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Decreto — n. 24370/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to non-response within 40 days, extinguishing the cassation proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 24370/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by an attorney, did not respond to the court's proposal for judgment definition, while the tax authority argued the silence constituted a waiver. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, such inaction legally constitutes a renunciation of the appeal, thereby terminating the proceedings without a substantive review of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, cod. proc. civ.: Failure to request a decision within forty days of the proposal for judgment definition constitutes a legal renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to respond deadline renunciation by silence judgment definition proposal Code of Civil Procedure sospensione della riscossione fiscale arretrati d'imposta esecuzione della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14710/2024 R.G. proposto da: LAI ANTONELLA BARBARA, elettivamente domiciliato in SCAFATI VIA POGGIOMARINO SNC DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato DI MICHELE GENNARO (DMCGNR61L17L245I) che lo rappresenta e difende -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SARDEGNA n.873/2023 depositata il 11/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 14710/2024 Numero sezionale 2614/2025 Numero di raccolta generale 24370/2025 Data pubblicazione 02/09/2025 Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 28/08/2025 Dott. Andrea Penta Numero registro generale 14710/2024 Numero sezionale 2614/2025 Numero di raccolta generale 24370/2025 Data pubblicazione 02/09/2025