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Decreto — n. 24544/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 24544/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 24544/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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O Sul ricorso n. 23512/2022 proposto da: TIBERI VIPRAIO MAURIZIO, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Celidonio Autiero; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, n. 199/2/2022 depositata il 23 marzo 2022. Visto l’atto depositato il 28 giugno 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 24544/2025 — snciv · Corte di Cassazione: O Sul ricorso n. 23512/2022 proposto da: TIBERI VIPRAIO MAURIZIO, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Celidonio Autiero; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, n. 199/2/2022 depositata il 23 marzo 2022. Visto l’atto depositato il 28 giugno 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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arretrati d'imposta contenzioso tributario detrazioni e rimborsi sospensione della riscossione fiscale conseguenze del ritiro differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 28 giugno 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 23512/2022 proposto da: TIBERI VIPRAIO MAURIZIO, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Celidonio Autiero; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, n. 199/2/2022 depositata il 23 marzo 2022. Visto l’atto depositato il 28 giugno 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 01/09/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a