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Decreto — n. 24497/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 24497/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 24497/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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O Sul ricorso n. 9077/2022 proposto da: MANENTI ELISABETTA ADRIANA, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Angelo Contrino e Maurangelo Rana; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 3711/26/2021 depositata il 13 ottobre 2021. Visto l’atto depositato il 15 settembre 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando intervenuta tra le parti la definizione transattiva ai sensi dell’art 1, c. 213 ss., L. n. 197/22; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 24497/2025 — snciv · Corte di Cassazione: O Sul ricorso n. 9077/2022 proposto da: MANENTI ELISABETTA ADRIANA, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Angelo Contrino e Maurangelo Rana; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 3711/26/2021 depositata il 13 ottobre 2021. Visto l’atto depositato il 15 settembre 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando intervenuta tra le parti la definizione transattiva ai sensi dell’art 1, c. 213 ss., L. n. 197/22; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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procedura fiscale rettifica delle detrazioni procedimento concluso accoglimento parziale del contribuente procedura di ricupero d'imposta chiusura della procedura di assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
197/22; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 9077/2022 proposto da: MANENTI ELISABETTA ADRIANA, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Angelo Contrino e Maurangelo Rana; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 3711/26/2021 depositata il 13 ottobre 2021. Visto l’atto depositato il 15 settembre 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando intervenuta tra le parti la definizione transattiva ai sensi dell’art 1, c. 213 ss., L. n. 197/22; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 01/09/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a