Ordinanza — n. 24686/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAINANZA sul ricorso iscritto al n. 12570/2017R.G. proposto da: ANACLERICO MARIA LUISA, rappresentat a e difes a dall'avvocato Fabio Falcone, in forza di procura speciale in calce al ricorso , elettivamente domiciliata presso l'avvocato Emanuele C oglitore i n Roma alla via Confalonieri 5; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente - avverso la sentenza della C ommissione tributaria regionale del la Campania, sezione staccata di Salerno , n. 9781 /201 6 , depositata i n data 9/11/2016;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 295 c.p; Ordinanza — n. 24686/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Contro tale decisione propone ricorso per c assazione la contribuente sulla base di duemotivi. L’Agenzia delle entrateresiste con controricorso. La causa è stata fissata per l’adunanza camerale dell’1 luglio 2025. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 295 c.p.c., per la mancata sospensione in attesa del giudizio relativo all’accertamento societario. Con il secondo motivo del ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., sideduce violazione degli art t. 38, comma 3, e 39 , comma 1 , lett.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
INANZA sul ricorso iscritto al n. 12570/2017R.G. proposto da: ANACLERICO MARIA LUISA, rappresentat a e difes a dall'avvocato Fabio Falcone, in forza di procura speciale in calce al ricorso , elettivamente domiciliata presso l'avvocato Emanuele C oglitore i n Roma alla via Confalonieri 5; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente - avverso la sentenza della C ommissione tributaria regionale del la Campania, sezione staccata di Salerno , n. 9781 /201 6 , depositata i n data 9/11/2016;
ACCERTAMENTO IRPEF udita la relazione della causa, nell’ adunanza camerale del l’1 luglio 2025,del consigliere dott. Federico Lume. FATTI DI CAUSA 1. A seguito di avviso di accertamento con cui erano attribuiti alla società Tre C Centro Commerciale Calzature s . r . l . maggiori ricavi , l’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale d i Salerno , emetteva avviso di accertamento ai fini Irpef per l'anno di imposta 2009, nei confronti della soci a Maria Luisa Anaclerico, ri tenendo presuntivamente distribuiti i maggiori utili ripresi nei confronti della società, in considerazione della sua ristretta base.
2. La Commissione tributaria provinciale di Salerno rigettava il ricorso.
3. La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, rigettava l'appello di Maria Luisa Anaclerico .
4. Contro tale decisione propone ricorso per c assazione la contribuente sulla base di duemotivi. L’Agenzia delle entrateresiste con controricorso. La causa è stata fissata per l’adunanza camerale dell’1 luglio 2025. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 295 c.p.c., per la mancata sospensione in attesa del giudizio relativo all’accertamento societario. Con il secondo motivo del ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., sideduce violazione degli art t. 38, comma 3, e 39 , comma 1 , lett.
d) d . P . R . n. 600 del 1 97 3 nonché dell'art . 2729c.c.
2. Preliminarmente occorre evidenziare che la contribuente ha depositato copia della domanda di definizione agevolata (relativa all’avviso diaccertamento TF901030 1015/2012 , indica to nell’epigrafe della sentenza quale att o impugnat o ) ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 conv. in l. n 136 del 2018, cui è allegata la ricevuta di sua presentazione e la quietanza di pagamento della prima rata. Non risulta che entro il termine del 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018 conv. dalla l. n. 136 del 2018) l’Agenzia delle entrate abbia notificato il diniego relativo alle domande di definizione né entro il termine del 31 dicembre 2020 risulta presentata alcuna istanza di trattazione. Da tali circostanze deriva l’estinzione del processo, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018.
3. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti del pagamento del c.d. «doppio contributo unificato», applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o applicazione analogica(Cass. 12/10/2018, n. 25485 ). P.Q.M La Corte dichiara estinto il proc