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Ordinanza — n. 24384/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal via settlement agreement extinguishing litigation subject matter and costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24384/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the litigation extinguished due to a joint agreement between the parties to settle the dispute. The parties had previously contested a regional tax assessment regarding railway land in Lombardy, with the lower court partially accepting the taxpayer's arguments. The Supreme Court ruled that the procedural outcome was a settlement, which legally terminated the proceedings without a traditional judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002; When parties agree to extinguish the subject matter of the dispute, the judgment is a settlement, excluding the application of the unified contribution payment rule for non-victorious appellants.

Parole chiave

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cessazione materia contendere compensazione spese lite contributo unificato estinzione giudizio accordo transattivo Corte di Cassazione TARSU imposta sul tonnellaggio

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensusanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560
Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485
19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140
25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400
10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12735/2017 R.G. proposto da GRUPPO MESSINA C SPA, elettivamente domiciliatain ROMA VIA GIAMBATTISTA VICO, 22, presso lo studio dell’avvocato SANTACROCE BENEDETTO (SNTBDT63B21H501C) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MILETO SALVATORE (MLTSVT58S06H501C) -ricorrente- contro sul controricorso incidentale proposto da SAN MARCO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUIGI CECI 21, presso lo studio dell’avvocato BORIONI PAOLO (BRNPLA66B05H501G) che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA diCOMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA n. 5789/2016 depositata il 10/11/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025dal Consigliere FABIO DI PISA FATTI DI CAUSA 1. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza n. 5789/12/2016, depositata in data 10 novembre 2016 e non notificata, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale era stata parzialmente accolta l’impugnazione proposta dalla Gruppo Messina C. S.p.A. (già Ignazio Messina C. S.p.A.) avverso l’ avviso di accertamento relativo a TARSU anno 2007 emesso dalla "San Marco S.p.A.", nella qualità di affidataria del servizio di accertamento e riscossione della TARSU per il Comune di Segrate (MI), con riferimento ad un'area ubicata, per la maggior parte, in Segrate (MI) e, per la minima parte, in Pioltello (MI), della quale la contribuente era detentrice a titolo di locazione per concessione della "Rete Ferroviaria Italiana S.p.A." al fine della movimentazione, della manutenzione e della riparazione di containers all'interno.

Con la sentenza di primo grado erano state parzialmente accolte le tesi della società contribuente assumendosi che doveva escludersi dal computo l’ area di mq. 30.304 in quanto area scoperta costituente il raccordo ferroviario nonché l’ area insistente sul comune di Pioltello. 1.1. I giudici di appello osservavano che l’appello principale era da ritenere inammissibile per difetto di specificità, al contempo affermando che erano da ritenere condivisibili le ragioni indicate nella sentenza impugnata laddove era stata affermata la tassabilità delle superfici residue - non essendo stata vinta la presunzione di produttività dei rifiuti - ed era stata esclusa dalla tassazione l’ area di mq. 30.304 in quanto area scoperta costituente il raccordo ferroviario nonché l’ area insistente sul comune di Pioltello, apparendo infondati tanto l’ appello principale che quello incidentale;

2. Contro detta sentenza la Gruppo Messina C. S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

3. La "San Marco S.p.A." ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale basato su due motivi.

4. La società contribuente ha depositato controricorso al ricorso incidentale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va dato atto che i difensori delle parti hanno depositato memoria congiunta chiedono di voler dichiarare l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.

2. In ragione di tale attestazione va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite in ragione dell’accordo in tal senso sottoscritto dalle parti.

3. La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensusanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno2022, n. 19599). P.Q.M dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della S