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Sentenza — n. 24450/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to client's withdrawal after agreeing to the Rottamazione Quater settlement scheme.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24450/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit. The client had previously agreed to the 'Rottamazione Quater' tax relief scheme, leading the court to apply Article 391 of the Civil Procedure Code for termination. Consequently, the court ordered that litigation costs be shared between the parties without requiring further payment.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002: When a party withdraws an appeal after agreeing to a special tax relief measure, the proceedings are extinguished and costs are shared, exempting the appellant from additional unified contribution fees.

Parole chiave

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Rottamazione Quater withdrawal of appeal extinction of proceedings tax relief scheme shared litigation costs Civil Procedure Code unified contribution fee sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia; le spese del giudizio vanno interamente compensate, tra le parti, tenendo conto delle modalità di definizione del presente giudizio;
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 391 cod. proc. civ
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n.
Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18luglio 2018, n.
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
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Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.23609/2021 R.G. proposto da : TAMIANO GIANCARLO, rappresentato e difeso dall’Avv. SABBATUCCI LUCIANA (SBBLCN56A47H501Z) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, rappresentate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -controricorrente- nonchè contro REGIONE LAZIO -intimata- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n. 804/2021 depositata il 11/02/2021. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2025dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. Giancarlo Tamiano ha proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza indicata in epigrafe, affidato a due motivi;

2. resistono con controricorso, integrato da successiva memoria, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate – riscossione, con richiesta di inammissibilità o di rigetto del ricorso;

3. la Regione Lazio è rimasta intimata;

4. il ricorrente ha depositato memoria nella quale rappresentava di aver definito la lite con la rottamazione quater; l’Avvocato del contribuente rinunciava al ricorso, con richiesta di estinzione; il ricorrente depositava, anche, copia delle quietanze dei pagamenti effettuati e le comunicazioni dell’Agenzia delle entrate -riscossione;

5. con ordinanza interlocutoria del 17 settembre 2024 la controversia è stata rimessa alla pubblica udienza;

6. la Procura generale ha depositato conclusioni scritte, ribadite in udienza, sostituto procuratore generale Carmelo Celentano, di estinzione del processo. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, avendo aderito alla definizione agevolata (rottamazione quater). Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia; le spese del giudizio vanno interamente compensate, tra le parti, tenendo conto delle modalità di definizione del presente giudizio;

2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18luglio 2018, n. 19071). P.Q.M Dichiara l’estinzione; spese compensate Così deciso in Roma, il 25/02/2025. Il Consigliere estensore I