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Decreto — n. 24447/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 24447/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 24447/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10327/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e rappresentata e difesa l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro FRANCESCO ALEO FIGLI SPA IN CONCORDATO PREVENTIVO, rappresentata e difesa dall'avvocato ZODA PIERLUIGI nonché contro ALEO FRANCESCO -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.DIST. CATANIAn.1059/17/2015 depositata il 17/03/2015, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 24447/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 10327/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e rappresentata e difesa l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro FRANCESCO ALEO FIGLI SPA IN CONCORDATO PREVENTIVO, rappresentata e difesa dall'avvocato ZODA PIERLUIGI nonché contro ALEO FRANCESCO -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.DIST. CATANIAn.1059/17/2015 depositata il 17/03/2015, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Parole chiave

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procedura giudiziaria tributaria esecuzione fiscale procedura pendente sospensione della riscossione fiscale concorrenza fiscale tempestività tributaria
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10327/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e rappresentata e difesa l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro FRANCESCO ALEO FIGLI SPA IN CONCORDATO PREVENTIVO, rappresentata e difesa dall'avvocato ZODA PIERLUIGI nonché contro ALEO FRANCESCO -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.DIST. CATANIAn.1059/17/2015 depositata il 17/03/2015, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 28/08/2025 La Presidente Titolare ANGELINA-MARIA PERRINO Numero registro generale 10327/2016 Numero sezionale 2621/2025 Numero di raccolta generale 24447/2025 Data pubblicazione 03/09/2025 Numero registro generale 10327/2016 Numero sezionale 2621/2025 Numero di raccolta generale 24447/2025 Data pubblicazione 03/09/2025