Italian Supreme Court dismisses appeal due to non-response within 40 days, extinguishing the cassation proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by an attorney, did not respond to the court's proposal for judgment definition, while the tax authority argued the silence constituted a waiver. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, such inaction legally constitutes a renunciation of the appeal, thereby terminating the proceedings without a substantive review of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, cod. proc. civ.: Failure to request a decision within forty days of the proposal for judgment definition constitutes a legal renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14710/2024 R.G. proposto da: LAI ANTONELLA BARBARA, elettivamente domiciliato in SCAFATI VIA POGGIOMARINO SNC DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato DI MICHELE GENNARO (DMCGNR61L17L245I) che lo rappresenta e difende -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SARDEGNA n.873/2023 depositata il 11/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 14710/2024 Numero sezionale 2614/2025 Numero di raccolta generale 24370/2025 Data pubblicazione 02/09/2025 Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 28/08/2025 Dott. Andrea Penta Numero registro generale 14710/2024 Numero sezionale 2614/2025 Numero di raccolta generale 24370/2025 Data pubblicazione 02/09/2025