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Ordinanza — n. 24383/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal declaring tax dispute extinguished due to completed vehicle scrapping program compliance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24383/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished because the appellant successfully proved adherence to the 'rottamazione-quater' vehicle scrapping scheme. The respondent, Roma Capitale, offered no opposition to this factual finding regarding the payment of overdue installments. Consequently, the court ruled that the subject matter of the dispute no longer existed, terminating the proceedings without a formal rejection of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 46 d.lgs. 31/12/1992 n. 546; Art. 13 comma 1 quater d.P.R. 30/05/2002 n. 115: When a taxpayer proves compliance with a specific tax relief program causing the underlying tax obligation to cease, the litigation is extinguished, excluding the application of rules regarding the forfeiture of advance costs for non-victorious parties.

Parole chiave

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tax litigation extinction vehicle scrapping program cessation of subject matter unified contribution forfeiture Corte di Cassazione ICI tax dispute no opposition defense rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 46 of D.Lgs. 31 December 1992, No. 546
Art. 13, paragraph 1, quater of D.P.R. 30 May 2002, No. 115
La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensusanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6^-3, 30 September 2015, No. 19560
Cass., Sez. 5^, 12 October 2018, No. 25485
Cass., Sez. 5^, 28 May 2020, No. 10140
Cass., Sez. 5^, 9 March 2021, No. 6400
Cass., Sez. 5^, 17 June 2022, No. 19599
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14688/2017 R.G. proposto da SPARTACUS 980 s.r.l., elettivamente domiciliatain ROMA VIA LUIGI BOCCHERINI 3 -SC 2, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS FEDERICO (DNGFRC64P10H501Q) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato SUCCI ALBERTO (SCCLRT46M10H501I) -ricorrente- contro ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in ROMA V. DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato ROSSI DOMENICO (RSSDNC65L07C352T) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 8045/2016 depositata il 06/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025dal Consigliere FABIO DI PISA. RILEVATO CHE 1. La società Spartacus 980 s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia di cui in epigrafe in materia di ICI.

2. Il Comune di Roma ha resistito con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. La società ricorrente ha ded otto e comprovato di avere aderito alla definizioneagevolata (“rottamazione-quater”) dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate - Riscossione , come da documentazione allegata, provando di avere corrisposto le rate scaduteed ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

2. Posto che il Comune di Roma nulla ha opposto va dichiarata l’ estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in ragione della perfezionata rottamazione.

3. La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensusanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante:

Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599). P.Q.M La Corte dichiara l'estinzione del giudizio; le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in da