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Ordinanza — n. 24688/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal as tax dispute extinguished by administrative settlement under Art. 6 D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24688/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax dispute extinguished because the taxpayer had submitted a request for simplified tax definition and the tax authority failed to notify a denial within the statutory deadline. The Agency of Revenue appealed the regional commission's annulment of the tax assessment, arguing procedural violations regarding the calculation of the unified fee. The court ruled that the failure to act within the specified time limits resulted in the automatic extinction of the proceedings, rendering the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 12 e 13, d.l. n. 119 del 2018; When the tax authority fails to notify a denial of a simplified tax definition request within the statutory deadline, the proceedings are extinguished by operation of law.

Parole chiave

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tax dispute extinction simplified tax definition administrative settlement statutory deadline failure Cassation inadmissibility procedura di ricupero d'imposta ripartizione provvisoria sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018
Non risulta che entro il termine del 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018 conv.
Art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
Da tali circostanze deriva l’estinzione del processo, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018.
Art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo del ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce la violazione dell’art.
Art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce violazione de ll’art.
Art. 112 c.p.c.
4 c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., per ultrapetizione.
Art. 295 c.p.c.
3c.p.c., si deduce violazione de ll’art. 295 c.p.c. Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art.
d.lgs. n. 546 del 1992
36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.
art. 112 c.p
4 c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., per ultrapetizione.
art. 295 c.p
3c.p.c., si deduce violazione de ll’art. 295 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 12/10/2018, n. 25485
«doppio contributo unificato», applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o applicazione analogica (Cass. 12/10/2018, n. 25485).
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Testo completo

INANZA sul ricorso iscritto al n. 29065/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro ANACLERICO ROSA, rappresentat a e difes a dall'avvocato Fabio Falcone,in forza di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso l'avvocato Emanuele C oglitore i n Roma al la via Confalonieri 5; –controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della C ommissione tributaria regionale del la Campania,sezione staccata di Salerno, n. 10890 /201 6 , depositata i n data 5/12/2016;

ACCERTAMENTO IRPEF udita la relazione della causa, nell’ adunanza camerale del l’1 luglio 2025,del consigliere dott. Federico Lume. FATTI DI CAUSA 1. A seguito di avviso di accertamento con cui erano attribuiti alla società Tre C Centro Commerciale Calzature s . r . l . maggiori ricavi , l’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale d i Salerno , emetteva avviso di accertamento ai fini Irpef per l'anno di imposta 2006, nei confronti della soci a Rosa Anaclerico, ri tenendo presuntivamente distribuiti i maggiori utili ripresi nei confronti della società, in considerazione della sua ristretta base.

2. La Commissione tributaria provinciale di Salerno rigettava il ricorso.

3. La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, accoglieva l'appello di Rosa Anaclerico , annullando l’accertamento.

4. Contro tale decisione propone ricorso per cassazione la difesa erarialesulla base di tre motivi . La contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato affidato aun motivo. La causa è stata fissata per l’adunanza camerale dell’1/07/2025. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., per ultrapetizione. Con il secondo motivo del ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3c.p.c., si deduce violazione de ll’art. 295 c.p.c. Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce violazione de ll’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. Con l’unico motivo del ricorso incidentale , proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce violazione de ll’art.295 c.p.c.

2. Preliminarmente occorre evidenziare che la contribuente ha depositato copia della domanda di definizione agevolata (relativa all’avviso di accertamento TF9010307997/2011, indicato nell’epigrafe della sentenza quale atto impugnato) ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 conv. in l. n 136 del 2018, cui è allegata la ricevuta di sua presentazione e la quietanza di pagamento della prima rata. Non risulta che entro il termine del 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018 conv. dalla l. n. 136 del 2018) l’Agenzia delle entrate abbia notificato il diniego relativo alle domande di definizione né entro il termine del 31 dicembre 2020 risulta presentata alcuna istanza di trattazione. Da tali circostanze deriva l’estinzione del processo, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018.

3. In ragione della qualità di ricorrente dell’Agenzia delle Entrate e della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti del pagamento del c.d. «doppio contributo unificato», applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o applicazione analogica (Cass. 12/10/2018, n. 25485). P.Q.M La Corte dichiara estinto il