Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24381/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal by declaring case extinguished due to parties' agreement on full cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24381/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation proceeding extinguished because the parties jointly requested termination of the dispute with full compensation of litigation costs. San Marco Sp.A. had appealed a regional tax commission decision regarding TARSU tax assessments for a railway storage area, while Gruppo Messina S.p.A. filed a counter-appeal. The court ruled that this specific procedural outcome, involving mutual settlement of costs, excludes the application of mandatory contribution rules for non-victorious appellants.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002; When parties agree to extinguish litigation proceedings with full cost compensation, the court must declare the case extinguished rather than applying mandatory contribution rules.

Parole chiave

Generato dall'IA
cessazione materia contendere compensazione spese lite contributo unificato estinzione giudizio accordo parti cassazione tributaria TARSU tassa di transito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensusanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560
Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485
19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140
25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400
10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17697/2020 R.G. proposto da SAN MARCO Sp.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato DI BENEDETTO PIETRO (DBNPTR45M19H096E) che larappresenta e difende -ricorrente- contro GRUPPO MESSINA S.p.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIAMBATTISTA VICO, 22, presso lo studio dell’avvocato SANTACROCE BENEDETTO (SNTBDT63B21H501C) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LODOLI LORENZO (LDLLNZ78S21H501W) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA n. 5399/2019 depositata il 24/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025dal Consigliere FABIO DI PISA. FATTI DI CAUSA 1. la "San Marco S.p.A.", nella qualità di affidataria del servizio di accertamento e riscossione della TARSU per il Comune di Segrate (MI), ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 5399/11/2019, depositata il 24 dicembre 2019 e non notificata la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento per omessa denuncia ed omesso versamento della TARSU relativa all'anno 2012, per l'importo complessivo di euro 152.914,49, con riferimento ad un'area ubicata, per la maggior parte, in Segrate (MI) e, per la minima parte in Pioltello (MI), del quale essa era detentrice a titolo di locazione per concessione della "Rete Ferroviaria Italiana S.p.A." al fine della movimentazione, della manutenzione e della riparazione di containers all'interno dello scalo ferroviario di Milano, ha rigettato l’ appello di primo grado che aveva parzialmente annullato l’ avviso impugnato fatta eccezione per l’ area di mq. 308 adibiti ad uffici.

2. La "Gruppo Messina C. S.p.A." (già "Ignazio Messina C. S.p.A.") si è costituita con controricorso.

3. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va dato atto che i difensori delle parti hanno depositato memoria congiunta chiedono di voler dichiarare l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.

2. In ragione di tale attestazione va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite in ragione dell’accordo in tal senso sottoscritto dalle parti.

3. La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensusanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante:

Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno2022, n. 19599); P.Q.M dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 24 giugno 2025 Il Presidente (