Cassation appeal dismissed; tax appeal extinguished due to missed deadline and unproven service of denial letter.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible and extinguished the pending tax litigation. The taxpayer argued for suspension of proceedings, but the Court found the appeal timely and the tax authority's denial of the settlement request properly notified via public posting. Consequently, the legal process terminated because the taxpayer failed to file a request for hearing within the statutory deadline following the denial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 comma 12 d.l. n. 119/2018; Art. 6 comma 6 d.l. n. 119/2018: The tax settlement procedure is extinguished if the authority fails to notify the denial within the strict deadline or if the taxpayer does not request a hearing within the prescribed period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
INANZA sul ricorso iscritto al n. 12571/2017R.G. proposto da: ANACLERICO ROSA , rappresentat a e difes a dall'avvocato Fabio Falcone,in forza di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso l'avvocato Emanuele C oglitore i n Roma al la via Confalonieri 5; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente - avverso la sentenza della C ommissione tributaria regionale del la Campania, sezione staccata di Salerno , n. 978 0 /201 6 , depositata i n data 9/11/2016;
ACCERTAMENTO IRPEF udita la relazione della causa, nell’ adunanza camerale del l’1 luglio 2025,del consigliere dott. Federico Lume. FATTI DI CAUSA 1. A seguito di avviso di accertamento con cui erano attribuiti alla società Tre C Centro Commerciale Calzature s . r . l . maggiori ricavi , l’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale d i Salerno , emetteva avviso di accertamento ai fini Irpef per l'anno di imposta 2008, nei confronti della soci a Rosa Anaclerico, ri tenendo presuntivamente distribuiti i maggiori utili ripresi nei confronti della società, in considerazione della sua ristretta base.
2. La Commissione tributaria provinciale di Salerno rigettava il ricorsodella contribuente.
3. La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, accoglieva in parte l'appello di Rosa Anaclerico , riducendo l’imponibile in base alla sentenza della CTR che aveva ridotto l’imponibile accertato alla società, il che comportava anche una rideterminazione degli utili imputati alla socia; rigettava il ricorso quanto agli altri motivi.
4. Contro tale decisione propone ricorso per c assazione la contribuente sulla base di duemotivi. L’Agenzia delle entrateresiste con controricorso. La causa è stata fissata per l’adunanza camerale dell’1 luglio 2025. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 295 c.p.c., per la mancata sospensione in attesa del giudizio relativo all’accertamento societario. Con il secondo motivo del ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., sideduce violazione degli art t. 38, comma 3, e 39 , comma 1 , lett.
d) d . P . R . n. 600 del 1 97 3 nonché dell'art . 2729c.c.
2. Preliminarmente occorre evidenziare che la contribuente , in vista dell’adunanza camerale, ha depositato copia della domanda di definizione agevolata (relativa all’avviso di accertamento TF901030955/2012, indicato nell’epigrafe della sentenza qual e att o impugnato) ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 conv. in l. n 136 del 2018, cui è allegata la ricevuta di sua presentazione e la quietanza di pagamento della prima rata. L’ufficio,in data 17 dicembre 2020, aveva a sua volta depositato diniego di condono emesso dalla Direzione provinciale di Avellino in data 25/06/2020, notificato con il rito degli irreperibili alla contribuente, diniego motivato in ragionedell’assenza di lite pendente alla data del 24/10/2018 in quanto il ricorso per cassazione era tardivo poiché presentato in data 12/05/2017 e quindi oltre il termine che aveva scadenza in data 9/05/2017.
Nell’istanza ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio non avendo la contribuente presentato istanza di trattazione entro il termine del 31/12/2020. 2.1. Appare opportuno premettere, alla luce delle ragioni del diniego, che il ricorsoper cassazione è tempestivo in quanto , a fronte della sentenza depositata in data 9/11/2016, esso è stato spedito in data 9/05/2017 (irrilevante essendo la data della ricezione del 12/05/2017, in base al noto principio della scissione degli effetti della notificazione)e quindi nel rispetto del termine di cui all’art. 327 c.p.c.
Del resto, nessuna specifica eccezione in tal senso è stata formulata dalla difesa erariale nel controricorso. 2.2. L’Agenzia delle entrate non ha provato di aver regolarmente notificato l’atto di diniego allaricorrente. Dispone l’art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018 conv. nella l. n. 136 del 2018 che «l'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali». La disposizione prevede poi che i l diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia mentre il comma 13 prevede che, a seguito del diniego , la parte interessata abbia l’onere di presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del processo.
Dalla documentazione depositata dall’Agenzia delle entrate emerge che il diniego in questione sia stato notificato dall’UNEP di Salerno, che, non avendo rinvenuto nella residenza il notificando o altra persona, curò il deposito dell’atto presso la casa comunale di Salerno, effettuò l’affissione dell’avviso e la spedizione di raccomandata a/r; trattandosi di un caso di irreperibilità relativa, ex art. 140 c.p.c., manca però in atti la prova dell’avvenuta ricezione della raccomandata informativa, necessaria per il perfezionamento della notifica ai sensi della predetta disposizione (tra le tante, Cass.21/02/2020, n. 4657;
Cass. 10/12/2014, n. 25985). Premesso che il mancato rispetto del termine perentorio del 31 luglio 2020 per la notifica del diniego sull'istanza di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti impone di ritenere integrata la fattispecie estintiva (Cass. 14/06/2022, n. 19084), deve ritenersi che anche la mancanza di prova in giudizio dell’avvenuta rituale notificazione del diniego della domanda di definizione rendaoperativa la previsione dell’art. 6, comma 6, d.l. n. 119 del 2018, secondo cui la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del detto articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019.
3. Deve di conseguenza dichiararsi l’estinzione. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate. La pronuncia di estinzione non determina il raddoppio del contributo unificato, applicabile ai soli casi di inammissibilità, improcedibilità, rigetto del ricorso, data la natura lato sensu sanzionato