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Decreto — n. 24504/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 24504/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 24504/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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O Sul ricorso n. 14053/2023 proposto da: PIER LUIGI COLIZZI, rappresentato e difeso dall’avv. Walter Di Rosa; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana, n. 1468/6/2022 depositata il 13 dicembre 2022. Visto l’atto depositato il 20 maggio 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 24504/2025 — snciv · Corte di Cassazione: O Sul ricorso n. 14053/2023 proposto da: PIER LUIGI COLIZZI, rappresentato e difeso dall’avv. Walter Di Rosa; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana, n. 1468/6/2022 depositata il 13 dicembre 2022. Visto l’atto depositato il 20 maggio 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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procedura giudiziaria tributaria ritiro dell'istanza giudiziaria sospensione della riscossione fiscale arretrati d'imposta rinuncia al reddito assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 20 maggio 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 14053/2023 proposto da: PIER LUIGI COLIZZI, rappresentato e difeso dall’avv. Walter Di Rosa; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana, n. 1468/6/2022 depositata il 13 dicembre 2022. Visto l’atto depositato il 20 maggio 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 27/08/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a