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Decreto — n. 24509/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the legal action.

Numero d'incarto Decreto — n. 24509/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. HM Italia Calcestruzzi Spa had previously challenged a regional tax commission decision against the Comune di Serdiana, but voluntarily renounced the recourse on August 1, 2025. Consequently, the court ruled that no further proceedings were necessary as the opposing party accepted the withdrawal.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; Withdrawal of appeal extinguishes the litigation without prejudice to the underlying administrative decision unless otherwise provided by law.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of litigation administrative tax dispute supreme court procedure voluntary renunciation desistenza dall'azione contenzioso tributario arretrati di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato il 1° agosto 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 1° agosto 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 22501/2022 proposto da: HM ITALIA CALCESTRUZZI SPA (già CALCESTRUZZI SPA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Prof. Giuseppe Marino, Barbara Nigro e Rosamaria Nicastro; -ricorrente- contro COMUNE DI SERDIANA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Marco Zanasi e Cecilia Furitano; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, n. 181/1/2022 depositata il 10 marzo 2022. Visto l’atto depositato il 1° agosto 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 27/08/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a