Italian tax court process extinguished due to agreement under simplified dispute resolution law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished following the adoption of a simplified dispute resolution agreement by the municipality. The plaintiff, Valore Reale Srl, had challenged an assessment against the defendant, Roma Capitale, but the case was resolved under the new framework established by Law 197/2022. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated without a substantive judgment on the merits, leaving procedural costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e 197, della legge n. 197/2022; When a municipality adopts a simplified dispute resolution agreement for pending tax controversies, the judicial process is extinguished unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2749/2022 R.G. proposto da VALORE REALE SRL, rappresentato e difeso dagli avvocati MORABITO DAVIDE eMATTARELLI FRANCESCO e da PETRICCA CO CAPITAL S.A.e PETRICCA CO CAPITAL LTD, rappresentati e difesi dagli avvocati GIORDANO VITTORIO eMEROLLE ANDREA contro ROMA CAPITALE, rappresentato e difesodall’avvocato ROSSI DOMENICO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n.3174 /16 /2021 depositata il 22/06/2021 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Visto il regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.03.2023 con il quale si evince che il comune di Ascoli Piceno ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022;
Visto il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi 186 e 197, della legge n. 197/2022, e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 03/09/2025 LaPresidente