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Ordinanza Interlocutoria — n. 24615/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax appeal pending Supreme Court ruling on criminal acquittal's effect under Art. 21-bis D.Lgs. 74/2000.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 24615/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court suspended the tax appeal regarding Eco-Resolution S.R.L.'s dispute with the Revenue Agency over alleged non-existent business operations. While the lower court partially upheld the tax assessment, the Supreme Court identified a critical conflict regarding the binding force of a final criminal acquittal obtained by the company's legal representative. Consequently, the case was remitted to the original court to await the Supreme Court's decision on the interpretation of Article 21-bis of D.Lgs. 74/2000 concerning the relationship between criminal and tax judgments.

Regesto Legislator

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Art. 21-bis d.lgs. 74/2000; The Supreme Court must suspend proceedings when a final criminal acquittal is pending before the Supreme Court's interpretation of its binding effect on tax assessments to ensure legal certainty.

Parole chiave

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criminal acquittal tax assessment res judicata Art. 21-bis D.Lgs. 74/2000 suspension of proceedings remit to original court legal certainty

Disposizioni normative citate

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Art. 21-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
5714del 4 marzo 2025, ovvero circa la riferibilitàdel disposto di cui all’art. 21-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, all’imposta o alla sola sanzione.
Art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.
2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.
Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212
deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché degli artt.
Art. 56 d.P.R. n. 633/1972
Art. 42 d.P.R. n. 600/1973
art. 132 c.p
546 e dell’art. 132 c.p.c., nonché dell’art.
art. 654 c.p
Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p.
artt. 56 d.P.R. n. 633/1972
212, nonché degli artt. 56 d.P.R. n. 633/1972 e 42 d.P.R.
art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000
5714del 4 marzo 2025, ovvero circa la riferibilitàdel disposto di cui all’art. 21-bis d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. 4 febbraio 2025, n. 2686
Cass. 4 febbraio 2025, n. 2686; Cass.
Cass. 15 gennaio 2025, n. 936
2686; Cass. 15 gennaio 2025, n. 936), deve essere rin

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Testo completo

ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4428/2023R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege; –ricorrente – contro ECO-RESOLUTION S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Avellino, via Palatucci n. 20/A, rappresentata e difesa dall’avv. Umberto Ferrajolo in virtù di procura speciale allegata in calce al ricorso; –controricorrente/ricorrente in via incidentale – avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale della Campania – sezione staccata di Salerno n. 5776/2022,depositata il 5 agosto 2022 ;

AVVISO DI ACCERTAMENTO – IRES-IVA-IRAP 2014. R.G. N.4428/2023 Cons. est. Valentino Lenoci udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 2 1 maggio 2025 dal consigliere dott. Valentino Lenoci; - Rilevato che: 1.All’esito di verifica fiscale e sulla base di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza del 27 giugno 2018, l’Agenzia delle Entrate notificava alla società Eco-Resolution s.r.l. avviso di accertamento n. TFK030502853/2019, con il quale venivano recuperati a tassazione costi riguardanti operazioni ritenute inesistenti, nonché ammortamenti indeducibili, determinando una maggiore imposta IRES per l’anno 2014 per € 137.950,00, una maggiore IRAP di € 25.223,00 ed una maggiore IVA dovute per € 106.766,00, oltre sanzioni ed interessi.

2. L’avviso di accertamento in questione veniva impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, la quale, con sentenza n. 906/2020, depositata il 16 dicembre 2020, rigettava il ricorso, compensando le spese di lite.

3. Interposto gravame dalla società contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 5776/2022, pronunciata il 16 giugno 2022 e depositata in segreteria il 5 agosto 2022, accoglieva parzialmente l’appello, limitatamente ai rilievi n. 1 (con riferimento alla fattura emessa da Edil Commercio s.r.l.), n. 2 (fattura emessa da Piemes s.r.l. per € 425.000,00) e n. 3 (ammortamenti indeducibili per € 12.123,00), rigettando nel resto l’impugnazione e c ompensando le spese di entrambi i gradi di giudizio. R.G. N.4428/2023 Cons. est. Valentino Lenoci 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di tremotivi (ricorso notificato il 21 febbraio 2023). Ha resistitocon controricorso la Eco-Resolution s.r.l., la quale ha proposto altresì ricorso incidentale, sulla base di un unico motivo.

5. Con decreto presidenziale del 24 febbraio 2025 è stata , quindi, fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 21 maggio 2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c. - Considerato che:

1. Il ricorso principale, come si è detto, è affidato a tremotivi. 1.1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate eccepisce nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, e quindi violazione dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 132 c.p.c., nonché dell’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c. Rileva, in particolare, che la motivazione della sentenza in oggetto, lungi dal dare una esauriente spiegazione dell’iter logico-giuridico seguito, si era semplicemente limitata a riprodurre pedissequamente le tesi difensive della contribuente, senza peraltro motivare in alcun modo le ragioni dallo scostamento delle conclusioni dei giudici di primo grado. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p. e dell’art. 20 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nonché dell’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, num.

3) e num. 4), c.p.c. R.G. N.4428/2023 Cons. est. Valentino Lenoci Rileva la ricorrente che l’accoglimento dell’appello, con riferimento all’asserita esistenza dell’operazione intercorsa con la Piemes s.r.l., si basava unicamente sulle risultanze del processo penale, nel mentre, in virtù del principio del c.d. “doppio binario” tra procedimento penale e procedimento tributario, l’assoluzione in sede penale non poteva esplicare effetti automatici sul processo tributario. 1.3. Con il terzo motivo l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché degli artt. 21 e 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e 102 e 109 del d.P.R. 2 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), nonché, ancora, degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.

Deduce, in particolare, l’Ufficio che erroneamente la C.T.R. aveva dato rilevanza alle dichiarazioni, rese nell’àmbito del procedimento penale nei confronti del legale rappresentante della Eco-Resolution s.r.l., del sig. Luigi Barbato, all’epoca dei fatti tecnico della Piemes s.r.l., in quanto esse non erano idonee a smentire la motivazione del provvedimento impositivo, che si basava su fatti gravi, precisi e concordanti, che dimostravano l’inesistenza oggettiva dell’operazione.

2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale la Eco-Resolution s.r.l. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché degli artt. 56 d.P.R. n. 633/1972 e 42 d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c. Rileva, in particolare, che erroneamente la C.T.R. aveva rigettato l’eccezione di carenza di motivazione dell’avviso di R.G. N.4428/2023 Cons. est. Valentino Lenoci accertamento impugnato, con riferimento al primo rilievo relativo relativamente alla fattura Emessa da Edilizia s.r.l., per la somma di € 60.000,00, posto che gli esiti dei processi penali avviati nei confronti di Ciampa Renato, legale rappresentante della società contribuente, avevano accertato l’esistenza di tale fattura, tanto più che il relativo accertamento si fondava sulla stessa informativa della G.d.F. che, se risultata fallace con riferimento ad altra fattura, emessa dalla Edil Commercio s.r.l., non si comprendeva perché dovesse essere ritenuta attendibile per quella emessa da Edilizia s.r.l.

3. Così delineati i motivi di ricorso, rileva la Corte che appare opportuno il rinvio a nuovo ruolo della causa, in attesa della decisione delle Sezioni Unite Civili di questa Corte, con riferimento allequestioni rimesse da questa sezione tributaria alla Prima Presidente, con l’ordinanza n. 5714del 4 marzo 2025, ovvero circa la riferibilitàdel disposto di cui all’art. 21-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, all’imposta o alla sola sanzione. Viene in rilievo, altresì, l’ulteriore questione per la quale la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, con ordinanza n. 64 del 10 marzo 2025, ha sollevato questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 21-bis cit. per violazione degli artt. 3e 24 Cost .

Invero, con riferimento aifatti da cui sono derivati l’avviso di accertamento nei confronti della società, si è pronunciato il giudice penale, con sentenze definitive di assoluzione nei confronti del legale rappresentante della società. In particolare, il Tribunale di Avellino , con sentenz e n. 2170/2021 del 10 novembre 2021, depositata il 13 dicembre 2021, e n. 81/2022 del 18 gennaio 2022, depositata il 16 aprile R.G. N.4428/2023 Cons. est. Valentino Lenoci 2022, ha assolto il Ciampa dalle imputazioni a lui ascritt e relativamente all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, per gli anni d’imposta 2012, 2013 e 2014 , perché il fatto non sussiste.

Orbene, poiché per i fatti in questione, che sono quelli a fondamento degli avvisi di accertamento , è necessario attendere il pronunciamento delle S.U.C. di questa Corte sulla portata e l’estensione dell’efficacia del giudicato penale di assoluzione ex art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000 (applicabile, peraltro, per giurisprudenza pacificadi questa Corte, anche a i giudizi in cui la sentenza penale di assoluzione sia divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 –che ha introdotto il nuovo art. 21-biscit. - purché, alla data di entrata in vigore, sia ancora pendente il giudizio di cassazione contro la sentenza tributaria relativa agli stessi fatti: cfr.

Cass. 4 febbraio 2025, n. 2686; Cass. 15 gennaio 2025, n. 936), deve essere rin