica a soggetto che trasferisce il domicilio fiscale senza effettuare la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate, possono essere esaminati congiuntamente.

6. Al riguardo va ricordato che «La disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicarne il proprio all'Ufficio tributario, nonchédi tenerne detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni; il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui alla lett.

e) dell'art. 60 del d.P.R.n. 600 del 1973 » (Cass., Sez. 5, o rd . n. 5576 del 03/03/2025 , Rv. 674185 –01; in termini già Cass. n. 27129/2016). 6.1. Si è, quindi, precisato che, « In tema di accertamento, quando la residenza è indicata nella dichiarazione annuale dei redditi, ai sensi dell'art. 58 d.P.R. n. 600 del 1973, non sussiste l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di verificare e controllare l'attualità e l'esattezza deldomicilio fiscale, in quanto la suddetta indicazione -da effettuare in buona fede e nel rispetto del principio dell'affidamento, che deve conformare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario - costituisce l'unico recapito conosciuto per procedere alla notifica dell'atto impositivo; ne consegue che, in difetto di diversa comunicazione, l'indicazione equivale ad elezione di domicilio e, pertanto, anche in caso di cambio di residenza, è valida la notificazione dell'avviso di accertamento perfezionata presso la residenza originaria» (Cass., Sez. 5, ord. n. 3473 del 11/02/2025, Rv. 674087 -02). 6.2.

Nella specie è pacifico che il contribuente non comunicò all’Agenzia delle entrate la variazione del domicilio fiscale sicché correttamente la notifica venne eseguita presso quello noto all’amministrazione finanziaria.

7. Quanto alle modalità di notificazione, deve ricordarsi che la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità (c.d. irreperibilità relativa) non sia statorinvenuto al momento della consegna dell’atto; viceversa, va effettuata ai sensi dell’art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (c.d. irreperibilità assoluta) (cfr.

Cass. 20/03/2023, n. 7994, Cass. 15/3/2017, n. 6788). Il rito dell’irreperibilità assoluta presuppone, pertanto che il messo notificatore accerti che nel Comune dove deve eseguirsi la notifica non vi sia più abitazione o ufficio essendosi il destinatario trasferito in località sconosciuta. (Cass. n. 5576/2025,citata, in motivazione) . 7.1. Orbene, con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, poiché nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, questa Corte, con indirizzo unanime, ha individuato, come requisito imprescindibile, ferma la libertà della forme della ricerca, che emerga con chiarezza che le ricerche siano state effettuate e che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame (cfr.

Cass. n. 20425/2007; n. 19958/2017; n. 10346/2023, in motivazione). 7.2. In tal senso, è stato precisato che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche, che ha effettuato, in primo luogo quelleanagrafiche (Cass. n. 14658/2024), per verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta del procedimento notificatorio, onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, n é ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto (v.

Sez. 6-5, 07/02/2018, n. 2877). 7.3. Il controllo sulla effettività e sufficienza delle ricerche svolte dall’agente notificatore, innanzitutto da parte del soggetto richiedente la notifica, per potersi determinare ad eventualmente rinnovare la notificazione, presuppone che quello ne dia compiuta evidenza in uno degli atti dal medesimo redatti, normalmente nella relata di notificazione, dovendosi escludere la sufficienza a tal fine della sottoscrizione di un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo dell’operato dello stesso, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore impugnabili mediante querela di falso ( cfr., tra le più recenti, Cass. n. 14658/2024 e Cass. n. 781/2025 ) .

Così, sono state ritenute insufficient i la semplice dicitura “ sconosciuto“ apposta sulla relata di notifica, senza indicazione delle concrete attività di ricerca espletate (cfr. Cass. n. 19769/2024)e le informazioni raccolte dal custode dello stabile ove era ubicato il domicilio fiscale del contribuente ( Cass. n. 6765 /2019; Cass. n. 19958/2018).

8. La CTR si è attenuta ai suddetti principi allorquando ha affermato che nel caso di specie non risultavano essere state effettuate ricerche, nemmeno quelle anagrafiche. Ed in effetti, dal ricorso (pag.

3) emerge che sulla raccomandata postale utilizzata per la notificazione dell’atto impositivo risulta la sola annotazione “trasferito”, senz’altra specificazione, il che porta ad escludere la sussistenza stessa di un’ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario dell’atto. Invero, quello del trasferimento del destinatario è un accertamento cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune(Cass. n. 14030/2011; n. 16696/2013). 8.1. In buona sostanza, quella apposta sulla relata di notifica è, all’evidenza, attestazione assolutamente generica , come tale del tutto insufficiente a giustificare la notifica con il rito della irreperibilità assoluta.

9. Quanto al profilo della diligenza richiesta al messo notificatore, il Collegio è ben consapevole dell’orientamento giurisprudenziale in materia (Cass. n. 12546/2014, n. 24958/2014 citata dalla ricorrente, n. 10983/2021) secondo cui «L'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata».

È, però, altrettanto persuaso del fatto che nella specie il comportamento tenuto dall’agente notificatore è connotato da vera e propria negligenza, non avendo effettuato alcuna attività di ricerca, nemmenopresso l’anagrafe comunale.

10. Sotto tale ultimo profilo, inammissibile e, come tale, non valutabile è la certificazione rilasciata all’Agenzia delle entrate dal Comune di nuova residenza del contribuente, allegato al ricorso, da cui risulterebbe che il contribuente aveva richiesto la cancellazione dall’anagrafe del comune di Montoro Superiore soltanto il 20/07/2011, ovvero il giorno immediatamente precedente a quello del 21/07/2011, di deposito dell’atto presso il Comune di Montoro Superiore. 10.1. Al riguardo sostiene la ricorrente che tale certificazione era stata rilasciata dal Comune di nuova residenza del contribuente «solo in data 15.12.2015», e quindi successivamente alla conclusione del giudizio di appello, ma, anche a voler prescindere dal rilievo che tale documento non rientra tra quelli producibili dinanzi a questa Corte ai sensi dell’art. 372 cod. civ., la ricorrente neppure ha dimostrato quando avrebbe fatto richiesta di rilascio di tale certificato. 10.2.

In ogni caso, quanto sopra detto in ordine al non corretto espletamento delle modalità di notifica dell’atto impositivo a soggetto irreperibile, per mancato espletamento delle necessarie ricerche del destinatario trasferito, rende all’evidenza priva di decisività detta certificazione