Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 24667/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders integration of heirs of deceased partner due to missing notification in tax dispute.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 24667/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the tax appeal inadmissible because the cassation petition was notified only to the tax agency, omitting the heirs of the deceased partner. The appellant argued the lower court erred in recognizing a de facto company structure, but the primary issue was procedural. Consequently, the court ordered the integration of the heirs of the deceased partner into the proceedings within sixty days.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 331 cod. proc. civ.; Art. 360, n. 3, c.p.c.: When a cassation appeal is notified solely to the tax authority in a case involving a deceased partner, the court must order the integration of the heirs to ensure proper adversarial proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
integration of adversarial proceedings deceased partner heirs tax appeal notification cassation inadmissibility de facto company structure scopi fiscali associazione con scopo economico risanamento dell'impresa in diritto tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 331 cod. proc. civ.
Deve essere, pertanto, ordinata l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., nei confronti degli eredi di Gasparri Margherita, a cura della parte ricorrente, fissando, allo scopo, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria.
Art. 360, n. 3, c.p.c.
2727 e 2247 c.c., con riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la CTR erroneamente riconosciuto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in capo all'associazione della natura reale di società di fatto.
Art. 115 e 116 c.p.c.
Art. 2727 e 2247 c.c.
Art. 2697 c.c.
e dell’art. 2697 c.c., in riferimento all’art.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Art. 111, co. 6, Cost.
36 D.Lgs. n. 546 del 1992
6, Cost., 36 D.Lgs. n. 546 del 1992, essendo mancata nella specie la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a supporto della decisione.
Art. 148 TUIR
e dell’art. 148 TUIR, in relazione all’art.
art. 2697 c.c
e dell’art. 2697 c.c., in riferimento all’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.26963/2016 R.G. proposto da : SCERBO LEONARDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEZZAN 41, presso lo studio dell’avvocato ACIERNO CARMINE GRAZIANO (CRNCMN73C23I968H) rappresentato e difeso dall'avvocato NITTO MASSIMO (NTTMSM70H21E715E) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELLA TOSCANA n. 827/2016depositata il 09/05/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. FATTI DI CAUSA Leonardo Scerbo proponeva impugnazione avverso gli avvisi di accertamento notificati gli dall'Agenzia delle Entrate di Pistoia in relazione all’anno d’imposta 2009, rispettivamente per maggiori importi dovuti a titolo di Irap e Iva e a titolo di Irpef. Il contribuente odierno era associato di un’associazione no profit, che l'ufficio aveva appurato essere, in realtà, una società commerciale di fatto anziché un'associazione, disconoscendole conseguentemente le agevolazioni fiscali ex art. 148 TUIR e riconoscendo la debenza delle imposte dovute dalle società commerciali.

L’associazione di fatto, nella prospettazione erariale, coinvolgeva i Scerbo Leonardo e Gasparri Margherita. La CTP di Pistoia accoglieva entrambi i ricorsi. La CTR Della Toscana accoglieva il successivo appello erariale. Il ricorso del contribuente è affidato a quattro motivi e illustrato con successiva memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2727 e 2247 c.c., con riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la CTR erroneamente riconosciuto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in capo all'associazione della natura reale di società di fatto.

Con il secondo motivodi ricorso si contesta la violazione o erronea applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la CTR trascurato la valutazione degli argomenti di prova offerti dalle parti in causa, omettendo di valutare debitamente i documenti e i mezzi istruttori offerti in comunicazione dal ricorrente. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione del combinato disposto dagli artt. 118 disp. att. c.p.c., 111, co. 6, Cost., 36 D.Lgs. n. 546 del 1992, essendo mancata nella specie la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a supporto della decisione.

Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 148 TUIR, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., palesandosi la sentenza impugnata manifestamente illogica, apodittiche carente di motivazione alla luce della documentazione offerta in comunicazione dal ricorrente nei precedenti gradi di giudizio. Osserva la Corte che il ricorso per cassazione risulta notificato unicamente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Viceversa, benché gli atti impositivi siano stati indirizzati ad un’asserita società di fatto sussistente fra Scerbo Leonardo e Gasparri Margherita, il ricorso per cassazione non è stato notificato in favore degli eredi di quest’ultima, frattanto deceduta.

Deve essere, pertanto, ordinata l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., nei confronti degli eredi di Gasparri Margherita, a cura della parte ricorrente, fissando, allo scopo, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria. P.Q.M La Corte ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di Gasparri Margherita, a cura della parte ricorrente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazion