Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24685/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to procedural extinction of the simplified settlement request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24685/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal and the taxpayer's incidental counter-appeal because the simplified settlement procedure had expired. The taxpayer submitted the request for a simplified definition but failed to receive a denial or submit a formal request for treatment by the statutory deadlines. Consequently, the court ruled that the administrative process was extinguished, rendering the subsequent litigation moot.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6 d.l. n. 119 del 2018; Art. 360 c.p.c.: The simplified settlement procedure is extinguished if the tax authority does not notify a denial within the prescribed term or if the taxpayer fails to request treatment, thereby terminating the litigation.

Parole chiave

Generato dall'IA
simplified settlement procedure tax administrative extinction statutory time limits tax appeal dismissal procedural mootness reddito acquisito sotto forma di rendita aumento del reddito ricalcolo del reddito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 d.l. n. 119 del 2018 conv. in l. n. 136 del 2018
Preliminarmente occorre evidenziare che il contribuente ha depositato copia della domanda di definizione agevolata (relativa all’avviso di accertamento TF901 1407208 , indica to nell’epigrafe della sentenza quale att o impugnat o ) ai sensi dell’art. 6 d.l.
Art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Con il primo e unico motivo del ricorso principale, proposto ai sensi dell’art. 360,primo comma, n.
Art. 295 c.p.c.
4 c.p.c., la difesa erariale deduce la violazione dell’art. 295 c.p.c.e dell’art.
Art. 39 d.lgs. n. 546 del 1992
295 c.p.c.e dell’art. 39 d.lgs. n. 546 del 1992.
Art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
4 c.p.c., la violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 nonché dell’art.
Art. 132 c.p.c.
546 del 1992 nonché dell’art. 132 c.p.c. per radicale inesistenza della motivazione ove la CTR ha rigettato tutte le altre eccezioni.
Art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
4 c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 53 d.lgs.
Art. 112 c.p.c.
Art. 38, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
Art. 2729 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 12/10/2018, n. 25485
«doppio contributo unificato», applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o applicazione analogica(Cass. 12/10/2018, n. 25485 ).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

INANZA sul ricorso iscritto al n. 8299/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente e controricorrente incidentale– contro ANACLERICO LUIGI , rappresentat o e difes o dall'avvocato Fabio Falcone, in forza di procura speciale in calce al controricorso , elettivamente domiciliato in Roma al la via Confalonieri n. 5 presso l'avvocato Emanuele Coglitore; –controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della C ommissione tributaria regionale del la Campania, sezione staccata di Salerno , n. 8130 /201 6 , depositata i n data 23 settembre 2016;

ACCERTAMENTO IRPEF udita la relazione della causa, nell’ adunanza camerale del l’1 luglio 2025,del consigliere dott. Federico Lume. FATTI DI CAUSA 1. A seguito di avviso di accertamento con cui erano attribuiti alla società Anaclerico Group s.r.l. maggiori ricavi, l’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Salerno, emetteva avviso di accertamento ai fini Irpef per l'anno di imposta 2008, nei confronti del socio Luigi Anaclerico, ritenendo presuntivamente distribuiti i maggiori utili ripresi nei confronti della società, in considerazione della sua ristretta base, e recuperando altresì redditi da lavoro dipendente e redditi fondiari.

2. La Commissione tributaria provinciale di Salerno accoglieva il ricorso.

3. La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, rigettava l’appello richiamando gli esiti dell’annullamento dell’avviso contro la società disposto dalla CTP di Napoli.

4. Contro tale decisione propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate sulla base di un motivo. Luigi A naclerico resiste con controricorso proponendo altresì ricorso incidentale condizionato, affidato a tre motivi , cui l’Agenzia resiste a sua volta con controricorso incidentale. La causa è stata fissata per l’adunanza camerale dell’1 luglio 2025. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo e unico motivo del ricorso principale, proposto ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4 c.p.c., la difesa erariale deduce la violazione dell’art. 295 c.p.c.e dell’art. 39 d.lgs. n. 546 del 1992. 1.1.

Con il primo motivo di ricorso incidentale il contribuente deduce, sotto il profilo dell'art . 360 , primo comma , n . 4 c.p.c., la violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 nonché dell’art. 132 c.p.c. per radicale inesistenza della motivazione ove la CTR ha rigettato tutte le altre eccezioni. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, sotto il profilo dell'art. 360, primo comma , n . 4 c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione alla inammissibilità dell'appello erariale per violazione del principio di specificità dei motivi di impugnazione; ovvero in subordine l’omessa pronuncia dei giudici di secondo grado sull’eccezione di inammissibil ità del l'appello dell'ufficio per violazione del principio di specificità dei motivi di impugnazione, inviolazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.

Con il terzo motivo di ricorso incidentale, sotto il profilo dell'art. 360, primo comma, n . 3 c.p.c., si deduce la violazione degli art t. 38 , comma 3, 39, comma 1, lettera d ) del d .P.R. n. 600 del 1973 nonché dell'art.2729 c.c.

2. Preliminarmente occorre evidenziare che il contribuente ha depositato copia della domanda di definizione agevolata (relativa all’avviso di accertamento TF901 1407208 , indica to nell’epigrafe della sentenza quale att o impugnat o ) ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 conv. in l. n 136 del 2018, cui è allegata la ricevuta di sua presentazione e la quietanza di pagamento della prima rata. Non risulta che entro il termine del 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018 conv. dalla l. n. 136 del 2018) l’Agenzia delle entrate abbia notificato il diniego relativo alle domande di definizione né entro il termine del 31 dicembre 2020 risulta presentata alcuna istanza di trattazione. Da tali circostanze deriva l’estinzione del processo, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018.

3. In ragione della qualità di ricorrente dell’Agenzia delle Entrate e della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti del pagamento del c.d. «doppio contributo unificato», applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o applicazione analogica(Cass. 12/10/2018, n. 25485 ). P.Q.M La Corte d