Cassation court suspends tax appeal pending Supreme Court ruling on criminal acquittal's effect under new tax law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the tax appeal against the tax authority's assessment against Montenapoleone S.R.L. pending a ruling from the Supreme Court's Unified Chambers. The taxpayer argued that a final criminal acquittal of the legal representative for the same facts should bar the tax penalty under new legislation. The court deferred the decision because the scope of the criminal acquittal's effect on the tax liability remains legally uncertain.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: The court suspends the tax proceeding to await the Supreme Court's ruling on the extent of the criminal acquittal's effect under the new provision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19906/2024R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege; –ricorrente – contro MONTENAPOLEONE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Ostuni, via L. Cisaria n. 13, rappresentata e difesa dal prof. avv. Samuele Donatelli in virtù di procura speciale allegata al controricorso; –controricorrente/ricorrente in via incidentale – avverso la sentenza dellaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia – sezione staccata di Lecce n. 791/2023, depositata il 20 marzo 2023;
AVVISO DI ACCERTAMENTO – IRES-IVA-IRAP 2014. R.G. N.19906/2024 Cons. est. Valentino Lenoci udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 2 1 maggio 2025 dal consigliere dott. Valentino Lenoci; - Rilevato che: 1.All’esito di verifica fiscale e sulla base di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza di Ostuni del 21 giugno 2015, l’Agenzia delle Entrate– Direzione provinciale di Brindisi notificava, in data 1° agosto 2018, alla società Montenapoleone s.r.l. avviso di accertamento n. TVH03A300529/2018, con il quale venivano accertati induttivamente ed analiticamente maggiori componenti positivi di reddito per l’anno 2014, per complessivi € 1.296.667,82, con conseguente rideterminazione delle imposte IRES, IRAP ed IVA.
2. L’avviso di accertamento in questione veniva impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi la quale, con sentenza n. 653/2019, depositata il 14 novembre 2019, rigettava il ricorso, condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
3. Interposto gravame da parte della società contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia – sezione staccata di Lecce, con sentenza n. 791/2023, pronunciata il 22 settembre 2022 e depositata in segreteria il 20 marzo 2023, accoglieva l’appello, annullando l’atto impugnato e compensandole spese di giudizio.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi (ricorso notificato il18 settembre 2024). R.G. N.19906/2024 Cons. est. Valentino Lenoci Ha resistito con controricorso la Montenapoleone s.r.l., la quale ha proposto altresì ricorso incidentale, sulla base di un unico motivo.
5. Con decreto presidenziale del 24 febbraio 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 21 maggio 2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c. Entrambe le parti hanno depositato memoria. -Considerato che:
1. Il ricorso principale, come si è detto, è affidato a duemotivi. 1.1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 41-bise 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell’art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c. Deduce, in particolare, che, contrariamente a quanto ritenuto dalla C.G.T. di secondo grado, la motivazione dell’avviso di accertamento era completa ed esaustiva, avendo indicato in maniera chiara ed incontrovertibile che il reddito d’impresa accertato in capo alla società, per l’anno 2014, era stato determinato sia con i «ricavi non dichiarati contestati analiticamente», sia con «ricavi non dichiarati contestati induttivamente», e lo stesso valeva sia per il valore della produzione netta ai fini IRAP, sia con riferimento al calcolo della maggiore IVA accertata. 1.2.
Con il secondo motivo si deduce, invece, violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, num. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 132, comma 2, num. 4), c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c. R.G. N.19906/2024 Cons. est. Valentino Lenoci Rileva, in particolare, l’Ufficio che la sentenza impugnata era censurabilein quanto, richiamando le conclusioni della sentenza penale riguardante il legale rappresentante della società, con consentiva di comprendere i reali motivi di accoglimento dell’appello di controparte, sui quali la C.G.T. di secondo grado non si era pronunciata affatto.
2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale la Montenapoleone s.r.l. deduce violazione dell’art. 21-bisdel d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 [introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), del d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87], in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c. Rileva, in particolare, che i fatti posti a fondamento dell’avviso di accertamento erano gli stessi contestati al legale rappresentante della società contribuente in sede penale, nella quale, tuttavia, lo stesso legale rappresentante era stato assolto “perché il fatto non sussiste”, con sentenza del Tribunale di Brindisi n. 480 del 5 giugno 2020, passata in giudicato. Conseguentemente, pur trattandosi di ius superveniens, esso sarebbe comunque applicabile al caso di specie, essendo ancora pendente, al momento dell’entrata in vigore del citato decreto n. 87/2024, il giudizio di cassazione, con la conseguenza che questa Corte dovrebbe tenere conto di tale normativa sopravvenuta.
3. Così delineati i motivi di ricorso, rileva la Corte che appare opportuno il rinvio a nuovo ruolo della causa, in attesa della decisione delle Sezioni Unite Civili di questa Corte, con riferimento allequestioni rimesse da questa sezione tributaria alla Prima Presidente, con l’ordinanza n. 5714del 4 marzo 2025, R.G. N.19906/2024 Cons. est. Valentino Lenoci ovvero in ordine alla riferibilità del disposto di cui all’art. 21 - bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, all’imposta o alla sola sanzione. Viene, altresì, in rilievo l’ulteriore questione per la quale la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, con ordinanza n. 64 del 10 marzo 2025, ha sollevato questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 21-bis cit. per violazione degli artt. 3e 24 Cost .
Invero, con riferimento aifatti da cui sono derivati l’avviso di accertamento nei confronti della società, si è pronunciato il giudice penale, con sentenz a definitiv a di assoluzione nei confronti del legale rappresentante della società. In particolare, il Tribunale di Brindisi,con sentenza n. 480 del 5 giugno 2020, depositata il 6 luglio 2020, passata in giudicato, ha assolto il legale rappresentante della società Montenapoleone s.r.l. dal reato di cui all’art. 4 d.l.gs. n. 74/2000, riguardante gli stessi fatti (omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi di componenti positivi di reddito per l’anno 2014) posti a base anche dell’avviso di accertamento.
Orbene, poiché per i fatti in questione, che sono quelli a fondamento degli avvisi di accertamento , è necessario attendere il pronunciamento delle S.U.C. di questa Corte sulla portata e l’estensione dell’efficacia del giudicato penale di assoluzione ex art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000 (applicabile, peraltro, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, anche a i giudizi in cui la sentenza penale di assoluzione sia divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 –che ha introdotto il nuovo art. 21-bis cit. - purché, alla data di entrata in vigore, sia ancora pendente il giudizio di cassazione contro la sentenza tributaria relativa agli stessi fatti:
R.G. N.19906/2024 Cons. est. Valentino Lenoci cfr. Cass. 4 febbraio 2025, n. 2686; Cass. 15 gennaio 2025, n. 936), deve essere rinvi ata a nu