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Ordinanza — n. 24519/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses VAT appeal claiming internal documents were invoices, ruling it is a merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24519/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tribunal that dismissed a VAT refund claim. The taxpayer argued that internal documents, never sent to the foreign buyer, should be treated as invoices triggering the reverse charge mechanism. The court held that the lower court correctly assessed evidence and that the appeal improperly sought to re-evaluate facts rather than apply the law.

Regesto Legislator

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Art. 17, comma 2, d.P.R. n. 633/1972; Art. 21, comma 1, d.P.R. n. 633/1972: A document constitutes an invoice only upon delivery or transmission to the recipient; internal documents never sent to the counterparty cannot trigger the reverse charge mechanism, and a cassation appeal cannot substitute the lower court's factual assessment.

Parole chiave

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VAT reverse charge invoice delivery requirement internal documents factual assessment cassation admissibility fatture fittizie produzione di documenti finanziari inoltro della dichiarazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 17, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
633 del 1972) avverso un avvis o di accertamento, relativo ad I VA per l’ann o d’imposta 20 1 2 , ritenuta dovuta in relazione a diverse fatture di vendita, emesse senza l’applicazione della predetta imposta, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del d.P.R.
Art. 21, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
Art. 8 d.P.R. n. 322/1998
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE - C on il primo motivo, l’Agenzia de nuncia nullità della sentenza , in relazione all’art. 360, comma 1, n.
artt. 8 d.P.R. n. 322/1998
- con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 d.P.R. n. 322/1998, 17, commi 2 e 3, 21, 25, 26 d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8758 del 4/07/2017
Cass. n. 3340 del 5/02/2019
8758 del 4/07/2017), prospettando nel ricorso non l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla esclusiva valutazione del giudice di merito (ex multis, Cass. n. 3340 del 5/02/2019;
Cass. n. 640 del 14/01/2019
Cass. n. 24155 del 13/10/2017
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Testo completo

ato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 29793/2021R.G. proposto da Agenzia delle Entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12: –ricorrente – Contro DENSO EUROPE B.V., rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Ceriana e Raffaele Sgambato, giusta procura speciale in calce al controricorso (PEC: enrico.ceriana@cert.ordineavvocatimilano.it; raffaele.sgambato@legalmail.it); –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo– sezione staccata di Pescara , n. 32 2 /06 /202 1 depositata il 23.04.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 giugno 202 5 dal Consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE Oggetto: Tributi -La CTP di Pescara accoglieva i l ricors o propost o da lla Denso Europe B.V. (società di diritto olandese, registrata in Italia ai sensi dell’art. 35-ter del d.P.R. n. 633 del 1972) avverso un avvis o di accertamento, relativo ad I VA per l’ann o d’imposta 20 1 2 , ritenuta dovuta in relazione a diverse fatture di vendita, emesse senza l’applicazione della predetta imposta, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, mediante il meccanismo dell’inversione contabile, nei confronti della Fiat Automobili Srbija DOO, in relazione a beni consegnati nel territorio italiano; - l’accertamento era scaturito a seguito della presentazione di un’istanza di rimborso IVA, corredata da documentazione fra cui vi erano anche le fatture contestate; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo respingeva l’appello dell ’Agenzia delle entrate osservando, per quanto qui rileva, che: - la società contribuente aveva sostenuto che la controparte commerciale, acquirente della merce fatturata, non era la Fiat Serbia, bensì la Fiat Italia (società residente e stabilita nel territorio italiano), che aveva assolto l’imposta tramite il meccanismo dell’inversione contabile e che le fatture contestate, prodotte a corredo di un’istanza di rimborso, non erano vere e proprie fatture, ma documenti ad uso interno, generati dal sistema informatico della contribuente, mai consegnate o spedite alla Fiat Serbia; -le predette fatture non risultavano effettivamente mai consegnate o spedite alla Fiat Serbia, ancorchè registrate dalla società emittente, sicchè non potevano essere considerate fatture, in quanto l’art. 21, comma 1, ultima parte, del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede chiaramente che la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente; - tale circostanza non si era verificata, in quanto la Fiat Serbia, con dichiarazione prodotta in atti, ha escluso di essere la controparte commerciale di Denso, in relazione alle operazioni indicate nei documenti in contestazione, e che l’acquirente erala Fiat Italia; - non avendo l a Denso “ emesso ” le suindicate fatture, non aveva neppure l’ onere di emettere una nota di credito , che presuppone il loro utilizzo da parte del cessionario o committente; - nei documenti di trasporto riferiti alle fatture emesse nei confronti della Fiat Italia, peraltro, si indicava quale luogo di consegna della merce uno stabilimento della Fiat Group Automobilies s.p.a., che viene indicato anche quale società destinataria della stessa, per cui l’indicazione nello stesso documento della Fiat Serbia costituiva un mero errore materiale nella sua compilazione; - gli importi delle fatture trovavano poi riconciliazione nelle registrazioni contabili e nelle disposizioni di pagamento effettuate da Fiat Italia in favore della società Denso che non risultava avere effettuato altre cessioni nei confronti della società serba; -l ’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motiv i ; -la Denso Europe B.V. resisteva con controricorso .

CONSIDERATO CHE - C on il primo motivo, l’Agenzia de nuncia nullità della sentenza , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. , per motivazione omessa, apodittica, apparente e comunque contraddittoria, per non avere la CTR considerato gli elementi offerti dall’Ufficio e per avere valorizzato quanto dichiarato da una società appartenente allo stesso gruppo(Fiat Serbia), sebbene la contribuente non avesse depositato i registri IVA della Fiat Serbia per provare che si trattava di fatture mai ricevute, ma utilizzate dalla contribuente per chiedere il rimborso dell’imposta; aggiunge che la contribuente non aveva mai emesso le note di variazione per rimediare all’asserito errore; -il motivo è infondato; - è stato più volte affermato che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., Sez.

U. 3.11.2016, n. 22232); - la motivazione della sentenza impugnata, a prescindere dalla sua correttezza o meno, non rientra affatto nei paradigmi invalidanti indicati nel citato, consolidato e condivisibile, arresto giurisprudenziale, in quanto spiega le ragioni per le quali le fatture contestate si dovevano considerare emesse per mero errore, dovendosi ritenere che il giudice tributario di appello abbia assolto il proprio obbligo motivazionale al di sopra del "minimo costituzionale" (cfr. Sez. U. 7.04.2014, n. 8053). - con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 d.P.R. n. 322/1998, 17, commi 2 e 3, 21, 25, 26 d.P.R. n. 633/1972, 2697 e 2735 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel disconoscere ai documenti contestati il valore di fattur e , solo sulla base di una dichiarazione resa dalla destinataria delle stesse, facente parte dello stesso gruppo, sebbene la contribuente le avesse registrate, non le avesse mai annullate e le avesse poste a fondamento di una richiesta di rimborso dell’IVA, puntualmente liquidata dall’Ufficio, essendo irrilevante l’ulteriore prova che la Fiat Serbia avesse ricevuto tali fatture; rileva poi che la modalità di definizione degli obblighi IVA a mezzo di inversione contabile trova applicazione solo per le cessioni / prestazioni effettuate nei confronti di “soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato” e non quando detta cessione o prestazione territorialmente rilevante sia effettuata da un soggetto passivo privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato nei confronti di cessionario / committente stabilito fuori del territorio dello Stato, ovvero che non può essere qualificato come soggetto passivo ai sensi dell’art. 7-ter, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972; precisa che la prova dell’errore e, quindi, del diritto al rimborso dell’IVA a mezzo di inversione contabile gravava sulla contribuente ed era stata dalla stessa fornita mediante una dichiarazione resa da Fiat Serbia, avente valore solo indiziario e priva di valore oggettivo, in quanto proveniente da società facente parte dello stesso gruppo; - il motivo è inammissibile, perché denuncia solo apparentemente una violazione di norme di legge, ma in realtà mira alla rivalutazione dei fatti, operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 8758 del 4/07/2017), prospettando nel ricorso non l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla esclusiva valutazione del giudice di merito (ex multis, Cass. n. 3340 del 5/02/2019;

Cass.n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017); - la CTR ha accertato, sulla base delle risultanze probatorie acquisite in atti (costituite non solo dalla dichiarazione del legale rappresentante della Fiat Serbia, ma anche dai documenti di trasporto, dalle evidenze contabili e dalle disposizioni di pagamento tramite circuito bancario), che i documenti contestati non erano stati mai utilizzati come fatture, essendo stati formati erroneamente dal sistema informatico e rimasti ad uso interno , mentre le fatture corrette erano quelle emesse dalla contribuente nei confronti della Fiat Italia, mediante il meccanismo dell’inversione contabile di cui all’art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972; - in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 5.900,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella mis