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Decreto — n. 24428/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 24428/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 24428/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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O Sul ricorso n. 26591/2018 proposto da: SNF ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Michele Tumminelli e Domenico Angelini; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -resistente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 591/8/2018 depositata il 14 febbraio 2018. Visto l’atto depositato l’8 agosto 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 24428/2025 — snciv · Corte di Cassazione: O Sul ricorso n. 26591/2018 proposto da: SNF ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Michele Tumminelli e Domenico Angelini; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -resistente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 591/8/2018 depositata il 14 febbraio 2018. Visto l’atto depositato l’8 agosto 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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procedura giudiziaria tributaria abbandono definitivo del procedimento desistenza dall'azione sospensione della riscossione fiscale arretrati d'imposta rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato l’8 agosto 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 26591/2018 proposto da: SNF ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Michele Tumminelli e Domenico Angelini; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -resistente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 591/8/2018 depositata il 14 febbraio 2018. Visto l’atto depositato l’8 agosto 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 26/08/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a