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Ordinanza — n. 24649/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to full payment and acceptance of simplified debt settlement definition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24649/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer fully paid the debt and accepted the simplified settlement procedure. Although the taxpayer raised four grounds challenging the Regional Tax Commission's decision regarding the tax notice and payment plan, these arguments became irrelevant upon the payment. The court ruled that the dispute ceased to exist, terminating the proceedings and assigning costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 46 d.lgs. n. 546/1992; Art. 6 comma 13 d.l. n. 119/2018: When a taxpayer fully pays the debt and adheres to the simplified settlement procedure, the subject matter of the dispute ceases to exist, leading to the extinction of the judicial proceedings regardless of prior procedural defects or substantive arguments.

Parole chiave

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cessazione materia contendere definizione agevolata pagamento integrale debito estinzione procedimento spese giudizio anticipato sottrazione dell'iva aliquota IVA ridotta direttiva sull'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992
civ., per vizio di ultrapetizione; - nelle more del giudizio, con istanza del 2 0 .0 5 .2025, il contribuente chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 46 del d.lgs.
Art. 6 comma 13 del d.l. n. 119 del 2018
Art. 3 del d.l. n. 119 del 2018
546 del 1992, avendo aderito in data 5.04.2019 alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, conv.
Art. 136 della l. n. 136 del 2018
art. 112 cod. proc. civ
civ., per contrasto insanabile tra il dispositivo e la motivazione; - con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art.
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Testo completo

la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 24304/2016 R.G. proposto da Salvatore Fulvio Sarzana di S. Ippolito,rappresentat o e difes o da sé medesimo (PEC: salvatorefulviosarzandis.ippolito@ordineavvocatiroma.org) –ricorrente – Contro Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. (incorporante Equitalia Sud s.p.a.), rappresentata e difesa dall’ a vvocat o Stefania Di Stefani , giusta procura speciale in calce al controricorso (PEC: stefania@pec.studiodistefani.it); –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1502/14/2016, depositata il 23.03.2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 202 5 dal consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE - La CTP di Roma rigettava il ricorso proposto da Salvatore Fulvio Sarzana di S. Ippolito avverso l’estratto di ruolo riguardante la Oggetto: Tributi cartella di pagamento n. 09720110093973927 , per IVA , in relazione all’anno d’imposta 2007; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale delLazio rigettava l’appello del contribuente ; - il contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato aquattro motiv i ; -Equitalia resisteva con controricorso .

CONSIDERATO CHE -Con il primo motivo di ricorso il ricorrente de nuncia la violazione e/o falsa applicazione de gli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., laddove la CTR ritiene che l’estratto di ruolo, rilasciato su richiesta del contribuente dal concessionario, sia un atto non impugnabile anche perché non notificato; - con il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1334 e 1988 cod. civ., 329 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto che la richiesta di rateazione costituisca riconoscimento del debito e rinuncia implicita all’impugnazione; - con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 156, comma 2, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per contrasto insanabile tra il dispositivo e la motivazione; - con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per vizio di ultrapetizione; - nelle more del giudizio, con istanza del 2 0 .0 5 .2025, il contribuente chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, avendo aderito in data 5.04.2019 alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modificazioni in l. n. 136 del 2018, e avendo integralmente pagato la somma dovuta in relazione alla cartella di pagamento di cui all’estratto di ruolo impugnato, come risultava dalla documentazione allegata all’istanza e, in particolare, dalla missiva del 13.05.2025 dell’Agenzia delle entrate, con la quale veniva comunicato l’integrale pagamento del debito portato dalla cartella; - c iò premesso, il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018.

P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere. Così deciso