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Decreto — n. 24419/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: tax collection case extinguished by administrative act listing under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 24419/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following an administrative act listing the case under the new tax law. The lower court ruled that the insertion into the list documented the regular conclusion of the dispute and the absence of any denial of the tax claim. Consequently, the court held that the process terminated automatically, leaving the advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The insertion of a case into the list for the extinction of proceedings under the new tax law automatically extinguishes the civil process, terminating the litigation without the need for a separate judicial declaration.

Parole chiave

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extinction of proceedings tax collection law administrative listing civil procedure termination costs allocation legittimità judgment automatic extinction procedura fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22580/2021 R.G. proposto da: COMUNE DI TOLVE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARINI GIUSEPPE Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA rappresentate e difese all’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. BASILICATA n. 27/02/2021 depositata il 28/01/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 01/09/2025