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Ordinanza — n. 24638/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24638/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24638/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 8108/2016R.G. proposto da Miccichè Ivana, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Basilavecchia, giusta procura speciale in calce al ricorso (PEC: studio@pec.basilavecchia.it; perosandulli@ordineavvocatiroma.org) –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – e nei confronti di Serit Sicilia s.p.a. – agente per la riscossione della provincia di Ragusa - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Sicilia – sezione staccata di Catania n. 4039 / 17 / 20 15 , depositata il 25.09.2015.

Regesto Legislator

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art. 140 cod. proc. civ, artt. 140 cod. proc. civ, art. 112 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 24638/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 8108/2016R.G. proposto da Miccichè Ivana, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Basilavecchia, giusta procura speciale in calce al ricorso (PEC: studio@pec.basilavecchia.it; perosandulli@ordineavvocatiroma.org) –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – e nei confronti di Serit Sicilia s.p.a. – agente per la riscossione della provincia di Ragusa - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Sicilia – sezione staccata di Catania n. 4039 / 17 / 20 15 , depositata il 25.09.2015.

Parole chiave

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procedura fiscale procedura di ricupero d'imposta imposta diretta inchiesta per sottrazione d'imposta tempestività tributaria differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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art. 140 cod. proc. civ
artt. 140 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE - C on il primo motivo di ricorso la ricorrente de nuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 140 cod. proc. civ.
art. 112 cod. proc. civ
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Testo completo

la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 8108/2016R.G. proposto da Miccichè Ivana, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Basilavecchia, giusta procura speciale in calce al ricorso (PEC: studio@pec.basilavecchia.it; perosandulli@ordineavvocatiroma.org) –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – e nei confronti di Serit Sicilia s.p.a. – agente per la riscossione della provincia di Ragusa - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Sicilia – sezione staccata di Catania n. 4039 / 17 / 20 15 , depositata il 25.09.2015.

Oggetto: Tributi Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 202 5 dal consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE - La CTP di R agusa rigettava il ricorso proposto da Miccichè Ivana avverso la cartella di pagamento e i sottesi avvisi di accertamento , per imposte dirette e IVA, in relazioneagli anni 2003 e 2004, essendo divenuti definitivi per mancata impugnazione i predetti atti impositivi; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l’appello proposto dal la contribuente, osservando che: - gli avvisi di accertamento erano stati regolarmente notificati, secondo la procedura di cui all’art. 140 cod. proc. civ., come descritta dal primo giudice; - l’eventuale nullità della notifica del la cartella di pagamento era risultata comunque sanata a seguito della tempestiva impugnazione delle stessa; - l a contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato atre motiv i ; - l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso , mentre l’agente della riscossione rimaneva intimato; - in prossimità dell’udienza la contribuente depositava memoria con cui instava per l’estinzione del giudizio.

CONSIDERATO CHE - C on il primo motivo di ricorso la ricorrente de nuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 140 cod. proc. civ. e 8, commi 3 e 4 della l. n. 890 del 1982, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente che il procedimento di notificazione degli avvisi di accertamento, prodromici alla cartella di pagamento, fosse regolare; - con il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 26, commi 1 e 5, del d.P.R. n. 602 del 1973, 60, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella versione vigente ratione temporis, e 139 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto valida la notifica della cartella di pagamento, mentre si trattava di notifica inesistente, in quanto consegnata presso un indirizzo che non aveva alcuna relazione con la destinataria, essendo il luogo di residenza dei genitori della contribuente; - con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata in ordine alle censure, riproposte in appello, riguardanti la violazione dell’art. 6 della l. n. 212 del 2000, in relazione alla necessità di assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, la violazione dell’art. 7, comma 2, lett.

c) della l. n. 212 del 2000, in relazione all’indicazione nell’atto delle modalità e dei termini per ricorrere contro l’atto stesso; - ciò posto, nelle more del giudizio, c on istanza del 30.06.2025, il contribuente chiedeva di dichiarare estinto il giudizio, avendo aderito in data 4.04.2019 alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modificazioni in l. n. 136 del 2018, e avendo integralmente pagato la somma dovuta in relazione alla cartella di pagamento impugnata, come risultava dalla documentazione allegata all’istanza (doc. 2); -ciò premesso, il giudizio va dichiarato estinto e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del proc