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Decreto — n. 24579/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 24579/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 24579/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26271/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro RISTO' SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato TINELLI GIUSEPPE, unitamente all'avvocato DE LORENZI MAURIZIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA SEZ.DIST. LECCEn.2146/22/2015 depositata il 15/10/2015, pronunciata con riferimento agli att i oggetto di ricorso per Cassazione. Vista l’istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dell’Avvocatura Generale dello Stato, con la quale si conferma l’avvenuta definizione della lite ai sensi dell'art1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 24579/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro RISTO' SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato TINELLI GIUSEPPE, unitamente all'avvocato DE LORENZI MAURIZIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA SEZ.DIST. LECCEn.2146/22/2015 depositata il 15/10/2015, pronunciata con riferimento agli att i oggetto di ricorso per Cassazione. Vista l’istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dell’Avvocatura Generale dello Stato, con la quale si conferma l’avvenuta definizione della lite ai sensi dell'art1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26271/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro RISTO' SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato TINELLI GIUSEPPE, unitamente all'avvocato DE LORENZI MAURIZIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA SEZ.DIST. LECCEn.2146/22/2015 depositata il 15/10/2015, pronunciata con riferimento agli att i oggetto di ricorso per Cassazione. Vista l’istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dell’Avvocatura Generale dello Stato, con la quale si conferma l’avvenuta definizione della lite ai sensi dell'art1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 03/09/2025 LaPresiden