Cassation court remits case to lower court pending Supreme Court ruling on criminal acquittal's effect on tax assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the tax authority's appeal and remitted the case for a new trial. The lower court had partially annulled a tax assessment based on a separate judgment that annulled a related document, despite the tax authority's argument regarding specific invoices. The Court suspended the proceedings to await a definitive ruling from the Supreme Court on the binding effect of a criminal acquittal on tax liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21-bis d.lgs. 74/2000; Art. 360 c.p.c.: The Court remits the case to await the Supreme Court's decision on the extent of the binding effect of a criminal acquittal on tax assessments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8257/2023R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege; –ricorrente – contro ECO-RESOLUTION S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Avellino, via Palatucci n. 20/A, rappresentata e difesa dall’avv. Umberto Ferrajolo in virtù di procura speciale allegata in calce al ricorso; –controricorrente/ricorrente in via incidentale – avverso la sentenza dellaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania n. 6728 /2022 , depositata il 13 ottobre 2022;
AVVISO DI ACCERTAMENTO – RITENUTE D’ACCONTO2014. R.G. N.8257/2023 Cons. est. Valentino Lenoci udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 2 1 maggio 2025 dal consigliere dott. Valentino Lenoci; - Rilevato che: 1.All’esito di verifica fiscale e sulla base di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza del 27 giugno 2018, l’Agenzia delle Entrate notificava alla società Eco-Resolution s.r.l. avviso di accertamento n. TFK07050293 8/2019, con il quale veniva contestato l’omesso versamento delle ritenute d’acconto sugli utili extra-contabili prodotti dalla società e distribuiti ai soci per l’anno 2014, accertati con diverso avviso di accertamento n. TFK030502853 (impugnato in separato giudizio).
2. L’avviso di accertamento in questione veniva impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino la quale, con sentenza n. 93/2021, depositata il 3 febbraio 2021, rigettava il ricorso, compensando le spese di lite.
3. Interposto gravame da parte della società contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (nuova denominazione della Commissione Tributaria Regionale) della Campania, con sentenza n. 6728/2022, pronunciata il 5 ottobre 2022e depositata in segreteria il 13 ottobre 2022, accoglieva parzialmente l’appello, con compensazione delle spese di lite. In particolare, la suddetta CGT, preso atto che l’avviso di accertamento impugnato si basava su altro avviso di accertamento relativo agli utili societari extra-contabili, e che tale diverso atto era stato parzialmente annullato dalla stessa Corte con la sentenza n. 5776/2022 del 16 giugno 2022, annullava parzialmente anche l’avviso di accertamento relativo R.G. N.8257/2023 Cons. est. Valentino Lenoci alle ritenute d’acconto sugli utili extra-contabili ripartiti tra i soci, sulla base del minor importo degli utili suddetti determinato nel separato giudizio.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi (ricorso notificato il 13 aprile2023). Ha resistitocon controricorso la Eco-Resolution s.r.l., la quale ha proposto altresì ricorso incidentale, sulla base di un unico motivo.
5. Con decreto presidenziale del 24 febbraio 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 21 maggio 2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c. - Considerato che:
1. Il ricorso principale, come si è detto, è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia il vizio di nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, e quindi la violazione dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e degli artt.132 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c. Rileva, in particolare, che la motivazione della sentenza in oggetto, lungi dal dare una esauriente spiegazione dell’iter logico-giuridico seguito, si era semplicemente limitata a richiamare la diversa sentenza n. 5776/2022 della stessa Corte, omettendo del tutto di indicare le ragioni per le quali aveva ritenuto validamente motivata la sentenza di primo grado, peraltro non passata in giudicato. R.G. N.8257/2023 Cons. est. Valentino Lenoci 1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num.
4) dello stesso codice di rito. Rileva la ricorrente che, nel caso di specie, la CGT di secondo grado avrebbe dovuto sospendere il giudizio, in attesa della decisione sul separato giudizio riguardante gli utili extra- contabili della società.
2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale la Eco-Resolution s.r.l. prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché degli artt. 56 d.P.R. n. 633/1972 e 42 d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c. Rileva, in particolare, che erroneamente la citata Corte tributaria aveva rigettato l’eccezione di carenza di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato, con riferimento al primo rilievo relativo relativamente alla fattura Emessa da Edilizia s.r.l., per la somma di € 60.000,00 (rilievo sollevato nel separato avviso di accertamento riguardante gli utili extra- contabili), posto che gli esiti dei processi penali avviati nei confronti di Ciampa Renato, legale rappresentante della società contribuente, avevano accertato l’esistenza di tale fattura, tanto più che il relativo accertamento si fondava sulla stessa informativa della G.d.F.che, se risultata fallace con riferimento ad altra fattura, emessa dalla Edil Commercio s.r.l., non si comprendeva perché dovesse essere ritenuta attendibile per quella emessa da Edilizia s.r.l.
3. Così delineati i motivi di ricorso, rileva la Corte che appare opportuno il rinvio a nuovo ruolo della causa, in attesa della decisione delle Sezioni Unite Civili di questa Corte, con R.G. N.8257/2023 Cons. est. Valentino Lenoci riferimento allequestioni rimesse da questa sezione tributaria alla Prima Presidente, con l’ordinanza n. 5714del 4 marzo 2025, ovvero la riferibilit̀ del disposto di cui all’art. 21 - bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, all’imposta o alla sola sanzione. Viene, altresì, in rilievo l’ulteriore questione per la quale la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, con ordinanza n. 64 del 10 marzo 2025, ha sollevato questione di legittimit̀ costituzionale dell’art. 21 - bis cit. per violazione degli artt. 3e 24 Cost .
Invero, con riferimento aifatti da cui sono derivati l’avviso di accertamento nei confronti della società, si è pronunciato il giudice penale, con sentenze definitive di assoluzione nei confronti del legale rappresentante della società. In particolare, il Tribunale di Avellino , con sentenz e n. 2170/2021 del 10 novembre 2021, depositata il 13 dicembre 2021, e n. 81/2022 del 18 gennaio 2022, depositata il 16 aprile 2022, ha assolto il Ciampa dalle imputazioni a lui ascritt e relativamente all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, per gli anni d’imposta 2012, 2013 e 2014 , perché il fatto non sussiste.
Orbene, poiché per i fatti in questione, che sono quelli a fondamento degli avvisi di accertamento , è necessario attendere il pronunciamento delle S.U.C. di questa Corte sulla portata e l’estensione dell’efficacia del giudicato penale di assoluzione ex art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000 (applicabile, peraltro, per giurisprudenza pacificadi questa Corte, anche a i giudizi in cui la sentenza penale di assoluzione sia divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 –che ha introdotto il nuovo art. 21-biscit. - purché, R.G.
N.8257/2023 Cons. est. Valentino Lenoci alla data di entrata in vigore, sia ancora pendente il giudizio di cassazione contro la sentenza tributaria relativa agli stessi fatti: cfr. Cass. 4 febbraio 2025, n. 2686; Cass. 15 gennaio 2025, n. 936), deve essere rinvi ata a nuov