Decreto — n. 24421/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAO Sul ricorso n. 23316/2021 proposto da: DE MASSARI DIEGO e DE MASSARI MARCO, rappresentati e difesi dall’avv. Tiziano Lucchese; -ricorrenti- contro COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA, in persona dei Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Giorgio Morotti, Matteo Panni e Roberta Andreotti; -controricorrente e ricorrente in via incidentale- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, sez. staccata di Verona, n. 217/9/2021 depositata il 1° febbraio 2021. Visto l’atto depositato il 9 giugno 2025 con il quale i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 24421/2025 — snciv · Corte di Cassazione: O Sul ricorso n. 23316/2021 proposto da: DE MASSARI DIEGO e DE MASSARI MARCO, rappresentati e difesi dall’avv. Tiziano Lucchese; -ricorrenti- contro COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA, in persona dei Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Giorgio Morotti, Matteo Panni e Roberta Andreotti; -controricorrente e ricorrente in via incidentale- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, sez. staccata di Verona, n. 217/9/2021 depositata il 1° febbraio 2021. Visto l’atto depositato il 9 giugno 2025 con il quale i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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O Sul ricorso n. 23316/2021 proposto da: DE MASSARI DIEGO e DE MASSARI MARCO, rappresentati e difesi dall’avv. Tiziano Lucchese; -ricorrenti- contro COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA, in persona dei Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Giorgio Morotti, Matteo Panni e Roberta Andreotti; -controricorrente e ricorrente in via incidentale- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, sez. staccata di Verona, n. 217/9/2021 depositata il 1° febbraio 2021. Visto l’atto depositato il 9 giugno 2025 con il quale i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 26/08/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a e