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Ordinanza — n. 24684/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal due to tax dispute settlement via simplified procedure extinguishing litigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24684/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tribunal decision that annulled a tax assessment. The taxpayer had filed for a simplified tax definition procedure, which the tax authority failed to reject or process within the statutory deadlines. Consequently, the court ruled that the tax dispute was extinguished by this settlement mechanism, rendering the subsequent litigation inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 119/2018; Art. 360 c.p.c.: The filing of a simplified tax definition procedure by the taxpayer, followed by the tax authority's failure to issue a denial or process the request within the prescribed time limits, results in the extinction of the tax dispute and the inadmissibility of subsequent appeals.

Parole chiave

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simplified tax definition procedure extinction of tax dispute inadmissibility of cassation appeal tax authority failure to act statutory time limits for denial ricalcolo del reddito ripartizione del reddito ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.l. n. 119 del 2018 conv. in l. n. 136 del 2018
Preliminarmente occorre evidenziare che il contribuente ha depositato copia della domanda di definizione agevolata (relativa all’avviso di accertamento TF9010300957 , indica to nell’epigrafe della sentenza quale att o impugnat o ) ai sensi dell’art. 6 d.l.
Art. 360 c.p.c.
Con il primo motivo del ricorso principale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 295 c.p.c.
4 c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 295 c.p.c. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art.
Art. 112 c.p.c.
4 c.p.c., la difesa erariale deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. Con il terz o motivo del ricorso principale, proposto ai sensi dell’art.
d.P.R. n. 600 del 1973
d.P.R. n. 633 del 1972
d.lgs. n. 546 del 1992
36 d.lgs. n. 546 del 1992 e l’omessa considerazione di fatti decisivi e controversi.
art. 295 c.p
4 c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 295 c.p.c.
art. 112 c.p
4 c.p.c., la difesa erariale deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 12/10/2018, n. 25485
«doppio contributo unificato», applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o applicazione analogica(Cass. 12/10/2018, n. 25485 ).
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Testo completo

INANZA sul ricorso iscritto al n. 29270/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro ANACLERICO ALFONSO, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Coglitore e dall'avvocato Fabio Falcone, in forza di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in Roma alla via Confalonieri 5; –controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della C ommissione tributaria regionale del la Campania, sezione staccata di Salerno , n. 4 302 /2015, depositata i n data 8 maggio 2015;

ACCERTAMENTO IRPEF udita la relazione della causa, nell’ adunanza camerale del l’1 luglio 2025,del consigliere dott. Federico Lume. FATTI DI CAUSA 1. A seguito di avviso di accertamento con cui erano attribuiti alla società Tre C Centro Commerciale Calzature s . r . l . maggiori ricavi , l’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale d i Salerno , emetteva avviso di accertamento ai fini Irpef per l'anno di imposta 2007, nei confronti del socio Alfonso Anaclerico, ritenendo presuntivamente distribuiti i maggiori utili ripresi nei confronti della società, in considerazione della sua ristretta base.

2. La Commissione tributaria provinciale di Salerno rigettava il ricorso.

3. La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, accogliendo l'appello di Alfonso A naclerico , annullava l'avviso di accertamento.

4. Contro tale decisione propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate sulla base di quattro motivi. Alfonso Anaclerico resiste con controricorso proponendo altresì ricorso incidentale condizionato, affidato ad un motivo. La causa è stata fissata per l’adunanza camerale dell’1 luglio 2025,per la quale il PM, in persona del sostituto procuratore generale dott. Michele Di Mauro, ha depositato memoria scritta concludendo per l’inammissibilità del ricorso principale e l’assorbimento o l’inammissibilità del ricorso incidentale.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del ricorso principale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 295 c.p.c. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la difesa erariale deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. Con il terz o motivo del ricorso principale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 o 4 c.p.c., la difesa erariale deduce violazione degli artt. 32 , comma 4, d . P . R . n. 600 del 1 97 3 e 52 , comma 5,del d.P.R . n. 63 3 del 1 972 .

Con il quarto motivo , proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., si deduce la violazione dell'art . 39 , comma 1, lettere c ) e d) d el d . P . R . n. 600 del 19 73 , la violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e l’omessa considerazione di fatti decisivi e controversi. 1.1. C on l'unico motivo di ricorso incidentale condizionato il contribuente deduce, sotto il profilo dell'art . 360 , primo comma , n . 4 c.p.c., la violazione dell'art. 295 c.p.c.

2. Preliminarmente occorre evidenziare che il contribuente ha depositato copia della domanda di definizione agevolata (relativa all’avviso di accertamento TF9010300957 , indica to nell’epigrafe della sentenza quale att o impugnat o ) ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 conv. in l. n 136 del 2018, cui è allegata la ricevuta di sua presentazione e la quietanza di pagamento della prima rata. Non risulta che entro il termine del 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018 conv. dalla l. n. 136 del 2018) l’Agenzia delle entrate abbia notificato il diniego relativo alle domande di definizione né entro il termine del 31 dicembre 2020 risulta presentata alcuna istanza di trattazione. Da tali circostanze deriva l’estinzione del processo, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018.

3. In ragione della qualità di ricorrente dell’Agenzia delle Entrate e della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti del pagamento del c.d. «doppio contributo unificato», applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o applicazione analogica(Cass. 12/10/2018, n. 25485 ). P.Q.M La Corte dich