Decreto — n. 24546/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAO Sul ricorso n. 27393/2022 proposto da: NATOLI LUIGI VITTORIO, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Bonanno; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Messina, n. 3440/2/2022 depositata il 20 aprile 2022. Visto l’atto depositato il 2 ottobre 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando intervenuta tra le parti la definizione transattiva ai sensi dell’art 1, c. 213 ss., L. n. 197/22; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 24546/2025 — snciv · Corte di Cassazione: O Sul ricorso n. 27393/2022 proposto da: NATOLI LUIGI VITTORIO, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Bonanno; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Messina, n. 3440/2/2022 depositata il 20 aprile 2022. Visto l’atto depositato il 2 ottobre 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando intervenuta tra le parti la definizione transattiva ai sensi dell’art 1, c. 213 ss., L. n. 197/22; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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O Sul ricorso n. 27393/2022 proposto da: NATOLI LUIGI VITTORIO, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Bonanno; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Messina, n. 3440/2/2022 depositata il 20 aprile 2022. Visto l’atto depositato il 2 ottobre 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando intervenuta tra le parti la definizione transattiva ai sensi dell’art 1, c. 213 ss., L. n. 197/22; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 01/09/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a e