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Ordinanza Interlocutoria — n. 24612/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax appeal review pending Supreme Court ruling on criminal acquittal's effect. Criminal acquittal does not automatically invalidate tax assessments. Court remands case for further proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 24612/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione suspended the tax appeal proceedings, ordering a new hearing to await the Supreme Court's decision on the effect of a criminal acquittal. Although the criminal court found the defendant innocent of using non-existent invoices, the tax court had previously rejected the taxpayer's defense. The court decided to pause the case because the final legal impact of the criminal acquittal on the tax assessment remains uncertain until the Supreme Court clarifies the scope of Article 21-bis of D.Lgs. 74/2000.

Regesto Legislator

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Art. 21-bis d.lgs. 74/2000; Art. 132 c.p.c.: The finality of a criminal acquittal does not automatically preclude tax assessments, requiring the Supreme Court to define the extent of the acquittal's binding effect on administrative proceedings.

Parole chiave

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criminal acquittal tax assessment res judicata suspension of proceedings Article 21-bis D.Lgs 74/2000 binding effect

Disposizioni normative citate

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Art. 21-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
5714 del 4 marzo 2025, in ordine alla riferibilit̀ del disposto di cui all’art. 21 - bis d.lgs.
Art. 91 c.p.c.
eccepisce violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art.
Art. 360, comma 1, num. 3 c.p.c.
600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, num.
Art. 27 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
TFK070503033/2018, con il quale l’Ufficio accertava, ai sensi dell’art. 27 d.P.R.
art. 91 c.p
eccepisce violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art.
art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000
5714 del 4 marzo 2025, in ordine alla riferibilit̀ del disposto di cui all’art. 21 - bis d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. 4 febbraio 2025, n. 2686
Cass. 4 febbraio 2025, n. 2686; Cass.
Cass. 15 gennaio 2025, n. 936
2686; Cass. 15 gennaio 2025, n. 936), d
Tribunale di Avellino, n. 2170/2021
Tribunale di Avellino, n. 81/2022

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Testo completo

ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23623/2022R.G. proposto da: ECO-RESOLUTION S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Avellino, via Palatucci n. 20/A, rappresentata e difesa dall’avv. Umberto Ferrajolo in virtù di procura speciale allegata in calce al ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege; –controricorrente – avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale della Campania – sezione staccata di Salerno n. 2025/2022,depositata il 23 febbraio 2022 ;

AVVISO DI ACCERTAMENTO – IRES-IVA-IRAP 2012-2013 R.G. N.23623/2022 Cons. est. Valentino Lenoci udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 2 1 maggio 2025 dal consigliere dott. Valentino Lenoci; - Rilevato che: 1.All’esito di verifica fiscale e sulla base di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza del 27 giugno 2018, l’Agenzia delle Entrate notificava alla società Eco-Resolution s.r.l. i seguenti avvisi di accertamento: a ) avviso di accertamento n. TFK030503004/2018, con il quale l’Ufficio recuperava a tassazione costi dedotti a fronte di operazioni ritenute inesistenti e costi non inerenti, determinando per l’anno 2012 una maggiore IRES di € 34.379,00, una maggiore IRAP di € 6.806,00 ed una maggiore IVA di € 30.145,00, oltresanzioni ed interessi;

b) avviso di accertamento n. TFK030503088/2018, con il quale l’Ufficio recuperava a tassazione costi dedotti a fronte di operazioni ritenute inesistenti, ammortamenti indeducibili e corrispettivi per proventi illeciti,determinando per l’anno 2013una maggiore IRES di € 75.167,00, una maggiore IRAP di € 13.543,00 ed una maggiore IVA di € 56.583,00, oltre sanzioni ed interessi; c ) avviso di accertamento n. TFK070503033/2018, con il quale l’Ufficio accertava, ai sensi dell’art. 27 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per l’anno 2012, una ritenuta a titolo d’imposta in misura del 20% sull’utile extra- contabile attribuito dalla società ai soci titolari di una partecipazione non qualificata (a seguito della rettifica del reddito di impresa attribuito per presunzione ai soci per la ristretta base sociale; d ) avviso di accertamento n. TFK070503101/2018, con il quale l’Ufficio effettuata lo stesso accertamento delle ritenute d’imposta per l’anno 2013.

R.G. N.23623/2022 Cons. est. Valentino Lenoci Venivano altresì emessi gli avvisi di accertamento n. TFK01050303064/2018 e TFK010503102/2018, con i quali era accertato il maggior reddito di partecipazione all’80% nella società Eco-Resolution s.r.l. da parte di Ciampa Renato, per gli anni 2012 e 2013.

2. Gli avvisi di accertamento in questione venivano impugnati dalla Eco-Resolution s.r.l. e da Ciampa Renato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, la quale, con sentenza n. 1307/2019, depositata il 16 dicembre 2019, previa riunione degli stessi,li rigettava, condannando i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite.

3. Interposto gravame da parte de lla sola società Eco - Resolution s.r.l. (limitatamente, quindi, agli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti), la Commissione Tributaria Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 2025/2022, pronunciata il 3 novembre 2021 e depositata in segreteria il 23 febbraio 2022, rigettava l’appello, condannando la contribuente alla rifusione delle spese del giudizio di impugnazione.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Eco-Resolution s.r.l., sulla base di due motivi (ricorso notificato il 23 settembre 2022). Ha resistitocon controricorso l’Agenzia delle Entrate.

5. In data 28 dicembre 2023il Consigliere delegato emetteva proposta di definizione anticipata del ricorso ex art. 380-bis, comma 1, c.p.c., ritenendo lo stesso manifestamente infondato. R.G. N.23623/2022 Cons. est. Valentino Lenoci In data 8 febbraio 2024 il difensore del la contribuente presentava istanza di trattazione del ricorso ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c. Con decreto del 24 febbraio 2025 è stata , quindi , fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 21 maggio2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c. La ricorrente ha depositato memoria. - Considerato che:

1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a duemotivi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso la Eco-Resolution s.r.l. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché degli artt. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e 42 d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c. Rileva, in particolare, che erroneamente la C.T.R. aveva rigettato l’eccezione di carenza di motivazione degli avvisi di accertamento impugnati, posto che le doglianze proposte non erano rivolte al richiamo al p.v.c., bensì alla informativa della G.d.F., cui lo stesso p.v.c. faceva richiamo per stralci, senza che la stessa fosse stata messa a disposizione del contribuente; la stessa informativa, peraltro, non poteva costituire una prova certa circa l’inesistenza delle operazioni ivi indicate, tanto è veroche il Tribunale di Avellino, con sentenze n. 2170/2021, depositata il 13 dicembre 2021, e n. 81/2022, depositata il 16 aprile 2022, entrambe passate in giudicato rispettivamente in data 25 febbraio 2022 e 4 giugno 2022, aveva assolto il legale rappresentante della Eco-Resolution s.r.l., Ciampa Renato, imputato per i medesimi fatti posti a fondamento dell’avviso di R.G.

N.23623/2022 Cons. est. Valentino Lenoci accertamento, con la formula “perché il fatto non sussiste”, ritenendo insussistente la prova che le fatture in oggetto fossero oggetto di operazioni oggettivamente inesistenti. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso la Eco-Resolution s.r.l. eccepisce violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), dello stesso codice. Deduce, in particolare, che erroneamente la C.T.R. aveva proceduto a liquidare le spese di giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate, in quanto questa era stata in giudizio senza il ministero di un difensore.

2. Così delineati i motivi di ricorso, rileva la Corte che appare opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite Civili di questa Corte, con riferimento allaquestione rimess a da questa sezione tributaria alla Prima Presidente, con l’ordinanza n. 5714 del 4 marzo 2025, in ordine alla riferibilit̀ del disposto di cui all’art. 21 - bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, all’imposta o alla sola sanzione. Viene, altresì, in rilievo l’ulteriore questione per la quale la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, con ordinanza n. 64 del 10 marzo 2025, ha sollevato questione di legittimit̀ costituzionale dell’art. 21 - bis cit. per violazione degli artt. 3e 24 Cost .

Invero, con riferimento ai fatti da cui sono derivati gli avvis i di accertamento nei confronti della società, si è pronunciato il giudice penale, con sentenze definitive di assoluzione nei confronti del legale rappresentante della società. In particolare, il Tribunale di Avellino , con sentenz e n. 2170/2021 del 10 novembre 2021, depositata il 13 dicembre 2021, e n. 81/2022 del 18 gennaio 2022, depositata il 16 aprile R.G. N.23623/2022 Cons. est. Valentino Lenoci 2022, ha assolto il Ciampa dalle imputazioni a lui ascritt e relativamente all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, per gli anni d’imposta 2012 e 2013, perché il fatto non sussiste.

Orbene, ciò posto, poiché per i fatti in questione, che sono quelli a fondamento degli avvisi di accertamento, è necessario attendere il pronunciamento delle S.U.C. di questa Corte sulla portata e l’estensione dell’efficacia del giudicato penale di assoluzione ex art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000 (applicabile, peraltro, per giurisprudenza pacificadi questa Corte, anche a i giudizi in cui la sentenza penale di assoluzione sia divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 – che ha introdotto il nuovo art. 21 - bis cit. - purché, alla data di entrata in vigore, sia ancora pendente il giudizio di cassazione contro la sentenza tributaria relativa agli stessi fatti: cfr.

Cass. 4 febbraio 2025, n. 2686; Cass. 15 gennaio 2025, n. 936), d