Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil process extinguished following a lower court's ruling on an administrative tax matter. The tax agency argued that the insertion of the case into a specific list under the new tax decree documented the regular conclusion of the dispute, thereby triggering automatic extinction. The court upheld this procedural outcome, ruling that the statutory conditions for extinction were met and the parties' request to fix a hearing was not granted.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; The process is automatically extinguished upon the insertion of the case into the designated list, unless the parties explicitly request a hearing to be fixed.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7647/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro CONSCOOP CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, rappresentata e difesa d a ll’avvocato SQUICQUERO MARCO e dall'avvocato RAGUCCI GAETANO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAG NA n. 1099/ 04/ 2021 depositata il 14/09/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 28/08/2025 La Presidente